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25.1008 · Interrogazione · 2025-03-19

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Lo scorso autunno la stampa ha rivelato che i fioristi sono esposti a pesticidi, alcuni dei quali vietati in Svizzera. In risposta alle domande 24.7905 e 24.7930, il Consiglio federale ha dichiarato che spetta ai datori di lavoro garantire un’adeguata protezione dei propri collaboratori.Attualmente l’importazione di fiori non prevede controlli relativi ai prodotti fitosanitari, perché secondo il Consiglio federale non esiste una normativa in materia. Per gli altri prodotti agricoli si applica l’ordinanza concernente i livelli massimi per i residui di antiparassitari nei o sui prodotti di origine vegetale e animale (OAOVA), che prevede una tolleranza zero per i pesticidi vietati in Svizzera.Oltre un quarto dei fiori importati proviene da Paesi extra UE, che non applicano le stesse norme di utilizzo dell’UE o della Svizzera. È quindi quasi sicuro che i fiori importati contengano residui di pesticidi vietati in Svizzera. Da uno studio condotto nel 2022 è emerso che, su dieci mazzi di fiori provenienti dall’estero, nove contenevano pesticidi non autorizzati.In questo contesto invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:La Confederazione raccoglie dati sui pesticidi presenti nei fiori importati? Se sì, come li comunica? Se no, in che modo i datori di lavoro possono valutare i rischi per i loro collaboratori e quali misure di protezione devono adottare concretamente?Quali misure di protezione devono adottare i consumatori quando portano a casa fiori potenzialmente contaminati, con cui anche i bambini possono entrare in contatto?Perché i fiori non sono soggetti alle stesse norme di importazione degli altri prodotti agricoli per quanto riguarda la contaminazione da pesticidi?Il Consiglio federale ha effettuato un’analisi d’impatto della regolamentazione o ha valutato gli interessi del settore interessato, dei lavoratori coinvolti e dei consumatori? Se sì, quali conclusioni ne ha tratto e dove possono essere consultate? Se no, per quale motivo?Il Consiglio federale è disposto ad affrontare questo problema in modo adeguato?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Non esistendo una normativa specifica sul controllo dei prodotti fitosanitari nei fiori importati, non vengono raccolti dati in merito. Per proteggere la salute dei propri collaboratori, i datori di lavoro possono informarsi presso l’Associazione svizzera dei fioristi (florist.ch). Quest’ultima fornisce ai suoi membri un promemoria dettagliato sulla protezione dalle malattie della pelle e sugli effetti dei pesticidi. L’esperienza ha dimostrato che indossare guanti resistenti ai prodotti chimici è una misura di protezione efficace.2. Da uno studio condotto nel 2021 dall’Istituto federale tedesco per la valutazione dei rischi è emerso che i fiori recisi commercializzati in Germania non comportano rischi per la salute dei consumatori (https://mobil.bfr.bund.de/cm/343/bewertung-gesundheitlicher-risiken-von-pestizidrueckstaenden-auf-schnittblumen.pdf). In particolare, l’esposizione ai residui di prodotti fitosanitari presenti sui fiori non avverrebbe per inalazione. Il Consiglio federale seguirà attentamente gli ulteriori sviluppi.3. L’ordinanza concernente l’importazione di prodotti agricoli (OIAgr; RS 916.01) stabilisce i contingenti d’importazione e le aliquote di dazio, ma non regolamenta la questione dei residui di pesticidi. L’ordinanza concernente i livelli massimi per i residui di antiparassitari nei o sui prodotti di origine vegetale e animale (OAOVA; RS 817.021.23) non si applica in particolare alla fabbricazione di prodotti diversi dalle derrate alimentari.4. Non esistendo una normativa specifica, non è stata effettuata alcuna analisi d’impatto della regolamentazione.5. La legge sul lavoro (LL; RS 822.11) e le relative ordinanze forniscono un quadro giuridico adeguato per proteggere la salute dei lavoratori che entrano in contatto con i fiori importati. In questo quadro il datore di lavoro è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie per tutelare la salute dei propri collaboratori. Come nell’Unione europea, anche in Svizzera non esiste una normativa specifica riguardante l’immissione sul mercato dei fiori recisi e il monitoraggio dei residui di pesticidi. Secondo la legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC; RS 946.51), le prescrizioni tecniche sono formulate in modo da non costituire ostacoli tecnici al commercio e sono elaborate in modo da essere compatibili con quelle dei principali partner commerciali della Svizzera (art. 4 cpv. 1 e 2 LOTC).