22.3993 · Interpellanza · 2022-09-22
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Nella risposta a una domanda di Maja Riniker (21.7896), il Consiglio federale indica che le basi legali per ricorrere al riconoscimento facciale nella procedura penale e nelle indagini esistono. Nel contempo scrive anche che la legge sulla protezione dei dati impone una legislazione speciale per il riconoscimento facciale che consente un'identificazione chiara della persona. In questo contesto invito il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti:
1. Dove sono sancite, nel Codice di procedura penale, le basi legali per il ricorso automatizzato alla tecnologia di riconoscimento facciale nella procedura penale, ossia nelle indagini? O il rimando alle basi legali si riferisce ad altre leggi?
2. A parere del Consiglio federale, le basi legali sono sufficientemente determinate per consentire alle polizie cantonali questo tipo di analisi di dati biometrici? Quali campi d'applicazione sono contemplati dal diritto attuale?
3. Il rinvio alla legislazione speciale necessaria in virtù della legge sulla protezione dei dati non è in contraddizione con la dichiarazione secondo cui esistono le basi legali per l'impiego nella procedura penale e nelle indagini? Non sarebbe necessaria anche una base legale esplicita nel Codice di procedura penale?
4. Legislazioni speciali di questo tipo sono previste per l'ulteriore impiego del riconoscimento facciale? In caso affermativo, quali e per quali casi d'applicazione?
Stellungnahme des Bundesrates
Come indicato nella risposta del Consiglio federale alla domanda di Maja Riniker (21.7896), il riconoscimento facciale è un trattamento di dati personali degni di particolare protezione. Questo tipo di dati può essere trattato unicamente se una legge formale lo prevede espressamente. Nel caso di procedimenti penali le pertinenti basi legali sono costituite in particolare dagli articoli 260 e seguenti del Codice di procedura penale (CPP; RS 312.0) per il rilevamento di dati segnaletici, dall'articolo 354 capoverso 1 del Codice penale (CP; RS 311.0) per la memorizzazione di tali dati e dall'articolo 14 capoverso 2 della legge federale sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione (LSIP; RS 361) per quanto concerne il collegamento tra dati registrati. Queste norme non rappresentano tuttavia una base legale per l'impiego del riconoscimento facciale in assenza di sospetti.
Nell'articolo 2 dell'ordinanza sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica (cosiddetta ordinanza DS; RS 361.3) le fotografie sono definite come dati segnaletici di natura biometrica e rientrano pertanto nella medesima categoria delle impronte digitali, palmari e del profilo della mano o anche dei connotati. Ne consegue che le immagini del volto possono essere raccolte alle stesse condizioni e dalle stesse fonti come le impronte digitali, palmari e del profilo della mano. Anche il successivo utilizzo delle immagini del volto è retto dalle medesime disposizioni legali. Questo significa che le basi legali vigenti non consentono di procedere a un riconoscimento facciale in tempo reale, come per esempio in modo continuo partendo da un'immagine trasmessa in diretta da una videocamera di sorveglianza ubicata nello spazio pubblico. È invece possibile procedere al cosiddetto confronto di immagini del volto che consiste nel confrontare singole immagini, come "tracce d'immagine", con le immagini del volto raccolte durante un trattamento segnaletico e presenti nel sistema automatico d'identificazione delle impronte digitali (AFIS). Questa procedura, denominata confronto di immagini del volto per distinguerla dal riconoscimento facciale, può svolgersi manualmente o in modo automatizzato, in analogia al trattamento delle impronte digitali, palmari e del profilo della mano.
È quindi importante non confondere le nozioni di "confronto delle immagini del volto" e "riconoscimento facciale".
1./2. L'impiego di dati segnaletici nei procedimenti penali è disciplinato dagli articoli 260 e seguenti CPP. Secondo l'articolo 354 capoverso 1 CP, il dipartimento federale competente registra e memorizza i dati segnaletici rilevati e trasmessigli da autorità cantonali, federali o estere nell'ambito di perseguimenti penali o nello svolgimento di altri compiti legali. Tali dati possono essere confrontati fra loro allo scopo di identificare una persona ricercata o sconosciuta. Questa disposizione funge da base legale per il sistema d'informazione AFIS e in particolare per la registrazione, la memorizzazione e il confronto di dati segnaletici di natura biometrica.
I dati possono essere confrontati unicamente per identificare una persona ricercata o sconosciuta oppure per analizzare le tracce rilevate sul luogo di un reato. Come menzionato nelle osservazioni preliminari, la nozione legale di dati segnaletici di natura biometrica comprende espressamente le fotografie, oltre a dati e tracce dattiloscopici e ai connotati. Ciò risulta in primis dall'articolo 354 capoverso 4 CP in combinato disposto con l'articolo 2 lettera c dell'ordinanza DS, il quale enumera le fotografie nell'elenco esaustivo dei dati segnaletici di natura biometrica da disciplinare secondo la medesima ordinanza. Il fatto che fedpol possa trattare fotografie nel suo sistema d'informazione è inoltre retto dall'articolo 14 capoverso 2 LSIP, che elenca le fotografie segnaletiche esplicitamente come categoria di dati. I Cantoni possono trasmettere a fedpol dati segnaletici di natura biometrica per confronto conformemente all'articolo 354 capoverso 2 lettera d CP.
3. No, non vi è alcuna contraddizione con l'attuale situazione giuridica. Come illustrato sopra, non è previsto alcun riconoscimento facciale, si farà unicamente ricorso al confronto delle immagini del volto per identificare persone ricercate o sconosciute e per analizzare le tracce rilevate sul luogo di un reato. Le disposizioni legali (formali e materiali) vigenti in materia sono sufficienti e corrispondono a quelle applicate anche per la memorizzazione e il confronto delle impronte digitali e palmari. Per quanto concerne invece l'introduzione del riconoscimento facciale in altri ambiti o per altri scopi, per esempio l'impiego in assenza di sospetti, occorrerebbe una speciale base legale formale.
4. No, in tale ambito al momento non è previsto alcun progetto legislativo a livello federale.
Risposta del Consiglio federale.