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23.4526 · Mozione · 2023-12-22

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di modificare l’ordinanza sugli assegni familiari (OAFami) per prolungare il diritto agli assegni ad almeno un anno in caso di malattia prolungata.

Begründung

Vista la situazione di ingiustizia che si viene a creare in caso di malattia prolungata, su questo tema sono già stati depositati diversi interventi che chiedono di adeguare la legislazione. Infatti, in seguito alla risposta all’interrogazione 13.1017 «Possono ancora esservi figli senza assegni familiari in Svizzera?» si constata che un figlio può essere privato degli assegni familiari a causa della malattia di uno dei genitori.
Nella sua risposta il Consiglio federale si è detto «consapevole che, in caso di malattia prolungata, se l’altro genitore o un altro avente diritto non può richiedere assegni familiari in qualità di salariato o indipendente, può venirsi a creare una lacuna» e «disposto a valutare la possibilità di proporre soluzioni di diritto federale».

Attualmente, il diritto agli assegni familiari dipende dal diritto allo stipendio. In caso di malattia o infortunio, gli assegni familiari sono versati ancora per il mese in cui è iniziato l’impedimento al lavoro e per i tre mesi seguenti (art. 10 cpv. 1 OAFami). Se per un motivo qualsiasi l’altro genitore non può far valere questo diritto e quindi supplire alla sua perdita temporanea da parte della persona malata, il diritto all’assegno può venire a cadere, con effetti sulla capacità finanziaria dell’intera famiglia.

Un modo semplice per colmare questa lacuna in caso di malattia prolungata sarebbe dunque quello di prolungare il diritto agli assegni da tre mesi a un anno.

Antrag des Bundesrates

Respingere

Stellungnahme des Bundesrates

I salariati hanno diritto agli assegni familiari finché hanno diritto allo stipendio. Tuttavia, l’articolo 10 capoverso 1 dell’ordinanza sugli assegni familiari (OAFami; RS 836.21) stabilisce che se il diritto allo stipendio di un salariato si estingue a causa di una malattia, gli assegni familiari sono versati ancora per il mese in cui è iniziato l’impedimento al lavoro e per i tre mesi seguenti. Per evitare procedure amministrative o spese inutili, questo diritto esiste anche se l’altro genitore può far valere il diritto agli assegni familiari. Dal 1° gennaio 2013 questa regola è applicabile per analogia ai lavoratori indipendenti in caso di interruzione dell’attività lucrativa dovuta a malattia.Il Consiglio federale si è espresso già in diverse occasioni sulla proposta di prolungare a un anno il diritto agli assegni familiari (interrogazione Fridez 13.1017 «Possono ancora esservi figli senza assegni familiari in Svizzera?», mozione Robbiani 11.3947 «Assegni per i figli in caso di malattia prolungata» e mozione Robbiani 09.3571 «Diritto agli assegni familiari in caso di malattia») e ribadisce che a suo parere il termine stabilito nell’ordinanza è adeguato e giustificato da motivi finanziari. Se il diritto allo stipendio si estingue o gli subentra il diritto a indennità giornaliere dell’assicurazione malattie o dell’assicurazione contro gli infortuni, infatti, il datore di lavoro non è più tenuto a versare contributi per finanziare gli assegni familiari. Di conseguenza, una persona impedita di lavorare può ricevere gli assegni familiari soltanto in qualità di persona priva di attività lucrativa e dopo che il suo statuto nell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS) è stato modificato. Gli assegni familiari versati alle persone prive di attività lucrativa sono finanziati dai Cantoni. L’articolo 21 LAFam, in combinato disposto con l’articolo 18 OAFami, concede a questi ultimi ampie competenze per questo tipo di assegno. Questi ultimi possono pertanto aumentare o sopprimere il limite di reddito (Ticino, Vaud, Ginevra e Giura hanno già fatto uso di questa facoltà) e persino ampliare la cerchia dei beneficiari. Avrebbero quindi la possibilità di riconoscere alle persone impedite di lavorare che non hanno diritto a uno stipendio, ma che sono ancora considerate salariate dall’AVS, il diritto agli assegni familiari in qualità di persone prive di attività lucrativa. Se è vero che il rischio di lacune di copertura esiste e che non è possibile stabilire con precisione il numero di persone toccate, nel quadro dei lavori in vista della prossima riforma dell’AVS sarà valutato se sia necessario adeguare la definizione di reddito soggetto a contributi e, se del caso, in che modo.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.