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24.4222 · Interpellanza · 2024-09-27

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

In diverse regioni alcuni Comuni si sono riuniti per organizzare i sistemi di soccorso. A tal fine gestiscono appositi servizi, ad esempio pompieri e ambulanze. Ciò implica un lavoro 24 ore su 24, 7 giorni su 7 in modo da essere disponibili per qualsiasi emergenza. Dal punto di vista legale, ai sensi della legislazione cantonale queste associazioni di Comuni sono considerate Comuni e si applica loro la pertinente normativa di diritto pubblico. Tuttavia, per motivi difficilmente comprensibili, sembra che la SECO consideri queste associazioni di Comuni aziende soggette alla legge sul lavoro. Ciò pone numerosi problemi per quanto riguarda l’impiego dei servizi di soccorso nei fine settimana e nei giorni festivi. Invito quindi il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande: Un’associazione di Comuni che gestisce servizi di emergenza, come i pompieri e le ambulanze, è soggetta alla legge federale sul lavoro?Se sì, in virtù di quale base legale?Nella misura in cui ai Comuni e alle associazioni di Comuni è garantita l’autonomia comunale (art. 50 Cost.), la cui portata è determinata dal diritto cantonale, l’obbligo di rispettare la legge sul lavoro è conforme a tale autonomia?Se queste associazioni sono soggette alla legge sul lavoro, cosa succede con le autorizzazioni concernenti il lavoro nei fine settimana e nei giorni festivi? Le autorizzazioni sono automatiche data la natura del lavoro svolto (servizio di emergenza 24/24, 7/7)?

Stellungnahme des Bundesrates

In linea di principio tutte le aziende, siano esse di diritto pubblico o privato, sono soggette alla legge sul lavoro (LL; RS 822.11). Esistono delle eccezioni, in particolare per alcune aziende (art. 2 e 4 LL). Spetta alle autorità cantonali analizzare ogni situazione e stabilire nel singolo caso se è applicabile la legge sul lavoro (art. 41 cpv. 3 LL).1. La legge sul lavoro non si applica alle amministrazioni federali, cantonali e comunali, fatte salve le disposizioni concernenti la protezione della salute (art. 2 cpv. 1 lett. a; art. 3a LL). Per amministrazione si intende, in primo luogo, l’amministrazione centrale, con tutti i compiti pertinenti o meno alla sovranità dello Stato. La nozione di amministrazione si estende tuttavia anche alle unità amministrative distaccate (istituti pubblici quali ospedali o banche cantonali, ecc.) a condizione che siano organizzate secondo norme di diritto pubblico. L’ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro (OLL 1; RS 822.111) specifica inoltre che sono esclusi dalla legge anche gli istituti di diritto pubblico senza personalità giuridica e gli enti di diritto pubblico, purché la maggior parte dei lavoratori da essi impiegata sia vincolata da un rapporto di lavoro di diritto pubblico (art. 7 cpv. 1 OLL 1). Le associazioni di Comuni possono essere interessate da questa eccezione ed essere quindi escluse dal campo di applicazione della legge.Tuttavia, alcune aziende che fanno parte dell’amministrazione rimangono soggette alla legge sul lavoro (art. 4 OLL 1). Ciò vale in particolare per le aziende adibite al traporto di persone, come le società di ambulanze appartenenti allo Stato. I pompieri, invece, non sono in linea di principio interessati, dato che non si occupano di trasportare persone.2. In virtù dell’articolo 4 lettera b OLL 1, il servizio ambulanze di un’associazione di Comuni è soggetto alla legge sul lavoro.3. Sebbene l’autonomia comunale garantita dalla Costituzione consenta ai Comuni di emanare le proprie norme di diritto, tale garanzia non è assoluta e le regolamentazioni comunali devono essere conformi al diritto federale. Quando si applica la legge sul lavoro, le prescrizioni in materia di protezione della salute e sulla durata del lavoro e del riposo possono essere oggetto di deroghe solo nell’interesse dei lavoratori (art. 71 lett. b LL). 4. Le aziende interessate devono presentare alla SECO una domanda di autorizzazione per poter impiegare regolarmente i propri lavoratori di notte e di domenica. In genere per i servizi di soccorso è riconosciuta l’indispensabilità economica legata a un bisogno particolare dei consumatori che deve essere soddisfatto per realizzare un interesse pubblico tenuto conto del carattere indispensabile e necessario del servizio in questione (art. 28 cpv. 3 OLL 1). Pertanto, previo esame completo della domanda, generalmente per questo tipo di attività l’autorizzazione viene concessa.