24.414 · Iniziativa parlamentare · 2024-03-15
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
L'articolo 8a della legge sull’agricoltura è modificato come segue:
Art. 8a Prezzi di riferimento
1 Le organizzazioni dei produttori di singoli prodotti o di gruppi di prodotti o le relative organizzazioni di categoria pubblicano a livello regionale o nazionale prezzi di riferimento concordati tra fornitori e acquirenti.
1bis In caso di disaccordo persistente tra i fornitori e gli acquirenti, il Consiglio federale pubblica i prezzi di riferimento necessari.
2 I prezzi di riferimento sono fissati in modo differenziato secondo criteri di qualità, le particolarità regionali o stagionali.
3 stralciare
4 Per i prezzi al consumo non possono essere fissati prezzi.
Begründung
Il malessere che attanaglia il mondo agricolo non è soltanto il riflesso di esigenze del momento o legate alla congiuntura. Esso è dato piuttosto dal sentimento profondo che la produzione agricola non permette più di garantire un reddito decente agli stessi produttori. Diversi studi recenti documentano come lungo l’intera filiera della produzione agricola i margini degli agricoltori siano ormai estremamente ridotti, a volte addirittura insufficienti a coprire i loro costi di produzione. Al contrario, i margini dei distributori sono spesso molto elevati e costituiscono una parte sostanziale del prezzo finale pagato dal consumatore. Il latte, per riprendere l’esempio più noto, viene venduto dal produttore in media (primo segmento) a meno di 70 centesimi il litro, mentre il suo prezzo al consumo è un multiplo di questo importo.
L’assenza di trasparenza in materia è dovuta alla mancanza di statistiche federali, ciò che costituisce un primo aspetto del problema sollevato dall'iniziativa parlamentare 22.477, attualmente in corso di esame da parte della commissione del Consiglio degli Stati. Il secondo aspetto del problema è dato dal fatto che i produttori si trovano strutturalmente in una posizione difficile quando negoziano con i distributori, i quali in Svizzera operano pressoché in una situazione di oligopolio, se non di duopolio. I prezzi indicativi previsti all’articolo 8a della legge sull’agricoltura costituiscono uno strumento interessante, ma insufficiente: è necessario che tale strumento venga rafforzato rendendo i prezzi più vincolanti. Il meccanismo previsto già attualmente dall’articolo 8a è dunque mantenuto, ma viene rafforzato.