Lexipedia

24.306 · Iniziativa cantonale · 2024-05-07

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Gran Consiglio della Repubblica e Cantone di Ginevra,

visto l'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale del 18 aprile 1999;

visto l'articolo 115 della legge sul Parlamento del 13 dicembre 2002;

visto l'articolo 156 della legge del 13 dicembre 1985 concernente il regolamento del Gran Consiglio della Repubblica e Cantone di Ginevra,

considerato

- che in base alla legge federale sull'esecuzione e il fallimento (LEF), salvo nei casi previsti dall'articolo 8a capoverso 3, se un terzo ne fa richiesta e rende verosimile il suo interesse può essere messo a conoscenza della registrazione concernente un procedimento esecutivo fino a cinque anni dopo la chiusura del procedimento e nonostante che nel frattempo il debito sia stato integralmente saldato;

- che la cancellazione del procedimento può essere chiesta all'ufficio competente unicamente dall'ex creditore o da un suo rappresentante che però non è tenuto a presentare tale richiesta;

- che questa procedura comporta per il creditore un onere amministrativo i cui costi sono sovente messi in conto al debitore;

- che la legge non prevede un importo massimo e tali costi sono quindi stabiliti in vario modo, risultando talvolta eccessivi (oltre un centinaio di franchi per un solo procedimento di esecuzione);

- che per il debitore che chiede la cancellazione della registrazione è particolarmente difficile opporsi, se del caso, al pagamento di tali costi;

- che la permanenza dell'iscrizione di un procedimento d'esecuzione nell'estratto del registro consultabile da terzi anche dopo il pagamento del debito può essere molto penalizzante in numerose situazioni (ad es. ricerca di un lavoro o di un alloggio);

- che Ginevra è il Cantone in cui si registrano i premi dell'assicurazione malattie, gli alloggi e la quota di debitori più elevati della Svizzera;

- che a seguito della congiuntura economica vi è un notevole pericolo che tale quota aumenti ulteriormente in un prossimo futuro.

chiede all'Assemblea federale

di modificare la legge federale sulla esecuzione e sul fallimento affinché i procedimenti d'esecuzione vengano cancellati automaticamente dall'estratto del registro pertinente qualora il debito sia stato integralmente saldato.

Begründung

Il problema del debito può colpire chiunque durante un periodo finanziario difficile e può portare a un lungo percorso difficile e infernale. In altri casi, fortunatamente, il debitore riesce a sottrarsi alla spirale dei debiti e a pagare gli arretrati, ristabilendo una situazione finanziaria più equilibrata. In una situazione del genere, nell’interesse di tutti è importante che la persona interessata non finisca nuovamente in una spirale finanziaria negativa, con le relative difficoltà per l’interessato e per sui suoi creditori.

Attualmente tuttavia la legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) stabilisce che in linea di principio una procedura d’esecuzione, anche conclusa con un pagamento, debba figurare sull'estratto del registro delle esecuzioni dell'ex debitore per cinque anni. Solo il creditore, o un suo rappresentante, può, se lo ritiene opportuno, richiedere la cancellazione dell’iscrizione all'ufficio competente.

Va ricordato che le procedure d’esecuzione, anche quelle del passato, possono essere estremamente dannose per le persone interessate. In ambito professionale è possibile un licenziamento e il successivo percorso verso un nuovo posto lavoro può rivelarsi assai complesso. Questo può portare alla disoccupazione e incidere nuovamente sulla situazione finanziaria di una persona che era riuscita a sottrarsi alla spirale dei procedimenti d’esecuzione.

Per quanto riguarda la ricerca di un alloggio, la situazione è ancora più precaria. Diventa quasi impossibile trovare un alloggio. Il rischio di ritrovarsi alla mercé di speculatori immobiliari è reale e la situazione finanziaria delle persone interessate è nuovamente in pericolo.

L'unica possibilità di cui dispongono i debitori che desiderano cancellare l’iscrizione di un vecchio debito dall'estratto consultabile da terzi è chiedere al creditore di intraprendere i passi necessari presso l'ufficio delle esecuzioni. Anche nel caso in cui fosse d'accordo, il creditore può richiedere un pagamento per i costi connessi con questa operazione e può inoltre stabilire l’importo a sua discrezione, poiché la legge su questo punto è silente.

