Asilo. Ammettere solo un numero di richiedenti pari a quello delle persone ammesse provvisoriamente che lasciano il Paese
22.4519 · Mozione · 2022-12-16
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di modificare la legislazione in materia d'asilo di modo che sia accolto in Svizzera al massimo un numero di richiedenti l'asilo pari a quello delle persone ammesse provvisoriamente che lasciano il nostro Paese.
Begründung
Il settore dell'asilo è sfruttato. Molti migranti economici giungono nel nostro Paese sebbene non abbiano alcuna prospettiva di ottenere l'asilo. Ciononostante possono restare in Svizzera. Affollano i nostri alloggi e vivono alle spalle dei contribuenti. La politica lassista in materia di rimpatrio applicata negli ultimi anni fa crollare il consenso in seno alla popolazione, in quanto troppe persone indesiderate in Svizzera restano comunque nel nostro Paese. Il 31 ottobre 2022, vivevano in Svizzera 44 975 persone ammesse provvisoriamente. Negli ultimi 10 anni appena 120 persone che non avevano ottenuto l'asilo hanno lasciato la Svizzera. È ora che il Consiglio federale agisca.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Ogni domanda d'asilo è oggetto di un esame individuale. In virtù del diritto internazionale, più precisamente della Convenzione sullo statuto dei rifugiati (RS 0.142.30), la Svizzera è obbligata ad accordare protezione alle persone oggetto di persecuzione. In assenza di una persecuzione ai sensi della suddetta Convenzione e della legge sull'asilo (LAsi; RS 142.31), la domanda d'asilo è respinta. In questo caso occorre esaminare se nel singolo caso l'esecuzione dell'allontanamento è tecnicamente possibile, ammissibile secondo il diritto internazionale e ragionevolmente esigibile. Se per uno di questi motivi l'allontanamento non può essere eseguito, la persona è ammessa provvisoriamente in Svizzera. L'ammissione provvisoria costituisce quindi una misura sostitutiva per una decisione di allontanamento passata in giudicato non eseguibile. Se nessun ostacolo si oppone all'esecuzione dell'allontanamento, il richiedente respinto deve lasciare la Svizzera.
Se l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile per motivi di diritto internazionale, la Svizzera deve sistematicamente rispettare il principio di non respingimento. In tali casi, l'allontanamento non può essere eseguito, a prescindere dalla concessione o meno dell'ammissione provvisoria. Gli interessati proseguono il loro soggiorno in Svizzera. Lo stesso vale se l'allontanamento non è possibile per ragioni tecniche. Inoltre non è giustificabile rinviare una persona il cui ritorno non è ragionevolmente esigibile perché questa misura la metterebbe concretamente in pericolo nel suo Paese d'origine, in particolare a causa di una situazione di violenza generalizzata, guerra, guerra civile o di emergenza medica (cfr. art. 83 cpv. 1 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione; LStrI; RS 142.20).
Il Consiglio federale resta favorevole a una politica equa e coerente in materia di asilo e ritorno. Attualmente circa il 60 per cento delle persone che chiedono asilo in Svizzera necessita effettivamente di protezione e ottiene l'asilo o un'ammissione provvisoria. Le persone che invece non dipendono dalla protezione della Svizzera devono lasciare quanto prima il nostro Paese. Nel 2022 4801 persone hanno lasciato la Svizzera nel quadro di una partenza volontaria o un rimpatrio (senza contare le partenze per l'Ucraina). Negli ultimi anni la quota d'esecuzione della Svizzera è stata nettamente superiore a quella dell'Unione europea.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.