24.4532 · Mozione · 2024-12-20
Dipartimento delle Finanze
Trasmesso al Consiglio federale
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di modificare le basi legali in modo da conferire alla BNS la competenza di imporre alle SIB misure preparatorie per un eventuale ricorso a un sostegno straordinario di liquidità. È inoltre esortato ad adottare misure che riducano la stigmatizzazione correlata al ricorso all’ELA.
Begründung
Rapporto CPI capitolo 11.3.2
"Questo strumento è stato utilizzato per la prima volta con il ricorso all’ELA da parte di CS. Secondo il diritto vigente, la banca che se ne avvale deve prestare garanzie. Negli scorsi anni la BNS ha ripetutamente esaminato l’opportunità di ampliare la gamma delle garanzie computabili e l’ha ampliata (v. n. 5.5.3 e tabella 11 al n. 5.5.3). La CPI osserva tuttavia che la liquidità messa a disposizione nell’ambito dell’ELA non è stata sufficiente a far uscire dalla crisi CS con le proprie forze. Secondo la Commissione, ciò è parzialmente dovuto al fatto che il diritto vigente non consente alla BNS di imporre alle banche di adottare misure preparatorie in vista di un ELA. Non ha dunque la facoltà di ordinare a una banca di prevedere un importo minimo di garanzie o di adottare altre misure operative che agevolino il trasferimento delle garanzie alla BNS, pertanto dipende dalla collaborazione della banca in questione. Nel presente caso, diverse persone sentite dalla CPI erano del parere che CS non si fosse sufficientemente preparato (v. n. 5.5.3). Secondo la CPI, affinché i preparativi per il ricorso a un ELA siano efficaci occorre che un’autorità abbia la competenza di imporre alle SIB misure preparatorie. Il Consiglio federale è giunto alla stessa conclusione nel suo rapporto sulla stabilità delle banche. La CPI reputa che questa competenza potrebbe essere assunta direttamente dalla BNS, oppure anche dalla FINMA nel quadro della sua vigilanza microprudenziale e in stretta collaborazione con la BNS. Tali misure potrebbero essere eventualmente stabilite in modo vincolante nel Memorandum of Understanding che la BNS stipula con le banche in questione in merito all’ELA (v. mozione n. 4).
Sebbene l’utilità dell’ELA accordato dalla BNS a CS non sia controversa, la BNS è stata criticata per avere dimostrato una cautela eccessiva nell’esercizio del suo ruolo di LoLR (v. n. 6.4.2, riquadro 17 al n. 7.2.2.5).
La CPI constata che il principio secondo cui la BNS può concedere sostegni di liquidità solo in cambio di garanzie sufficienti è ancorato nella legge e corrisponde alla prassi internazionale in materia. Anche il Consiglio federale si è occupato della questione ed è giunto alla conclusione che è impossibile confrontare a livello internazionale le garanzie accettate dalle diverse banche nazionali nel caso di un ELA. Pertanto per la CPI stabilire se la prassi della BNS sia eccessivamente restrittiva resta una questione aperta.
La CPI constata inoltre che la BNS dispone di un ampio margine di apprezzamento per stabilire quali siano le garanzie sufficienti e quali scarti di garanzia (haircut) debbano essere applicati (v. n. 5.5.3).
Il ricorso a un ELA e l’intervento della BNS devono rimanere una misura sussidiaria nel caso in cui una banca non riesca più a rifinanziarsi sul mercato. Questo strumento è utile unicamente se le banche che ne hanno bisogno vi ricorrono effettivamente. La CPI osserva che CS ha discusso a più riprese un ELA con la BNS e la FINMA, ma temeva le conseguenze indirette di tale misura (v. n. 6.3.2). CS ha previsto almeno in tre occasioni – ottobre 2022, inizio novembre 2022 e fine dicembre 2022 – di ricorrere all’ELA, ma poi non ha sottoposto alcuna richiesta formale alla BNS poiché non intendeva essere obbligato a rendere pubblica questa informazione (v. n. 6.3.3.1, 6.3.4.1 e 6.3.5.4). CS avrebbe addirittura segnalato di preferire il mancato raggiungimento di determinate esigenze di liquidità piuttosto che chiedere un ELA (v. n. 6.4.2). Ciò rivela il suo timore di una stigmatizzazione. La CPI è dunque del parere che questo strumento, così come attualmente configurato, non riesce a raggiungere sempre il suo scopo."
Antrag des Bundesrates
Accogliere
Stellungnahme des Bundesrates
La richiesta rientra nel pacchetto di misure adottato dal Consiglio federale il 10 aprile 2024 (misura 28) sulla base del rapporto sulla stabilità delle banche e sarà attuata in tale ambito. Nel caso specifico la misura può essere attuata in linea di massima introducendo direttamente un requisito prudenziale o prevedendo per la BNS o la FINMA la competenza di impartire ordini. Nel corso dei lavori relativi all’attuazione del pacchetto, vengono altresì esaminate misure volte a ridurre il fenomeno della stigmatizzazione in relazione all’ottenimento di liquidità. Il Consiglio federale sottolinea infine che, per quanto riguarda l’ulteriore sviluppo sul piano giuridico degli aiuti straordinari alla liquidità, occorre considerare anche la funzione del public liquidity backstop (PLB), in relazione al quale vi è un progetto pendente in Parlamento.
Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.