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23.3816 · Interpellanza · 2023-06-15

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Durante il dibattito sulla mozione 23.3176 sull’avvio di un progetto pilota in un Paese terzo sono state sollevate domande rimaste senza risposta.

Inoltre, l’8 giugno 2023 gli Stati UE hanno faticosamente concordato una nuova impostazione della loro politica in materia di asilo e migrazione. In occasione di un incontro a Lussemburgo dei 27 Ministri dell’interno, una maggioranza sufficiente degli Stati membri ha approvato ampi piani di riforma.

Il Consiglio federale è quindi pregato di rispondere alle domande seguenti:

1. Il Consiglio federale sostiene che non esiste alcuna base legale per finanziare simili progetti pilota. Un progetto pilota di questo tipo potrebbe essere finanziato tramite il credito d’impegno per la cooperazione in materia di migrazione e ritorno?

2. Può confermare che questo credito d’impegno della Segreteria di Stato della migrazione (SEM) serve a sostenere un responsabile della SEM nel centro di transito dell’Alto Commissariato dell’ONU per i rifugiati (ACNUR) in Ruanda?

3. Considera problematica la delocalizzazione da parte dell’ACNUR delle procedure d’asilo in Ruanda? In caso affermativo, in che misura? Perché ciononostante la SEM sostiene l’ACNUR mettendo a disposizione personale svizzero?

4. La SEM dispone di informazioni secondo cui l’ACNUR trasferisce richiedenti l’asilo in un Paese che non rispetta gli standard in materia di diritti umani, ad esempio in Ruanda?

5. Perché nel dibattito il Capo del Dipartimento federale di giustizia e polizia ha menzionato la nascita di 1201 neonati eritrei tra le 1404 domande d’asilo secondarie (2022) e chiesto in che modo potrebbero essere inclusi nel progetto pilota? Il Consiglio federale è consapevole che si tratta di richiedenti l’asilo respinti che si rifiutano di lasciare la Svizzera?

6. La nuova riforma UE in materia d’asilo approvata l’8 giugno 2023 a Lussemburgo menziona la possibilità, per gli Stati membri, di effettuare rinvii coatti in Paesi terzi. Nel corso dei relativi dibattiti, la rappresentante del Consiglio federale si è espressa contro questa possibilità?

7. Il Consiglio federale ritiene che l’UE abbia proposto una via giuridicamente non corretta?

8. Quali accordi migratori o di riammissione prevedono clausole di rinvio di cittadini di Stati terzi come il Kosovo e la Serbia (art. 3)? Quanti casi di applicazione di questa clausola sono stati registrati nei Paesi in questione?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Il credito a preventivo «Cooperazione internazionale in materia di migrazione e ritorno» (IMR) si fonda sulla legge sull’asilo (art. 91 cpv. 7, 93 cpv. 1 lett. c e 2 nonché 113 LAsi) e permette di finanziare gli strumenti principali della cooperazione internazionale in materia di migrazione, in particolare i partenariati migratori, gli accordi e i dialoghi. Nel 2022 sono stati sostenuti progetti in una trentina di Paesi e in ambito multilaterale per un importo pari a circa 13 milioni di franchi. Si tratta esclusivamente di progetti svolti da organizzazioni internazionali e locali su mandato della Segreteria di Stato della migrazione (SEM) e in sintonia con le richieste degli Stati partner. Nessuna base legale consente di ricorrere al suddetto credito per sostenere direttamente autorità estere o indennizzarle per una determinata prestazione.

2. La SEM, nel quadro di un sostegno all’Alto Commissariato dell’ONU per i rifugiati (ACNUR), ha effettivamente finanziato tramite il credito IMR il distacco di un’esperta nel centro di transito dell’ACNUR in Ruanda da agosto 2021 a maggio 2023. Occorre tuttavia precisare che la delocalizzazione delle procedure d’asilo non rientra tra i compiti dell’ACNUR in Ruanda. Pertanto, i compiti di questa persona non erano in alcun modo correlati a una qualsivoglia delocalizzazione delle procedure d’asilo o con temi in materia di ritorno, bensì erano svolti nel quadro del meccanismo di transito d’emergenza (Emergency Transit Mechanism, ETM) dell’ACNUR. Nell’ambito di questo programma, persone evacuate volontariamente dalla Libia e riconosciute come rifugiati dall’ACNUR sono state trasferite temporaneamente in Ruanda, in vista del loro reinsediamento in altri Stati quali il Canada, la Svezia, la Norvegia, la Finlandia, la Francia, il Belgio, i Paesi Bassi e gli Stati Uniti. Questa procedura è attuata esclusivamente dall’ACNUR, senza alcuna partecipazione delle autorità ruandesi.

