23.3686 · Interpellanza · 2023-06-14
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Alla luce delle disparità di trattamento del settore della ristorazione per quanto riguarda le condizioni qualitative di ammissione per persone provenienti da Stati terzi, prego il Consiglio federale di rispondere alle domande seguenti:
1. Come giustifica che, a causa delle istruzioni sotto menzionate e alla luce dell'acuta penuria di cuochi qualificati e professionisti dei servizi, i datori di lavoro del settore della ristorazione non hanno praticamente accesso ai contingenti per cittadini di Stati terzi?
2. Come giudica l'effetto dei contingenti per cittadini di Stati terzi sui sistemi sociali e sull'entità dell'immigrazione dallo spazio UE/AELS?
3. Come giudica nello specifico il timore che una modifica delle condizioni qualitative di ammissione per gli esercizi di ristorazione comporti l'immigrazione di cuochi provenienti da Stati terzi nel sistema sociale?
4. Come giudica la tesi secondo cui un accesso agevolato ai contingenti per cittadini di Stati terzi per cuochi qualificati mantenendo i tetti massimi non accelera l'immigrazione in Svizzera, bensì, data la libera circolazione delle persone, contribuisce a incentivare l'immigrazione di specialisti qualificati al posto di persone poco formate?
5. In considerazione dell'acuta penuria di cuochi qualificati e del mancato utilizzo di contingenti per cittadini di Stati terzi, il Consiglio federale intende esaminare l'opportunità di adeguare, a livello di istruzione nel quadro delle disposizioni legali, l'accesso ai suddetti contingenti per i cuochi provenienti da Paesi terzi?
Begründung
Il settore della ristorazione non ha praticamente accesso a lavoratori qualificati provenienti da Paesi terzi a causa, tra le altre cose, di condizioni qualitative di ammissione particolarmente restrittive a livello di istruzione (Istruzioni LStrI: I. Settore degli stranieri, capitolo 4 "Soggiorno con attività lucrativa"). In generale risulta molto difficile trovare cuochi qualificati. Il tasso di disoccupazione non rispecchia la carenza di personale nel settore della ristorazione. Questo perché la bassa soglia d'entrata e l'elevata fluttuazione comportano, sul piano statistico, un tasso di disoccupazione relativamente elevato nel settore della ristorazione, a cui vengono attribuiti molti disoccupati che non cercano affatto un lavoro in questo settore.
Le attuali condizioni di ammissione inibiscono la competitività del settore della ristorazione, il quale tuttavia rappresenta un fattore importante per la piazza economica svizzera. Un esercizio di ristorazione che vuole assumere un cuoco proveniente da un Paese terzo deve ad esempio offrire prevalentemente specialità estere, disporre di almeno 40 coperti all'interno e può conseguire solo una minima parte della cifra d'affari con un servizio di take-away (Istruzioni LStrI: I. Settore degli stranieri, capitolo 4 "Soggiorno con attività lucrativa"). Queste condizioni non hanno nulla a che vedere con la qualità del ristorante o con le qualifiche del cuoco proveniente da un Paese terzo. Inoltre, prima di poter eventualmente assumere una persona proveniente da uno Stato terzo i datori di lavoro devono dimostrare di aver profuso "tutti gli sforzi di ricerca possibili" in Svizzera e nei Paesi UE/AELS invece che dimostrare di aver "cercato di reclutare il personale necessario" o aver profuso sforzi di ricerca "rimasti senza esito" (4.7.9.1.1, Istruzione "Soggiorno con attività lucrativa"). In tal modo al settore della ristorazione è di fatto negato l'accesso a specialisti provenienti da Paesi terzi. Questo è ancor più incomprensibile, in quanto di conseguenza si fa sempre più spesso capo a personale poco qualificato proveniente da Stati dell'UE/AELS. Non va dimenticato che i contingenti per cittadini di Stati terzi sono quantitativamente limitati. Un accesso agevolato a tali contingenti non accelera l'immigrazione. Il sistema dei contingenti per cittadini di Stati terzi contribuisce invece ad aumentare la percentuale di lavoratori qualificati immigrati. Il timore di un'immigrazione nelle assicurazioni sociali è infondato.
