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24.3177 · Mozione · 2024-03-13

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di modificare l’articolo 11 capoverso 5 della legge sulla caccia (LCP) in modo che la caccia possa essere autorizzata anche nelle bandite se necessario per la protezione dei biotopi, per la conservazione della diversità delle specie, per la cura della selvaggina o per la prevenzione di eccessivi danni da essa provocati.

Occorre garantire che, in caso di danni accertati, anche persone titolari di un’autorizzazione di caccia non ufficiale possano essere fatte intervenire per raggiungere l’obiettivo di regolazione perseguito.

Begründung

L’articolo 11 capoverso 5 LCP vigente prevede che nelle bandite di caccia e nelle riserve per gli uccelli la caccia è proibita. Gli organi esecutivi cantonali possono tuttavia permettere l’abbattimento di selvaggina se necessario per la protezione dei biotopi, per la conservazione della diversità delle specie, per la cura della selvaggina o per la prevenzione di eccessivi danni da essa provocati. Secondo la sentenza del 25 novembre 2020 del Tribunale federale 1C_243/2029, il termine «abbattimento» che figura nella legge sulla caccia è interpretato in modo molto restrittivo, il che rende impossibile una regolazione efficace. La finalità delle bandite di caccia è chiara e incontestata. Tuttavia, sono sempre di più le zone in cui si registra un aumento delle popolazioni di selvaggina tale da minacciare considerevolmente le funzioni del bosco, in particolare quella di protezione, nelle bandite e nelle zone limitrofe. Si tratta di una situazione alquanto problematica, perché comporta rischi per gli insediamenti e le infrastrutture e implica che gli investimenti della collettività a favore del bosco di protezione non vengano realizzati. L’interpretazione restrittiva del Tribunale federale rende del tutto impossibile una regolazione efficace delle popolazioni. Sarebbe invece opportuno, in caso di comprovata necessità e dopo una ponderazione globale degli interessi, autorizzare sulla base di norme chiare la caccia nelle zone interessate in modo che tutti i titolari di un’autorizzazione di caccia possano contribuire alla regolazione delle popolazioni. Se gli abbattimenti rimangono riservati ai soli guardacaccia, per motivi di risorse ​non sarà possibile raggiungere l’obiettivo di regolazione perseguito.
Non si tratta in alcun modo compromettere la funzione di protezione delle bandite e nemmeno di apportare modifiche per quanto riguarda la concessione di deroghe. Con la presente mozione si chiede soltanto di aumentare il numero di persone autorizzate a cacciare nei casi in cui è concessa una deroga, in modo da poter raggiungere gli obiettivi perseguiti dalla misura ordinata. Se gli abbattimenti rimangono riservati ai soli guardacaccia, per motivi di risorse non sarà possibile raggiungere l’obiettivo di regolazione perseguito.

Antrag des Bundesrates

Respingere

Stellungnahme des Bundesrates

La questione sollevata dalla mozione è contemplata nel diritto vigente. Secondo l'articolo 11 capoverso 5 della legge sulla caccia (LCP; RS 922.0), gli organi esecutivi cantonali possono permettere l'abbattimento di selvaggina se necessario per la protezione del biotopo o per la prevenzione di eccessivi danni da essa provocati. Ai sensi dell'articolo 9 capoverso 1 dell'ordinanza sulle bandite federali (OBAF; RS 922.31), i Cantoni provvedono in particolare affinché gli effettivi di ungulati cacciabili che vivono nelle bandite siano adeguati alle condizioni locali. Ai sensi del capoverso 6, possono far capo anche a cacciatori legittimati. Al fine di regolare gli effettivi di caprioli, camosci, cervi nobili e cinghiali tramite cacciatori legittimati, la Confederazione e i Cantoni delimitano zone parzialmente protette all'interno delle bandite federali di caccia (cpv. 2 lett. b OBAF). La sentenza del Tribunale federale del 2020 impone ai Cantoni di pianificare e coordinare in modo mirato gli interventi di caccia ai sensi della legge e dell'ordinanza in materia, tuttavia non ostacola l'esecuzione dell'OBAF né il ricorso a cacciatori legittimati. Per esempio, nel 2022 10 Cantoni hanno effettuato abbattimenti per fini di regolazione di cervi nobili in 26 bandite federali di caccia (su un totale di 42), ricorrendo in 14 casi a cacciatori legittimati. Oltre alla popolazione dei cervi nobili, la più frequentemente regolata, sono stati abbattuti anche camosci, caprioli e cinghiali.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.