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24.4609 · Interpellanza · 2024-12-20

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande: 1. Nell’ottobre del 2009 il Consiglio federale aveva comunicato la sua volontà di disciplinare in modo esplicito l’assistenza organizzata al suicidio. Successivamente, nel giugno del 2011 ha però deciso di rinunciare completamente a tale regolamentazione e di puntare sulla prevenzione del suicidio e la promozione delle cure palliative. Una regolamentazione avrebbe potuto creare falsi incentivi e legittimare le associazioni di assistenza al suicidio. In che modo sono stati sviluppati questi obiettivi di promozione dal 2011 a oggi? Come sono evoluti i dati statistici relativi al suicidio in generale e all’assistenza al suicidio in particolare dal 2011 a oggi? Il Consiglio federale ritiene che questa decisione di principio, con i suoi obiettivi, abbia dato buoni risultati? 2. Secondo l’articolo 115 del Codice penale, «chiunque per motivi egoistici istiga alcuno al suicidio o gli presta aiuto è punito». L’assistenza al suicidio è quindi possibile solo se la persona dispone di capacità di discernimento e non è mossa da motivi egoistici. Quindi una persona in salute può essere «istigata al suicidio»? In che modo ciò è compatibile con la prevenzione del suicidio? Secondo il Consiglio federale, è data una lacuna legislativa? 3. Il Tribunale federale ha emesso due sentenze: una il 9 dicembre 2021 (6B_646/2020), con cui ha annullato la condanna di un medico che aveva prescritto a una donna in salute il medicamento letale pentobarbital a scopo di suicidio, violando in tal modo la legge sugli agenti terapeutici; e una il 13 marzo 2024 (6B_393/2023), con cui ha concluso che il medico, con le sue azioni, non ha violato la legge sugli stupefacenti.Quali sono le conseguenze che il Consiglio federale trae da tali sentenze? 4. Recentemente, un’azienda ha sviluppato una capsula azionabile autonomamente (Sarco) che è stata utilizzata per la prima volta al mondo in Svizzera il 23 settembre 2024. Grazie a questa capsula, le persone possono commettere suicidio senza prescrizione medica e in modo presumibilmente autonomo. Nel suo parere in risposta alla mozione 24.4093 il Consiglio federale ha però spiegato che questo procedimento viola il diritto in materia di sicurezza dei prodotti e la legge sui prodotti chimici. In un caso ipotetico, sarebbe possibile creare un prodotto che rispetti non solo il diritto in materia di sicurezza dei prodotti ma anche la legge sui prodotti chimici e che permetta di ricorrere all’assistenza al suicidio senza prescrizione medica? In altri termini, un’assistenza al suicidio senza il coinvolgimento di un medico è teoricamente legale in Svizzera?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Secondo le cifre più recenti dell’Ufficio federale di statistica (UST), nel 2023 995 persone (721 uomini e 274 donne) si sono tolte la vita senza ricorrere al suicidio assistito. Il suicidio è stato quindi la causa dell’1,4 per cento dei decessi in Svizzera. Il tasso di suicidi tra gli uomini di età superiore agli 80 anni è nettamente superiore rispetto al resto della popolazione. Complessivamente, negli ultimi 25 anni il tasso di suicidi è diminuito (bollettino Obsan del 10.09.2024 «Suizidales Erleben und Verhalten»; www.obsan.admin.ch > Publikationen). A differenza dei suicidi non assistiti, i suicidi assistiti sono più comuni tra i soggetti a partire dai 65 anni. In questo gruppo di persone, che spesso soffrono di gravi malattie incurabili, il ricorso al suicidio assistito è in continuo aumento, una tendenza che alla luce dell’evoluzione demografica probabilmente non si arresterà. Entro il 2050, infatti, il numero di persone ultraottantenni sarà più che raddoppiato e il numero di decessi annuali aumenterà di quasi il 50 per cento (scenario di riferimento dell’UST, «Bevölkerungsentwicklung der Schweiz