Stellungnahme des Bundesrates
1. La Svizzera applica un sistema binario per l’ammissione di manodopera straniera. In virtù dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681), i lavoratori provenienti da un Paese dell’UE o dell’AELS beneficiano di un accesso agevolato al mercato del lavoro svizzero, a prescindere dal loro livello di qualifica. I cittadini di Paesi terzi sono ammessi in maniera complementare all’ALC; si tratta in particolare di quadri, specialisti nonché altri lavoratori qualificati (art. 23 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione, LStrI; RS 142.20). A seconda della professione o della specializzazione, possono essere ammesse anche persone con conoscenze tecniche specifiche e un’esperienza professionale pluriennale. Queste disposizioni, come tutte le altre condizioni di ammissione, si applicano indipendentemente dal settore. I cuochi e i professionisti dei servizi non sono di per sé considerati specialisti qualificati ai sensi della legislazione sugli stranieri. L’ammissione di cuochi provenienti da Stati terzi è nondimeno possibile se sono necessarie conoscenze professionali specifiche, in particolare in uno stile culinario preciso (come la cucina giapponese). Nel contempo, le aziende devono soddisfare i requisiti risultanti dalla condizione legale relativa all’interesse dell’economia svizzera. L’obiettivo è garantire che gli stranieri siano ammessi soltanto in aziende sostenibili ed economicamente redditizie che propongono un’offerta di alta qualità.
2. Essendo i cittadini di Stati terzi ammessi in maniera complementare, l’entità dei contingenti applicabili non dovrebbe influenzare in maniera significativa l’immigrazione di lavoratori UE/AELS. Secondo le condizioni di ammissione previste negli articoli 18–26 LStrI, i cittadini di Stati terzi sono ammessi nel quadro dei contingenti per specialisti richiesti che hanno già un impiego al momento dell’entrata in Svizzera. Viste le elevate qualifiche richieste e la penuria di personale qualificato, il rischio di ripercussioni negative sul sistema sociale è pertanto limitato, anche in caso di perdita del posto di lavoro.
3. Mantenendo elevati i requisiti per le imprese di ristorazione e in materia di qualifiche professionali si minimizza il rischio di chiusura dell’impresa per cattiva gestione e di perdita del lavoro per gli specialisti. Le persone qualificate che dovessero ciononostante perdere il lavoro dovrebbero ritrovare in tempi relativamente rapidi un nuovo impiego e le ripercussioni negative per il sistema sociale resterebbero dunque limitate. Il Consiglio federale fa notare che un’eventuale riduzione dei requisiti per le imprese e in materia di qualifiche professionali varrebbe per tutti i settori. I criteri di economicità e redditività ai sensi dell’interesse globale dell’economia sono applicabili in tutti i settori e precisati nel quadro di istruzioni specifiche. Alla luce delle ripercussioni di principio per tutti i rami professionali, il Consiglio federale non ritiene quindi opportuno modificare i requisiti qualitativi previsti dalla legge.
4. Nel 2022, sono stati rilasciati a cuochi quasi 200 permessi di dimora contingentati per l’esercizio di un’attività lucrativa, a fronte di circa 150 nel 2021. Queste cifre dimostrano che cuochi qualificati sono già oggi ammessi in Svizzera. Nel settore alberghiero e della ristorazione, le condizioni di ammissione applicabili ai cittadini di Stati terzi esplicano un effetto restrittivo, in particolare per quanto riguarda cuochi senza particolari conoscenze professionali e senza specializzazione. Pertanto, il Consiglio federale non condivide la tesi secondo cui un accesso agevolato ai contingenti per cittadini di Stati terzi farebbe immigrare un maggior numero di cuochi altamente qualificati.
5. Le istruzioni relative alla LStrI si fondano sulle disposizioni legali e le interpretano, se necessario, per garantire un’esecuzione coerente del diritto in materia di stranieri. Nel quadro di periodiche revisioni sono consolidate insieme alle associazioni di categoria coinvolte e alle autorità cantonali.
Le qualifiche richieste ai cuochi provenienti da Stati terzi fissate nelle istruzioni stabiliscono le circostanze in cui queste persone vanno considerate qualificate ai sensi della legislazione sugli stranieri e quando occorre presumere conoscenze professionali. Modificare il livello di qualifica sarebbe in contrasto con il sistema di ammissione binario, che si fonda sull’ammissione complementare di persone provenienti da Paesi terzi, e implicherebbe una revisione di legge. I requisiti posti alle aziende nelle istruzioni permettono di stabilire se vi è un interesse dell’economia svizzera (art. 18 LStrI). Queste istruzioni garantiscono che soltanto aziende redditizie, economicamente sane e specializzate possano assumere cuochi provenienti da Paesi terzi; non sembra opportuno modificarle.