24.3792 · Interpellanza · 2024-06-14
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Ai sensi dell’articolo 71a della legge sull’energia (LEne) un impianto solare alpino di interesse nazionale deve avere una produzione annua minima di 10 GWh. Ciò corrisponde a circa 8 MWp di potenza installata. La vigente istruzione ElCom 2/2015 del 15 agosto 2018 recita: «I produttori devono essere raccordati al punto di raccordo più conveniente dal punto di vista tecnico ed economico. I costi per la costruzione delle linee di raccordo necessarie fino al punto di raccordo, nonché i costi di trasformazione eventualmente necessari, sono a carico del produttore.»
Poiché oltre i 10 MW le linee dirette sono sempre più economiche di un potenziamento della rete, il punto di raccordo alla rete si sposta alla più vicina sottostazione delle rete ad alta tensione. Ciò significa che non solo la linea di raccordo, ma anche il potenziamento della rete deve essere pagato dai promotori del progetto.
La rimunerazione unica corrispondente a circa il 50-60 per cento non è sufficiente per dare un segno positivo alla redditività del progetto, se la linea diretta alla successiva sottostazione della rete ad alta tensione aumenta i costi del sistema del 200 per cento se non addirittura del 300 per cento. L’istruzione della ElCom sopra citata comporta quindi un limite massimo di potenza di 10 MW per una linea di raccordo a media tensione (16 kV) di un impianto solare alpino. Allo stesso tempo, l’articolo 71a LEne stabilisce un limite inferiore di circa 8 MW.
Ciò significa che solo gli impianti solari alpini con una potenza di 8-10 MW possono essere collegati alla rete, a meno che non siano molto vicini a una sottostazione della rete ad alta tensione. Questa regolamentazione della ElCom ha già portato al fallimento di alcuni progetti solari alpini.
Si pensava di porre rimedio a questa situazione attraverso l’atto mantello, che prevede contributi per l’allacciamento alla rete. Purtroppo, nell’attuale progetto di ordinanza questi contributi sono molto bassi e sono erroneamente calcolati solo sulla potenza del raccordo anziché sulla lunghezza della linea o sui costi di investimento, il che significa che i contributi possono scendere al di sotto del 10 per cento dei costi della linea. Il progetto rimane non redditizio e la vecchia lacuna persiste.
- Il Consiglio federale condivide l’opinione secondo cui l’offensiva solare è bloccata dal fatto che solo gli impianti con una potenza di 8-10 MW possono essere collegati alla rete, a meno che non si trovino a pochi chilometri da una sottostazione della rete ad alta tensione?
- Quali misure intende adottare il Consiglio federale per porre rimedio a questa situazione in modo da sbloccare l’offensiva solare?
Stellungnahme des Bundesrates
Nel quadro della legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili il Parlamento ha incluso il nuovo articolo 15b alla legge sull’approvvigionamento elettrico (FF 2023 2301). L’articolo prevede il versamento di contributi per i costi sostenuti dal gestore della rete di distribuzione nel caso in cui le linee di raccordo esistenti debbano essere potenziate per l’installazione di un nuovo impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. I suddetti contributi sono finanziati attraverso il corrispettivo per l’utilizzo della rete di trasporto. Il legislatore ha introdotto questo nuovo articolo in particolare in vista della costruzione di impianti fotovoltaici nelle aziende agricole. Esso non si applica per il momento alla realizzazione di nuove linee di raccordo. 1. Il punto di raccordo alla rete è determinato in conformità all’Istruzione 1/2019 del 15 gennaio 2019 della Commissione federale dell’energia elettrica (ElCom) e risulta dalla variante tecnicamente ed economicamente più favorevole. Viene fatta una valutazione complessiva dei costi da sostenere per il raccordo alla rete e per il potenziamento della stessa e ogni progetto deve essere valutato singolarmente. In questo modo si riducono al minimo i costi totali e quindi anche quelli a carico del consumatore finale. Più della metà dei 13 progetti presentati pubblicamente o autorizzati in prima istanza fino ad oggi e ai quali deve essere applicato l’articolo 71a della legge sull’energia (LEne; RS 730.0) dispongono di una potenza dell’impianto superiore a 10 MW. Secondo il Consiglio federale non si può quindi concludere né che l’Istruzione della ElCom appena menzionata comporti un limite massimo di 10 MW né che ne derivino costi da due a tre volte superiori. Al Consiglio federale non risulta nemmeno che a causa dell’Istruzione della ElCom summenzionata sia già stata interrotta la pianificazione di alcuni progetti. Il proseguimento di un progetto dipende infatti da numerosi fattori, in particolare dall’idoneità del sito (irraggiamento solare, rischi naturali, urbanizzazione) e dall’accettazione locale del progetto. Occorre inoltre notare che attraverso i contributi agli investimenti la collettività si fa carico del 50-60 per cento dei costi della linea di raccordo. La ripartizione dei costi incentiva una pianificazione efficiente del raccordo alla rete. 2. Alla luce delle considerazioni di cui sopra, il Consiglio federale non vede la necessità di ulteriori misure.