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24.3284 · Postulato · 2024-03-14

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di accertare il potenziale di contenimento dei costi e la fattibilità dei seguenti provvedimenti e di sottoporre raccomandazioni per la loro attuazione:istituzione di regioni (intercantonali) di assistenza sanitaria ambulatoriale e stazionaria;introduzione e applicazione di numeri minimi di casi nel settore stazionario, in particolare nella medicina altamente specializzata;conferimento al Consiglio federale della competenza di procedere a un riesame regolare delle tariffe ambulatoriali (analogamente al riesame triennale dei prezzi dei medicamenti).

Begründung

I costi nel settore sanitario non cessano di aumentare da anni. Misure efficaci per ridurli sono note da tempo e sono state illustrate nel 2017 in un rapporto peritale. Le varie alleanze (contro natura), che possono sorgere tra i numerosi rappresentanti degli interessi in gioco, frenano da tempo l’attuazione di misure concrete suscettibili di contribuire al contenimento dei costi. L’accoglimento dell’iniziativa per un freno ai costi, su cui si voterà il 9 giugno 2024, conferirebbe alla Confederazione i necessari strumenti di gestione strategica.La diversa impostazione dei sistemi sanitari cantonali costituisce spesso un ostacolo a una pianificazione ospedaliera sovraregionale, che potrebbe contribuire, ad esempio con l’introduzione di criteri intercantonali come i numeri minimi di casi, a migliorare significativamente la qualità delle prestazioni fornite alla popolazione svizzera. Al contempo andrebbe esaminato anche per il settore ambulatoriale il potenziale di contenimento dei costi dell’istituzione di regioni intercantonali di assistenza sanitaria. Nel settore ambulatoriale è inoltre necessario un controllo efficace dei costi. Il Consiglio federale è quindi incaricato di accertare il potenziale di risparmio e la fattibilità della proposta di conferirgli la competenza di procedere a un riesame regolare delle tariffe ambulatoriali, analogamente al riesame triennale dei prezzi dei medicamenti.

Antrag des Bundesrates

Accogliere (in parte)

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale ha inserito la questione del contenimento dei costi e delle misure volte a contenere e ridurre i costi in un programma di vasta portata e sottoposto al Parlamento diverse proposte al riguardo. Alcune sono già state attuate. Nell’ambito di competenza del Consiglio federale rientra la modifica dell’ordinanza sull’assicurazione malattie (RS 832.102), entrata in vigore il 1° gennaio 2022, per sviluppare ulteriormente i criteri di pianificazione ospedaliera. La modifica obbliga i Cantoni in particolare a intensificare il reciproco coordinamento delle pianificazioni. La legislazione federale prevede anche l’applicazione del numero minimo di casi, che costituisce una prassi consolidata nella pianificazione ospedaliera come strumento di potenziamento della qualità e di concentrazione delle prestazioni, in particolare nell’ambito della medicina altamente specializzata. Nel settore ambulatoriale la limitazione del numero di medici autorizzati (art. 55a della legge federale sull’assicurazione malattie RS 832.10, in vigore dal 1° luglio 2021) è già finalizzata a migliorare il coordinamento intercantonale per regolamentare l’offerta di cure mediche. Sono in corso ulteriori lavori con il rapporto congiunto in adempimento dei postulati 19.3423 e 17.4160, che esporrà tra l’altro i flussi reali dei pazienti e i tassi di approvvigionamento regionali, nonché le attività di investimento degli ospedali e dei Cantoni. Il Consiglio federale accoglie dunque volentieri i primi due punti del postulato, senza mettere sostanzialmente in discussione la competenza dei Cantoni nell’ambito delle cure.Per quanto riguarda le tariffe, il Consiglio federale può già adeguare a titolo sussidiario le strutture tariffali non più adeguate, come d’altronde ha già fatto. La manutenzione delle strutture tariffali nel settore delle cure ambulatoriali sarà inoltre assunta dall’Organizzazione tariffe mediche ambulatoriali per conto dei partner tariffali. Il Consiglio federale presume che ciò porterà a una manutenzione più regolare delle tariffe in questo vasto ambito di prestazioni. Per altri ambiti può ricorrere alla sua competenza sussidiaria. Un riesame triennale automatico senza accertarne la necessità non sarebbe né adeguato alle esigenze né proporzionato. Il Consiglio federale respinge dunque il terzo punto del postulato.

Il Consiglio federale propone di accogliere parzialmente il postulato: accogliere i punti 1 e 2 e respingere il punto 3.