24.3944 · Mozione · 2024-09-23
Dipartimento di giustizia e polizia
Pianificato nel Consiglio nazionale
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di rivedere la legislazione in materia di diritto d’autore affinché nelle piccole e medie imprese (PMI) sia considerato diffusione soltanto l’utilizzo di supporti sonori e audiovisivi in presenza di clienti o terzi esterni alla ditta, ma non all’interno dell’impresa o del suo equipaggiamento (p. es. veicoli aziendali) né in presenza di impiegati e titolari dell’impresa.
Begründung
L’articolo 19 della legge federale sul diritto d’autore e sui diritti di protezione affini (LDA) disciplina l’utilizzazione di opere protette per uso privato: l’utilizzazione nell’ambito privato o nella cerchia di persone unite da stretti vincoli non è sottoposta ad emolumento. Finora questa esenzione non include la diffusione all’interno di un’impresa di emissioni radiofoniche e televisive per i collaboratori e i titolari dell’impresa. Pertanto in linea di massima tutte le imprese sono tenute a versare alla SUISA l’indennità fissata nella cosiddetta Tariffa comune 3a, anche se le opere audiovisive non sono diffuse in presenza di clienti e terzi esterni alla ditta, ma soltanto ad esempio se i titolari o i dipendenti dell’impresa ascoltano la radio nel veicolo aziendale. Questa situazione è inaccettabile: il limite dell’utilizzazione per uso privato diventa poco comprensibile, con piccole e medie imprese che ricevono fatture dalla SUISA con l’indicazione che il semplice fatto che i veicoli aziendali siano equipaggiati con autoradio impone il versamento dell’indennità secondo la Tariffa comune 3a e che, in alternativa, la rimozione dell’autoradio, eseguita in modo professionale, deve essere documentata da personale autorizzato e certificata per ogni veicolo con fotografie e attestati di funzionalità, il che apparentemente non è possibile per i veicoli moderni. In questo caso non si tratta di un’utilizzazione rilevante per il diritto d’autore, come constatato persino dal Consiglio federale nel suo rapporto (pag. 11 segg., in particolare cap. 2.3.5) in adempimento del postulato 19.3956 della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale. Il campo d’applicazione dell’utilizzazione per uso privato deve essere allentato di conseguenza, affinché tali vessazioni contro le PMI non siano più ammesse.
Antrag des Bundesrates
Respingere
Stellungnahme des Bundesrates
Il diritto d’autore è protetto dalla garanzia della proprietà sancita nel diritto costituzionale. La sua limitazione esige pertanto che vi sia un interesse pubblico. Ad esempio, la riproduzione di esemplari di opere nelle imprese a fini d’informazione interna e di documentazione è in linea di massima consentita nell’interesse della libertà d’informazione, ma prevede il versamento di un compenso. Non si ravvisa un interesse pubblico analogo che giustifichi un’esenzione totale per l’utilizzo di registrazioni audio o video all’interno delle imprese.La mozione riguarda la prassi della SUISA, che esige dalle imprese un compenso per l’intrattenimento di sottofondo quando i collaboratori possono ascoltare trasmissioni o musica tramite le autoradio installate nei veicoli aziendali. Il Consiglio federale si è già espresso in merito nel suo rapporto del 13 gennaio 2021 «Compenso per i diritti d’autore. Situazione legale e prassi della Suisa» (https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/64897.pdf) in adempimento del postulato 19.3956. In esso il Consiglio federale dubitava che secondo la legislazione svizzera questo caso costituisse un utilizzo da parte dell’impresa rilevante per il diritto d’autore. Ha tuttavia constatato anche che soltanto un tribunale può decidere la questione in maniera definitiva.La posizione del Consiglio federale resta invariata. Per loro natura, le norme giuridiche non possono disciplinare ogni singolo caso. In caso di pareri giuridici discordanti, spetta ai giudici chiarire la situazione. L’organizzazione dello Stato di diritto impone che i casi particolari siano sottoposti a un giudice e non disciplinati dal Parlamento nella legge, per evitare che quest’ultimo sia oberato ed emani leggi inutilmente dettagliate e quindi poco leggibili.La proposta modifica dell’articolo 19 della legge sul diritto d’autore (LDA; RS 231.1) avrebbe inoltre una portata troppo ampia. Permetterebbe ad esempio di esentare dal versamento del compenso la diffusione di musica a feste aziendali fino a 250 persone. Questa esenzione sarebbe sproporzionata e sarebbe incompatibile con le prescrizioni internazionali.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.