Costi sanitari e sistema LAMal. Trasparenza e coerenza nell'assistenza ai richiedenti asilo e ai titolari di statuto S
25.1040 · Interrogazione · 2025-09-24
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Secondo l’attuale sistema, i richiedenti asilo (permesso N), le persone ammesse provvisoriamente (permesso F) e i titolari di statuto S (protezione temporanea) sono integrati nel regime dell’assicurazione obbligatoria secondo la LAMal. Tuttavia, per queste categorie, i premi e i costi accessori sono interamente a carico dei Cantoni, che vengono compensati dalla Confederazione mediante somme forfettarie, mentre il resto dei costi è redistribuito tramite il sistema generale di compensazione dei rischi.
In questo modo, la spesa sanitaria legata a queste categorie di persone non ricade esclusivamente sui Cantoni, ma è ampiamente ripartita su tutta la popolazione assicurata, attraverso il meccanismo solidaristico del sistema sanitario svizzero. Questo approccio solleva domande di equità e sostenibilità, in particolare se si considera che in altri Paesi europei esistono regimi sanitari distinti e più limitati per chi è ammesso a titolo temporaneo o per motivi umanitari.
Domande al Consiglio federale:
Qual è il costo sanitario medio annuo per singolo richiedente asilo (permesso N o F) e per titolare di statuto S?
Qual è la percentuale dei costi sanitari legati a queste persone che viene effettivamente redistribuita sull'intera popolazione assicurata tramite il meccanismo di compensazione dei rischi LAMal e i meccanismi di solidarietà tra assicurati?
Esistono analisi comparative sull'effettiva necessità e uso delle prestazioni sanitarie di base (LAMal) da parte di queste categorie, in confronto alla popolazione residente?
Il Consiglio federale ha mai valutato la possibilità di creare un accesso al sistema sanitario specifico, pubblico e limitato, per i richiedenti asilo e i titolari di statuto S, al di fuori del sistema LAMal, analogamente ad altri modelli europei?
Esistono dei dati che possano quantificare l'assunzione di costi, sia tramite finanziamento pubblico che per via solidale, su base cantonale?
Come giustifica il Consiglio federale il principio di inclusione piena di queste categorie nel sistema di solidarietà sanitaria nazionale?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Il Consiglio federale non dispone di dati sui costi a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) per le diverse categorie di richiedenti l’asilo, ma soltanto di una stima indicativa complessiva, risalente al 2023, secondo la quale i costi medi annui ammontano a 3770 franchi per i richiedenti l’asilo contro 4446 franchi per gli altri assicurati. 2. e 5. I richiedenti l’asilo, le persone ammesse provvisoriamente e quelle bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora sono escluse dall’effettivo degli assicurati determinante per la compensazione dei rischi se soggiornano in Svizzera e percepiscono prestazioni di aiuto sociale (art. 105a cpv. 1 della legge federale sull’assicurazione malattie [LAMal; RS 832.10]). Ciò significa che non sono considerate nel calcolo. A causa della mancanza di dati, non è possibile determinare l’entità dei costi sanitari riferiti a queste persone. Pertanto, il Consiglio federale non può pronunciarsi sull’assunzione dei costi tramite finanziamento pubblico o per via solidale. 3. Non c’è un’analisi comparativa sulle necessità specifiche dei richiedenti l’asilo rispetto a quelle degli altri assicurati. 4. e 6. La LAMal stabilisce all’articolo 3 capoverso 1 che ogni persona domiciliata in Svizzera deve assicurarsi per le cure medico-sanitarie. Il Consiglio federale può estendere l’obbligo di assicurazione alle persone che soggiornano in Svizzera o vi esercitano un’attività lucrativa (art. 3 cpv. 3 LAMal). Di conseguenza, sono soggette all’obbligo assicurativo anche le persone che hanno presentato una domanda d’asilo, le persone cui è stata concessa la protezione provvisoria e le persone per le quali è stata decisa l’ammissione provvisoria (art. 1 cpv. 2 lett. c dell’ordinanza sull’assicurazione malattie [OAMal; RS 832.102]). Un obiettivo centrale della LAMal è garantire un’assistenza medica completa a tutta la popolazione attraverso l’obbligo di assicurazione. Il Consiglio federale conferma perciò la sua posizione secondo cui i richiedenti l’asilo e le persone con statuto di protezione S devono essere assoggettati all’AOMS come il resto della popolazione (cfr. i suoi pareri in risposta alle mozioni 24.3718, 24.3752, 19.3035 e 17.3535). Ritiene che la loro inclusione nel sistema sanitario garantisca l’efficienza ed eviti costi supplementari. Inoltre, è già possibile limitare la scelta degli assicuratori e dei fornitori di prestazioni per i richiedenti l’asilo (art. 82a cpv. 2–4 della legge sull’asilo; RS 142.31). A suo avviso, l’esclusione di queste persone dall’AOMS creerebbe una struttura parallela inutile e sarebbe in contrasto con il principio della parità di trattamento (cfr. il suo parere in risposta alla mozione Pahud 24.4584).