3. Come indicato nella risposta 2, l’ACNUR non ha delocalizzato alcuna procedura d’asilo in Ruanda. Peraltro, nessuno dei Paesi che l’avevano annunciato o provato ha poi effettivamente delocalizzato le sue procedure d’asilo in Ruanda. Il Governo danese ha congelato formalmente all’inizio del 2023 il suo progetto di delocalizzazione. Per quanto riguarda i corrispondenti progetti del Regno Unito, alcuni rinvii previsti sono stati bloccati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (Corte EDU). Inoltre, di recente la Corte d’appello di Inghilterra e Galles ha stabilito che il Ruanda non può essere considerato un Paese terzo sicuro, dichiarando illegale il progetto di delocalizzazione del governo britannico.

4. La SEM non è a conoscenza di qualsivoglia partecipazione dell’ACNUR a una delocalizzazione delle procedure d’asilo. È per contro noto che l’ACNUR si è espresso in maniera critica in merito ai progetti del Regno Unito di delocalizzare le procedure nazionali in Ruanda (cfr. UNHCR Analysis of the Legality and Appropriateness of the Transfer of Asylum Seekers under the UK-Rwanda arrangement, giugno 2022). L’ACNUR sostiene la posizione secondo cui conformemente alla prassi internazionale le domande d’asilo devono in linea di massima essere trattate sul territorio dello Stato in cui sono state presentate. Ha inoltre espresso il timore che i richiedenti l’asilo trasferiti in Ruanda non avrebbero accesso a una procedura equa. La Corte EDU ha tenuto conto di questi timori nella sua decisione del 14 giugno 2022, con la quale ha accordato una misura cautelare urgente per sospendere l’imminente respingimento in Ruanda di un richiedente l’asilo (si veda Corte EDU 197 [2022], 14 giugno 2022).

5. Il Consiglio federale è consapevole che il progetto pilota chiesto dall’autrice della mozione riguarda il rinvio in uno Stato terzo di richiedenti l’asilo eritrei respinti. Con la sua argomentazione, il Capo del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) ha illustrato l’evoluzione delle domande d’asilo di richiedenti l’asilo eritrei: ha sottolineato l’ampia preponderanza delle domande secondarie (1404 – di cui 1201 nascite – su un totale di 1830 domande nel 2022) e quindi che il numero di cittadini eritrei obbligati a partire era stabile (348 a giugno 2022, 308 a dicembre 2022 e 313 a marzo 2023.

6. Il diritto europeo e svizzero in materia d’asilo permettono già, a determinate condizioni, di rinviare persone in Paesi terzi, anche in maniera non volontaria. Queste normative prevedono tuttavia sempre un legame dell’interessato con il Paese terzo in questione. In occasione dell’incontro dei ministri europei della giustizia e dell’interno, tenutosi l’8 giugno 2023 a Lussemburgo, il Capo del DFGP ha approvato l’indirizzo della riforma, sottolineando la necessità di rispettare i diritti fondamentali.

7. No, il Consiglio federale parte dal presupposto che tutte le proposte presentate nel quadro del patto sulla migrazione e l’asilo e adottate dopo il trilogo sono in sintonia con il diritto internazionale vigente.

8. La Svizzera ha concluso 25 accordi di riammissione con Paesi UE/AELS e con il Regno Unito. In caso di presentazione di una domanda d’asilo l’applicazione dei criteri Dublino è prioritaria nella collaborazione con i Paesi europei. Se un cittadino di uno Stato terzo non soddisfa i criteri sanciti nella legislazione in materia di stranieri per un soggiorno in Svizzera e dispone di un permesso di dimora in uno Stato Dublino, una domanda di riammissione è indirizzata a questo Paese.

Oltre che con i Paesi UE/AELS e il Regno Unito, la Svizzera ha concluso con 41 Stati accordi nel settore del ritorno, 22 dei quali prevedono una clausola di rinvio per cittadini di Paesi terzi. Come già illustrato dal Consiglio federale nella risposta alla mozione 23.3176, la legge sull'asilo ammette l'esecuzione di un allontanamento in un Paese terzo soltanto se la persona ha un legame con questo Stato, ad esempio se vi possiede un titolo di soggiorno (cfr. art. 31a LAsi). Casi simili sono sì poco frequenti, in particolare perché spesso è difficile dimostrare l’esistenza di questi legami, ma la SEM esegue regolarmente allontanamenti verso un Paese terzo. Nel 2022, 140 persone sono state rinviate in un Paese terzo (48 persone del settore dell’asilo e 92 del settore degli stranieri). Questi casi sono rilevati statisticamente secondo la nazionalità della persona partita e non secondo lo Stato di destinazione, per cui non è possibile indicare il numero di ritorni fondati su una clausola ad hoc.