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Stop alle fatturazioni di costi inutili legati alla terapia a lungo termine del diabete di tipo 1

22.4478 · Interpellanza · 2022-12-15

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

I malati di diabete di tipo 1 devono monitorare i valori della glicemia 24 ore al giorno. Per misurarla, spesso ricorrono a un sensore applicato al corpo (CGM, Continuous glucose monitoring). I costi di questi dispositivi sono fatturati direttamente alla cassa malati. Sappiamo che Medtronic, uno dei principali fornitori, non consente di ordinarli e fatturarli secondo i bisogni individuali. Tutti i malati ricevono la quantità standard di un sensore alla settimana. Tuttavia, la durata di questi dispositivi varia molto da un individuo all'altro; a seconda dei ritmi quotidiani, della dermocompatibilità e degli sforzi fisici, possono essere portati per un tempo più o meno lungo. Nel caso descritto, dopo ripetute insistenze, è stato possibile ottenere che venisse fornito un numero inferiore di sensori, ma questo non ha inciso sulla fatturazione alle casse malati, cui è stato fatturato il medesimo importo nonostante la minore quantità di sensori forniti. L'elenco dei mezzi e degli apparecchi (EMAp) permette di fatturare importi forfettari giornalieri (21.05 "Sistema di monitoraggio continuo del glucosio (CGM) con funzione di allarme"). Non è chiaro perché le quantità di questi sensori debbano per forza essere esaurite se non vi è alcuna necessità medica, e ancor meno se viene fatturato più di quanto fornito.

Un sensore di questo tipo costa 82 franchi ed è costituito da materie prime preziose. Si stima che i diabetici di tipo 1 costituiscano circa l'1 per cento della popolazione. I costi aggiuntivi causati dal sistema di fatturazione standard sono quindi considerevoli. Invitiamo pertanto il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti:

1. È consapevole che Medtronic ed eventualmente anche altri produttori di sensori siano riluttanti ad adeguare al bisogno individuale l'ordinazione dei sensori e ne fatturino i costi alla cassa malati senza adeguarne l'importo alla quantità effettivamente fornita?

2. È disposto ad adottare misure adeguate per impedire questi inutili costi aggiuntivi?

3. È a conoscenza di casi simili di casse malati cui sono fatturate prestazioni mai fornite?

Stellungnahme des Bundesrates

1. e 3. L'Ufficio federale della sanità pubblica è consapevole che, in alcuni casi, sussistono differenze tra le unità di imballaggio fornite (p. es. dieci pezzi) e il numero effettivo di prodotti di cui necessita l'assicurato. In questi casi, i produttori non possono consegnare singole unità di prodotti per ragioni normative, igieniche o economiche. L'unità di imballaggio fornita viene fatturata e rimborsata dagli assicuratori se tutte le limitazioni sono soddisfatte.

Il Consiglio federale si impegna per garantire alla popolazione cure appropriate e di alto livello qualitativo. Affinché i loro costi siano il più possibile convenienti (art. 43 cpv. 6 della legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie [LAMal; RS 832.10]) e per definire l'obbligo d'assunzione delle prestazioni, il Dipartimento federale dell'interno emana disposizioni sull'obbligo d'assunzione delle prestazioni e sull'entità della rimunerazione dei mezzi e degli apparecchi figuranti nell'elenco dei mezzi e degli apparecchi (EMAp) (art. 52 cpv. 1 lett. a n. 3 LAMal e art. 33 lett. e dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sull'assicurazione malattie [OAMal; RS 832.102]). L'importo massimo rimborsabile (IMR) riportato nell'elenco è l'importo più alto che gli assicuratori possono rimborsare nel quadro dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (art. 24 cpv. 3 dell'ordinanza del 29 settembre 1995 sulle prestazioni [OPre; RS 832.112.31]). Per la fatturazione è determinante il prezzo effettivo, inclusa l'imposta sul valore aggiunto. Nell'ambito dell'IMR, l'assicurato è libero di scegliere un prodotto specifico adeguato, ma l'eventuale importo aggiuntivo (art. 24 cpv. 3 OPre) è a suo carico. I mezzi e gli apparecchi non sono inclusi nella protezione tariffale (art. 44 cpv. 1 LAMal).

2. Per il Consiglio federale è importante che i dispositivi medici e altre misure terapeutiche siano utilizzati in modo ottimale. Spetta all'assicuratore verificare se i singoli prodotti siano conformi all'EMAp e se siano efficaci, appropriati ed economici in caso di applicazione (criteri EAE; art. 32 cpv. 1 LAMal). Anche controllare le fatture presentate è responsabilità degli assicuratori-malattie.

L'assicuratore non sa se le quantità fatturate siano state effettivamente consegnate. Se l'assicurato segnala anomalie, l'assicuratore è tenuto a prendere le misure del caso. Nell'ambito dei controlli in loco, l'autorità di vigilanza verifica mediante controlli orientati ai processi e controlli a campione se gli assicuratori adempiano adeguatamente i loro obblighi di controllo delle fatture. Ulteriori limitazioni nell'EMAp non incidono in alcun modo sulla verifica dei criteri EAE da parte degli assicuratori.

Risposta del Consiglio federale.

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