È ragionevole pensare che le persone che hanno appena saldato i loro debiti possano trovarsi ancora in una situazione finanziaria fragile. Se non sono in grado di pagare questi costi, possono solo tentare un negoziato dall'esito incerto oppure intraprendere un'azione legale per ottenere la cancellazione della registrazione. Si tratta di una procedura lunga e costosa che ovviamente richiede risorse.

Inoltre il debitore che non paga le spese di cancellazione, oltre a non ottenere la cancellazione dell’iscrizione, si espone anche a ulteriori procedimenti legali: il circolo vizioso dell'indebitamento si mette in moto.

Quadro giuridico: sviluppi recenti e lacune persistenti

Nel 2016 una revisione della LEF (entrata in vigore il 1° gennaio 2019) ha introdotto la possibilità per i debitori, a determinate condizioni, di chiedere all'ufficio d’esecuzione di non informare terzi dei procedimenti contro i quali è stata presentata un'opposizione. Anche se le intenzioni alla base di questa nuova disposizione sono lodevoli, essa ha in pratica un effetto limitato. Innanzitutto è efficace solo contro gli ordini di pagamento manifestamente abusivi e inoltre la giurisprudenza dimostra che i tribunali applicano questa nuova disposizione in modo estremamente restrittivo. La presentazione di una opposizione da parte del creditore può essere sufficiente, anche se respinta, per contrastare la richiesta del debitore.

Tre anni dopo la revisione menzionata, nel marzo 2019, è stata presentata una mozione (19.3243) che chiede l'annullamento automatico di un procedimento d’esecuzione a pagamento avvenuto. La proposta è stata accolta dal Consiglio nazionale, ma successivamente respinta con 26 voti contro 19 dal Consiglio degli Stati.

Il contesto attuale e il caso specifico di Ginevra

Dato l'attuale clima economico caratterizzato dall'inflazione, da un aumento vertiginoso dei premi dell'assicurazione sanitaria e da affitti sempre più cari che mettono a dura prova la salute finanziaria di molte famiglie, lo spettro del procedimento d’esecuzione è una minaccia per una parte sempre più numerosa della popolazione. Per molti versi Ginevra è uno dei Cantoni più direttamente toccati da questo fenomeno preoccupante.

I ginevrini pagano i premi di cassa malati più alti della Svizzera e per il 2024 è stato annunciato un ulteriore aumento del 9,1 per cento, rispetto a una media nazionale dell'8,7 per cento (l'aumento più alto registrato dal 2010). Vale la pena ricordare che, dopo le tasse, i premi dell’assicurazione malattie costituiscono la seconda tipologia di pagamenti arretrati più diffusa tra le famiglie indebitate. Nel 2021 secondo i dati dell'Ufficio federale di statistica (UST), due terzi dei precetti esecutivi emessi nel Cantone riguardavano premi non pagati. Anche gli affitti a Ginevra sono tra i più alti del Paese e la situazione sul mercato immobiliare è estremamente tesa da decenni. In questo contesto assai antagonistico che comprende anche il mercato del lavoro, dove si registra un tasso di disoccupazione particolarmente elevato rispetto ad altri Cantoni, un’iscrizione a registro relativa a procedure d’esecuzione (anche del passato e già risolte) costituisce inevitabilmente uno svantaggio per le persone interessate.

Ginevra è con Neuchâtel il Cantone che registra il più alto tasso di debitori (10,4% nel 2019). In considerazione del già citato aumento del costo della vita e del fatto che alcuni costi delle economie domestiche non possono essere ridotti, c'è il forte rischio che la quota di debitori aumenti significativamente nei mesi e anche negli anni a venire. Per consentire di ripristinare l’equilibrio finanziario a chi ne ha ancora la possibilità è importante non aggiungere «costi ai costi» e prescrivere agli uffici competenti la cancellazione automatica dei procedimenti d’esecuzione sfociati nel pagamento integrale dell’importo dovuto. Dato che l’apposizione di un'iscrizione ad hoc nel registro è già ora la regola, la sostituzione di questa annotazione con una cancellazione non sovraccaricherebbe sostanzialmente questi uffici. Anche i creditori, da parte loro, ne trarranno vantaggio, in quanto saranno sollevati da un onere amministrativo.