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24.429 · Iniziativa parlamentare · 2024-06-03

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

La legge sul Tribunale federale (LTF) deve essere modificata come segue: la revisione di una sentenza svizzera di ultima istanza sulla base di una sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (Corte EDU) richiede l’approvazione dell’Assemblea federale. Quest’ultima valuta se sia necessario intraprendere modifiche legislative sulla base della sentenza della Corte EDU. Se l'Assemblea federale non autorizza la revisione e rinuncia a una modifica legislativa, restano determinanti le leggi in vigore.

Begründung

Nonostante i meriti della Corte EDU, a Strasburgo si osserva un attivismo sempre più eccessivo che ha spinto gli Stati del Consiglio d’Europa a sancire il principio di sussidiarietà nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU). Il 1° agosto 2021 hanno riaffermato che spetta in primo luogo alle Parti contraenti, conformemente al principio di sussidiarietà, garantire il rispetto dei diritti e delle libertà definiti nella CEDU e nei suoi protocolli e che, nel fare ciò, esse godono di un margine di apprezzamento (Protocollo aggiuntivo n. 15).

Diverse sentenze recenti mostrano che la Corte EDU non si preoccupa di questo aspetto e il caso «Anziane per il clima» non è che la punta dell’iceberg. Anche l’ex presidente del Tribunale federale Meyer (PS) ha scritto che la Corte EDU ha chiaramente oltrepassato il Rubicone. Pure in altri casi la Corte EDU non ha esitato a dedurre dal vago articolo 8 CEDU obblighi statali di protezione di grande portata, sviluppando così un’ampia giurisprudenza. Ha quindi condannato la Svizzera perché il diritto alla rendita per vedovo si estingue quando i figli raggiungono la maggiore età, sebbene le assicurazioni sociali non siano contemplate dall’articolo 8 CEDU. Inoltre, ha criticato anche la Danimarca perché le persone ammesse provvisoriamente possono ricongiungersi alle loro famiglie soltanto dopo tre anni anziché due.

Con questa giurisprudenza attivista, la Corte EDU si sta elevando al rango di legislatore, ponendosi al di sopra dell’Assemblea federale e del Popolo. Nessuno in Svizzera si aspettava un simile sviluppo quando la CEDU fu ratificata nel 1973.

Il problema può essere attenuato modificando l’articolo 122 LTF. A quanto risulta, in nessun altro Paese vi è un simile meccanismo automatico di revisione. Alla luce delle dichiarazioni con forte carattere politico della Corte EDU, l’attuazione delle sue sentenze dovrebbe avvenire nel contesto in cui le questioni politiche sono decise secondo l’interpretazione svizzera, ossia in seno al legislativo. La revisione giudiziaria deve quindi essere previamente approvata sul piano politico.