23.4322 · Postulato · 2023-10-17
Dipartimento di giustizia e polizia
Il rapporto sullo stato di attuazione dell'intervento è disponibile
Wortlaut
Il Consiglio federale è invitato a indicare in un rapporto in che modo è possibile migliorare la protezione legale dei dati personali sensibili per impedirne la pubblicazione attraverso i media sociali e privati, tenendo conto, nel contempo, di un legittimo interesse pubblico a chiarire infrazioni sistematiche alla legge. Occorre esaminare se si debba punire la pubblicazione di dati raccolti illegalmente (analogamente a un divieto di ricettazione di dati).
In particolare, occorre esaminare se è opportuno prevedere la punibilità della pubblicazione di dati personali o di altri dati sensibili precedentemente ottenuti o acquisiti illegalmente e quali sono i vantaggi e gli svantaggi di una siffatta normativa. In tal modo si intende fare in modo che le autorità preposte al procedimento penale possano continuare il loro lavoro, ma anche impedire che le persone da proteggere siano esposte a condanne dell’opinione pubblica premature e, più in generale, tutelare i loro diritti personali.
Occorre altresì verificare in quali casi informazioni di qualsivoglia genere, ottenute illegalmente, possono, in assoluto, essere pubblicate, ovvero in quali circostanze l’interesse pubblico prevale rispetto a quello privato (i dati ottenuti illegalmente non possono essere divulgati), e in quali casi si potrebbe rinunciare alla punibilità.
Begründung
In linea di principio, i dati personali devono generalmente essere protetti, anche se sono stati acquisiti illegalmente in una fase preliminare e la loro pubblicazione è preceduta da una violazione della legge. Questo può essere il caso per un furto fisico o mediante ciberattacchi che precedono la pubblicazione su un media sociale o privato.
Se un’impresa dovesse agire sistematicamente in violazione della legge (p. es. violazione del divieto di corruzione o violazione sistematica della legge sul riciclaggio di denaro), vi è un interesse pubblico, in generale, a saperlo, non tuttavia un interesse pubblico per i dati personali acquisiti illegalmente. Tali dati possono essere messi a disposizione delle autorità preposte al procedimento penale onde avviare un procedimento corretto sotto il profilo dello Stato di diritto.
Sempre più spesso terzi entrano in possesso di informazioni e dati personali delicati a causa di atti illegali a monte (furto da parte di collaboratori o mediante ciberattacchi ecc.). In questi casi occorre continuare a garantire che contro le violazioni della legge abbia luogo un procedimento, nel rispetto dello Stato di diritto, ma che in futuro si possano evitare condanne dell’opinione pubblica premature.
Antrag des Bundesrates
Respingere
Stellungnahme des Bundesrates
La punibilità dell’utilizzo di dati ricevuti o acquisiti in maniera illecita è già stata oggetto della mozione 22.4325 Hurni «L'importanza di sanzionare la ricettazione di dati digitali», presentata l’8 dicembre 2022. Nel suo parere del 15 febbraio 2023, il Consiglio federale ha indicato che il diritto materiale vigente è in linea di massima sufficiente per coprire un ulteriore utilizzo di dati acquisiti in maniera illecita. È tuttora convinto che il campo d’applicazione dell’articolo 160 del Codice penale (CP; RS 311.0) sia limitato alla ricettazione di beni materiali e che questa disposizione tuteli la pretesa al ripristino del possesso legittimo. Questa concezione incentrata sui diritti reali è quindi difficilmente applicabile a un eventuale utilizzo di dati acquisiti illegalmente. Le necessità di protezione delle cose sono diverse da quelle dei dati e delle informazioni. Il Consiglio federale ha pertanto già respinto la possibilità di punire specificamente la pubblicazione di dati acquisiti in maniera illecita (rinunciando a vietare la ricettazione di dati).Il Codice penale e la legge federale sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1) puniscono già la pubblicazione di determinati dati (sulle reti sociali, sui servizi di messaggeria privati e in maniera generale). Importanti categorie specifiche di dati sono pertanto già protette dalla legge. È così protetto dalla legge ogni trattamento di dati personali e quindi anche la trasmissione di dati personali e il fatto di renderli accessibili (art. 2 LPD). La sottrazione di dati personali è punita anche nel CP (art. 179novies CP). Questa protezione include tutti i dati personali degni di particolare protezione, tra cui rientrano in linea di massima dati sensibili quali ad esempio i dati sanitari (art. 5 lett. c n. 2 LPD). Nel quadro della revisione della LPD, il 1° settembre 2023 è stata introdotta una nuova fattispecie penale che punisce l’usurpazione d’identità e il furto d’identità (art. 179decies CP); essa include l’utilizzo illecito di dati. La pubblicazione e l’utilizzo di dati sono quindi già punibili, in funzione dei dati in questione e degli interessi da proteggere nel caso concreto.Non è possibile definire in maniera generale e astratta i casi in cui ogni tipo di informazione ottenuta in maniera illecita può essere pubblicata, né le situazioni in cui l’interesse pubblico prevale sull’interesse privato a non pubblicare dati acquisiti illecitamente. Il diritto vigente permette già di effettuare, nell’ambito di una procedura specifica, una ponderazione tra l’interesse pubblico alla pubblicazione e l’interesse al segreto, privato e degno di protezione, della persona interessata. La valutazione giuridica degli interessi pertinenti dipende in maniera determinante dalle circostanze del caso concreto. Per la ponderazione degli interessi possono inoltre essere rilevanti disposizioni di leggi speciali o cantonali oppure disposizioni che istituiscono obblighi di mantenere il segreto, come gli articoli 321 e 321bis CP sul segreto professionale, l’articolo 321ter CP sul segreto postale e delle telecomunicazioni, l’articolo 162 CP sul segreto di fabbrica o commerciale oppure l’articolo 47 della legge sulle banche (RS 952.0) sul segreto bancario. In complesso, spetta dunque alle autorità competenti valutare l’ammissibilità di una pubblicazione nel contesto della situazione specifica.Alla luce del quadro normativo vigente illustrato, il Consiglio federale non ritiene che vi sia un valore aggiunto in un rapporto sulla punibilità dell’utilizzo di dati acquisiti in maniera illecita e sull’ammissibilità di una pubblicazione in presenza di interessi superiori. Continuerà a seguire con attenzione gli sviluppi internazionali in questo ambito, in particolare nel quadro della partecipazione della Svizzera ai negoziati in corso su una Convenzione dell’ONU in materia di cibercriminalità.
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.