Espulsione delle persone che commettono reati. Nel rispetto dello spirito della legge e della volontà del Popolo il giudice deve essere il solo a poter invocare un caso di rigore
23.441 · Iniziativa parlamentare · 2023-06-15
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
La legislazione vigente è adeguata affinché l'articolo 66a capoverso 2 del Codice penale (CP), con la relativa clausola dei casi di rigore, non possa essere applicato mediante decreto d'accusa.
Begründung
Nel 2016 il Popolo ha accettato il controprogetto all'"Iniziativa per l'attuazione". In tal modo, ha voluto sancire nel Codice penale il principio dell'espulsione obbligatoria delle persone che hanno commesso i reati elencati nell'articolo 66a CP, fatte salve eventuali circostanze eccezionali (clausola dei casi di rigore).
L'incipit dell'articolo 66a capoverso 2 CP, contenente la famosa clausola dei casi di rigore, è il seguente: "Il giudice può rinunciare eccezionalmente a pronunciare l'espulsione [...]". L'intenzione del legislatore era chiaramente quella di consentire al giudice, in ultima analisi, di rinunciare in via eccezionale all'espulsione di una persona condannata per un reato grave secondo l'articolo 66a CP solo e unicamente se, cumulativamente, l'espulsione avrebbe costituito per l'autore del reato un "grave" caso di rigore personale e l'interesse pubblico all'espulsione non prevaleva sull'interesse privato a rimanere in Svizzera.
Tuttavia, bisogna constatare come la realtà sia lontana dalla teoria: nel Cantone di Neuchâtel, ad esempio, la clausola dei casi di rigore è applicata in quasi tre casi su quattro. E non si tratta di un fatto isolato dato che in Svizzera il 40 per cento delle persone condannate per un reato per il quale è prevista l'espulsione obbligatoria beneficia di questa clausola. È una situazione inaccettabile, dal momento che al Popolo era stato assicurato che il ricorso a questa disposizione del CP sarebbe rimasto eccezionale.
Le ragioni della discrepanza tra la realtà e il tenore della disposizione del CP così come la sua applicazione veicolata durante la campagna per la votazione sono molteplici. Un ruolo non indifferente è svolto dall'uso dell'articolo 66a capoverso 2 CP da parte del ministero pubblico nell'emanazione di decreti d'accusa. Sempre nel Cantone di Neuchâtel, a seconda degli anni il ministero pubblico invoca i casi di rigore nell'oltre il 50 per cento dei casi. Tuttavia, pronunciare un caso di rigore senza l'intervento di un giudice non è conforme allo spirito della legge.
L'obiettivo dell'iniziativa parlamentare è quindi correggere una situazione ormai distante dallo spirito della legge e dalla volontà del legislatore quando ha emanato le disposizioni in questione. Il giudice potrà sempre rinunciare all'espulsione in virtù dell'articolo 66a capoverso 2 CP, conformemente ai requisiti costituzionali in materia di diritti umani.