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Importazione parallela di prodotti fitosanitari contenenti coformulanti che non rispettano le prescrizioni svizzere

24.3995 · Interpellanza · 2024-09-25

Dipartimento dell'interno

La dichiarazione sull’intervento è disponibile

Wortlaut

La procedura di omologazione dei prodotti fitosanitari applicabile in Svizzera prevede che le aziende forniscano tutti i dati necessari per identificare i prodotti fitosanitari che intendono immettere sul mercato, compresa la loro composizione completa. Per le aziende interessate, ciò rappresenta un notevole investimento in termini di tempo e personale e comporta anche dei costi. Nel caso dell’importazione parallela, i prodotti fitosanitari non sono soggetti a una procedura altrettanto rigorosa: in questo caso, infatti, è sufficiente che i prodotti abbiano proprietà determinanti analoghe a quelle di un prodotto fitosanitario autorizzato in Svizzera, segnatamente lo stesso tenore di principi attivi, e appartengano allo stesso tipo di preparato. Tuttavia, non è necessario fornire dati sulla loro composizione completa. Di conseguenza, possono essere importati in Svizzera prodotti fitosanitari anche se contengono coformulanti non approvati dalle autorità di omologazione svizzere e suscettibili di rappresentare un rischio per l’essere umano, gli animali e l’ambiente. Ciò costituisce anche uno svantaggio competitivo per le aziende che hanno sede nel nostro Paese e una forma di distorsione della concorrenza. Nel parere del 17 febbraio 2016 in riposta alla mozione 15.4164, il Consiglio federale ha riconosciuto che l’importazione parallela di prodotti fitosanitari «possa costituire un problema per garantire la tracciabilità e individuare l’effettiva provenienza del prodotto», tuttavia ha aggiunto: «l’opzione di limitare l’importazione parallela esclusivamente ai prodotti identici a quelli autorizzati in Svizzera non è attualmente applicabile e, di fatto, renderebbe impossibile questo tipo d’importazione». 1. Come si pone il Consiglio federale davanti alla possibilità che attualmente prodotti contenenti coformulanti non conformi alle prescrizioni vigenti nel nostro Paese possano essere oggetto di un’importazione parallela? 2. Non sarebbe forse necessario modificare l’articolo 36 dell’ordinanza sui prodotti fitosanitari in modo da limitare l’importazione parallela ai prodotti fitosanitari con una composizione chimicamente identica a un prodotto fitosanitario autorizzato in Svizzera? 3. Secondo il Consiglio federale ci sono altri modi per porre fine allo svantaggio competitivo che subiscono al momento le aziende con sede in Svizzera?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Se un prodotto fitosanitario è autorizzato in Svizzera e in un Paese dell’UE è disponibile un prodotto fitosanitario corrispondente omologato, quest’ultimo può essere autorizzato per l’importazione in Svizzera (importazione parallela). Nell’UE si applicano gli stessi requisiti e limitazioni della Svizzera, in particolare per quanto riguarda i coformulanti. Per le importazioni parallele di prodotti fitosanitari si applicano le stesse condizioni d’impiego del prodotto autorizzato in Svizzera. Ciò consente di mettere a disposizione degli utilizzatori prodotti fitosanitari dal costo più vantaggioso.Visto che né chi effettua un’importazione parallela di prodotti fitosanitari né la Confederazione hanno accesso alla composizione esatta, in fase di omologazione viene valutata soltanto la somiglianza tra i prodotti, ovvero il tenore del principio attivo, il tipo di formulazione, la classificazione e l’etichettatura. Ciò significa che i prodotti fitosanitari autorizzati in Svizzera devono soddisfare requisiti più severi e che vi è una disparità di trattamento rispetto ai prodotti fitosanitari oggetto di importazione parallela. Tuttavia, limitare l’importazione parallela ai prodotti fitosanitari con una composizione identica a quella di un prodotto autorizzato in Svizzera renderebbe impossibile questa pratica. 2 e 3. Neanche nei Paesi dell’UE chi effettua l’importazione parallela di prodotti fitosanitari ne conosce la composizione esatta. Le importazioni parallele sono tuttavia limitate ai prodotti fitosanitari identici: la valutazione di questi ultimi è possibile grazie allo scambio di informazioni sulla composizione tra le autorità. Uno scambio di questo genere con la Svizzera sarebbe possibile soltanto se quest’ultima partecipasse al sistema europeo di omologazione dei prodotti fitosanitari attraverso un accordo con l’UE, come previsto nei negoziati attualmente in corso. Non sono previste altre misure per eliminare l’attuale disparità di trattamento rispetto ai prodotti fitosanitari di importazione parallela.

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