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23.3793 · Interpellanza · 2023-06-15

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Il termine «azienda familiare contadina» ha un ruolo importante nel diritto fondiario rurale. Già nell'articolo 1 della rispettiva legge, le aziende familiari sono definite come il «fondamento di un ceto rurale sano». Questa formulazione è rimasta invariata dall'entrata in vigore della legge nel 1991. La legge non definisce ulteriormente cosa si intende per famiglia, ma la formulazione è importante per la protezione delle nostre strutture agricole. Tuttavia, questo termine esclude altre forme di convivenza e comunità di lavoro che possono anch’esse aspettarsi di essere protette o privilegiate, in quanto si basano sulla fiducia e sull'aiuto reciproco. Non tutte le persone che vivono o lavorano insieme formano una famiglia in senso tradizionale, possono essere comunità più ampie e questo riguarda le costellazioni eterosessuali, ma anche le persone LGBTIQ+. Uno studio qualitativo ha dimostrato che le persone non eterosessuali e/o non-cisgender subiscono discriminazioni nell'agricoltura svizzera e che il termine «famiglia» in senso stretto può rappresentare un problema.

Invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande.

1. Il termine «famiglia» secondo il diritto fondiario rurale è definito altrove?

2. Il riconoscimento dell’azienda familiare secondo la definizione vigente e del suo legame con la sostenibilità nella legge federale è ancora attuale?

3. Il Consiglio federale riconosce che il termine «famiglia», così come utilizzato attualmente, può escludere forme di convivenza e comunità di lavoro che possono avere anch’esse un interesse a una tutela giuridica?

4. Il Consiglio federale ritiene che sia necessario un adeguamento?

5. Se sì, in quale direzione potrebbe andare una revisione?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Il diritto di famiglia è oggetto del libro secondo del Codice civile svizzero (CC; RS 210) anche se non vi è una definizione giuridica del termine di «famiglia». La Commissione federale per le questioni familiari (COFF) ne dà la seguente definizione: «Il termine famiglia designa tutti modi di vita che poggiano sui rapporti tra genitori e figli in sodalizi multigenerazionali e sono socialmente riconosciuti.»

Le aziende familiari sono definite più specificatamente all’articolo 4 della legge sul lavoro (LL; RS 822.11). Da questo articolo si evince che le particolarità della convivenza e della comunità di lavoro richiedono una protezione speciale dei lavoratori (cfr. Indicazioni relative alla legge sul lavoro della Segreteria di Stato dell’economia SECO).

2. I mutamenti sociali si riflettono anche nel diritto svizzero che subisce regolarmente adeguamenti e che sono di notevole portata soprattutto per quanto riguarda il diritto di famiglia nel CC (tra cui la modifica del CC «Matrimonio per tutti» o l’attuazione di una parità di trattamento tra i figli nati nel e fuori dal matrimonio [modifica del CC «autorità parentale» e «diritto in materia di mantenimento dei figli»]). Il termine «azienda familiare» o «impresa familiare» nel diritto fondiario rurale non va inteso in senso stretto, bensì in termini di funzioni essenziali di un'impresa in cui il capitale, la gestione, l'organizzazione, la produzione e l'amministrazione sono esercitati interamente o prevalentemente da persone della rispettiva forma di convivenza. Questo stretto legame tra vita privata e vita professionale nonché tra le varie generazioni nel quotidiano è il motivo per cui il legislatore ha emanato prescrizioni speciali.

3. La Costituzione federale stabilisce che tutti sono uguali davanti alla legge e nessuno può essere discriminato, in particolare a causa dell’origine, del sesso, delle ideologie o del modo di vita (art. 8 Costituzione federale; RS 101). Il termine «azienda familiare» deve quindi essere applicato e interpretato in modo giuridicamente uguale e non discriminatorio. In questo modo si adatta ai cambiamenti sociali e consente diverse forme di convivenza.

4. e 5. Il Consiglio federale ritiene che non sia necessario intervenire in merito. Il termine «famiglia» va inteso e interpretato in senso ampio. Inoltre le aziende familiari non vengono promosse o privilegiate in maniera specifica attraverso il diritto fondiario rurale. La legge federale sul diritto fondiario rurale (LDFR; RS 211.412.11) cita le aziende familiari soltanto nell’articolo che definisce lo scopo della legge (art. 1 cpv. 1 lett. a). Le singole disposizioni della LDFR non trattano esplicitamente le aziende familiari.