und der Kantone: Szenarien 2020-2050»; www.bfs.admin.ch > Statistiken > Bevölkerung > Zukünftige Entwicklung > Schweiz-Szenarien).L’Ufficio federale della sanità pubblica attua, insieme agli attori interessati, numerose misure di promozione delle cure palliative (rapporto del Consiglio federale in adempimento del postulato 18.3384 del 26 aprile 2018 della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio degli Stati «Migliorare l’assistenza e le cure alle persone che si trovano alla fine della loro vita») e di prevenzione del suicidio. Un rapporto del 2021 sullo stato di attuazione del Piano d’azione nazionale prevenzione del suicidio evidenzia che, nonostante dal 2017 siano stati compiuti progressi in tutti i settori, la necessità d’intervento permane (www.ufsp.admin.ch > Strategia & politica > Mandati politici e piani d’azione > Piano d’azione prevenzione del suicidio). A questo proposito il Consiglio federale rimanda alla sua risposta all’interpellanza Hässig Patrick 24.4217 «Assistenza al suicidio. Quale approccio adottare in una società liberale?». Nel complesso ritiene che la strategia adottata finora stia dando i suoi frutti. 2. Come affermato nella sua risposta all’interpellanza Hässig Patrick summenzionata, il Consiglio federale non ritiene necessario agire sul piano legislativo. Questo vale anche per l’articolo 115 (Istigazione e aiuto al suicidio) del Codice penale (CP), che è stato oggetto di un esame molto dettagliato da parte dell’Esecutivo in diversi rapporti e consultazioni, segnatamente nel contesto del suicidio assistito organizzato. Sulla base di questo esame il Consiglio federale non ha ravvisato alcuna «lacuna» nel CP e ha consapevolmente mantenuto la formulazione vigente. Rimane convinto che l’articolo 115 CP, insieme alla legge sugli agenti terapeutici (LATer; RS 812.21), alla legge sugli stupefacenti (LStup; RS 812.121) e alle regole deontologiche, fornisca alle autorità competenti un insieme sufficiente di strumenti adeguati a garantire un equilibrio ragionevole tra l’obbligo di protezione dello Stato e il rispetto del diritto all’autodeterminazione. 3. Nelle sentenze citate, il Tribunale federale ha stabilito che un medico che aveva prescritto una dose letale di pentobarbitale sodico a una donna in salute intenzionata a commettere suicidio non è perseguibile né ai sensi della LATer né della LStup. Questa precisazione si riferisce esclusivamente alla valutazione penale; il Tribunale federale ha inoltre esplicitamente sottolineato che, sebbene non vi siano disposizioni penali specifiche in materia, secondo il diritto vigente un medico non può semplicemente dispensare il pentobarbitale sodico a persone sane. Questi deve infatti assumersi la propria responsabilità professionale anche in termini di diritto civile o amministrativo. Alla luce di quanto esposto, il Consiglio federale non vede al momento la necessità di ulteriori interventi a seguito delle citate sentenze del Tribunale federale. 4. Lo statuto giuridico della cosiddetta «capsula del suicidio» è oggetto di indagini legali tuttora in corso, sulle quali il Consiglio federale non intende esprimersi, come non intende esprimersi su ipotetici casi come quelli descritti dall’autore dell’interpellanza. Va per contro sottolineato che il diritto svizzero non prevede il coinvolgimento di un medico nell’assistenza al suicidio in generale. Questa figura professionale deve obbligatoriamente intervenire soltanto se per il suicidio viene prescritto un agente terapeutico o dispensata una sostanza stupefacente, oppure se in altro modo viene eseguito un atto medico. Pertanto, nell’ottica dell’articolo 115 CP, è del tutto ammissibile che un’assistenza al suicidio non coinvolga un medico. Quando è stato elaborato questo articolo, il legislatore è peraltro partito dal presupposto che, in genere, l’assistenza al suicidio non sarebbe stata fornita da un medico, ma da persone vicine.