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24.3699 · Mozione · 2024-06-13

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è pregato di sottoporre all’Assemblea federale un disegno di revisione del contratto di fideiussione previsto negli articoli 492 e seguenti del Codice delle obbligazioni (CO). Questa revisione mirerà a modernizzare gli aspetti ormai desueti, in particolare:

  1. l’importo massimo per una fideiussione autorizzato sotto la forma manoscritta;

  2. l’introduzione della firma elettronica;

  3. la soppressione o l’allentamento delle regole relative al consenso del coniuge.

Begründung

Dall’introduzione, nel 1941, dell’articolo 492 capoverso 2 del Codice delle obbligazioni, i requisiti formali per i contratti di fideiussione non sono stati aggiornati agli sviluppi economici, sociali e tecnologici. Attualmente la forma autentica è richiesta per la dichiarazione di fideiussione se è coinvolta una persona fisica, tranne se l’importo non supera i 2000 franchi. Questo limite, fissato nel 1941, è stato reso desueto dall’inflazione. Inoltre, questa legislazione non considera le prassi moderne di conclusione di contratti, compreso l’utilizzo di firme elettroniche. Per di più, la fideiussione è possibile soltanto con il consenso del coniuge, tranne in caso di separazione giudiziale. Pertanto, un coniuge non può stipulare una fideiussione senza l’accordo del coniuge nemmeno dopo una separazione lunga e definitiva, nonostante la liquidazione di un regime matrimoniale. Questo residuo di un’epoca in cui i coniugi non erano posti sullo stesso piano più che proteggere le parti è fonte di complicazioni. Queste regole rigide e desuete hanno sgradevoli conseguenze. In particolare nell’ambito del diritto di locazione, le parti ricorrono sempre più spesso al contratto di co-locazione per eludere le regole della fideiussione, il che implica contratti di dubbia legalità che causano problemi talvolta importanti riguardo alla disdetta della locazione.A oltre 80 anni dalla sua entrata in vigore, una revisione completa del contratto di fideiussione è necessaria per garantire che i nostri istituti giuridici restino al passo con i tempi.

Antrag des Bundesrates

Respingere

Stellungnahme des Bundesrates

Gli articoli 492 e seguenti del Codice delle obbligazioni (CO; RS 220) intendono proteggere il fideiussore dall’assumere impegni eccessivi senza essere pienamente consapevole della loro portata. Un’eventuale revisione di queste regole dovrebbe quindi necessariamente essere preceduta da un’analisi approfondita per non compromettere questo obiettivo. Per quanto riguarda i punti evidenziati nella mozione, il Consiglio federale si esprime come segue.1. e 2. Per un importo fino a 2000 franchi la legge esige il rispetto della forma scritta qualificata per ammettere la validità della fideiussione di una persona fisica, vale a dire che il fideiussore deve scrivere di propria mano, nell’atto di fideiussione, l’importo massimo della somma garantita e un’eventuale dichiarazione di fideiussione solidale. Per gli importi superiori a 2000 franchi è richiesta la forma autentica (art. 493 cpv. 2 CO). Il limite di 2000 franchi è in vigore dal 1° luglio 1942 e potrebbe quindi eventualmente essere aggiornato. Tuttavia, anche in questa ipotesi, è importante conservare il requisito della forma scritta qualificata poiché è imperativo attirare l’attenzione del fideiussore –spesso la parte debole della fideiussione – sui rischi finanziari che è disposto ad assumersi personalmente. L’utilizzo della firma elettronica è escluso in questo caso poiché questa modalità di firma mira soltanto a sostituire la firma manoscritta e non può dunque sostituirsi a indicazioni scritte a mano. 3. Per la fideiussione si richiede il consenso del coniuge, a meno che i coniugi siano separati da sentenza giudiziale (art. 494 cpv. 1 CO). Ci si può chiedere se sia giustificato permettere a una persona di concludere una fideiussione senza l’accordo del suo coniuge soltanto in caso di separazione con sentenza giudiziaria o se occorra estendere questa eccezione anche ai casi di separazione di fatto o di separazione come misura di protezione dell’unione coniugale. È tuttavia importante rilevare che il diritto attuale mira a proteggere la situazione finanziaria della famiglia.Infine, in materia di diritto di locazione, un contratto di locazione può essere stipulato con più persone, anche se una di esse non utilizzerà i locali. Pertanto, l’impegno quale co-locatario di una persona che non desidera abitare nell’alloggio affittato ma intervenire come garante non è necessariamente una fideiussione dissimulata, nulla per vizio formale: in questo caso, la co-locazione è in linea di massima valida (TF 4A_484/2019 consid. 4.2.2 e 4.2.3).Per questi motivi, il Consiglio federale non ritiene attualmente opportuno procedere direttamente a una revisione della fideiussione secondo i punti chiave menzionati, come chiede la mozione. In virtù dell’articolo 121 capoverso 3 lettera b della legge sul Parlamento (LParl; RS 171.10), se il Consiglio prioritario dovesse adottare la mozione, il Consiglio federale si riserva il diritto di proporre al secondo Consiglio di trasformarla in mandato d’esame, in quanto, in un primo tempo, occorrerebbe esaminare in maniera accurata tutte le questioni sollevate.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.