25.3068 · Mozione · 2025-03-10
Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di
comunicare all’Ucraina di essere disposto a scambiare i termini di consegna dei beni d’armamento con l’obiettivo di dare priorità alle forniture destinate all’Ucraina;
comunicare ai Paesi che hanno messo a disposizione dell’Ucraina beni di armamento di essere disposto a scambiare i termini di consegna dei beni d’armamento con l’obiettivo di rifornire più rapidamente l’Ucraina;
rispondere positivamente alle richieste di scambio dei termini di consegna dei Paesi che confinano direttamente con la Russia.
Begründung
Da più di tre anni l’Ucraina è vittima della guerra di aggressione in violazione del diritto internazionale da parte della Russia. L’Ucraina dipende anche dalle forniture di armi dall’estero per attuare il proprio diritto all’autodifesa. All’inizio di marzo 2025, gli Stati Uniti del Presidente Donald Trump hanno deciso di interrompere le forniture di beni d’armamento all’Ucraina. A medio termine, questa decisione potrebbe limitare significativamente la capacità di difesa dell’Ucraina.
Di conseguenza gli altri Stati che sostengono l’Ucraina dovranno intensificare massicciamente i loro sforzi per sostenerla. A tal fine, oltre al rapido ampliamento degli aiuti umanitari e a un urgente rafforzamento delle sanzioni contro la Russia, la Svizzera può contribuire anche militarmente, senza violare il diritto di neutralità, scambiando a favore dell’Ucraina i termini di consegna di beni d’armamento già concordati o pianificati. Ciò può avvenire direttamente a favore dell’Ucraina, a favore di terzi che acquistano beni d’armamento per l’Ucraina o a favore di terzi che devono incrementare le proprie scorte a causa di forniture di armi all’Ucraina già effettuate o previste.
Come seconda priorità, un tale scambio dei termini di consegna può essere effettuato anche a favore di Paesi che temono un attacco militare diretto da parte della Russia o della Bielorussia.
In passato il Consiglio federale ha approvato simili richieste da parte della Gran Bretagna, il 3 giugno 2022, e da parte della Germania, il 9 ottobre 2024.
Nel comunicato stampa del 9 ottobre 2024 il Consiglio federale ha chiaramente stabilito quanto segue: «lo scambio di date di consegna è compatibile con gli obblighi di neutralità. I sistemi non si troveranno in nessun momento nel nostro Paese, per cui non sono soggetti alle disposizioni di esportazione della legge federale sul materiale bellico. La definizione delle date di consegna è di competenza del DDPS».
Antrag des Bundesrates
Respingere
Stellungnahme des Bundesrates
Lo scambio puntuale di termini di consegna su richiesta di importanti partner europei è prassi del Consiglio federale sin dall'inizio della guerra condotta dalla Russia contro l'Ucraina. Ciò consente, da un lato, di contribuire indirettamente alla sicurezza e alla difesa dell'Europa e, dall'altro, di segnalare ai partner che la Svizzera li sostiene nella misura delle sue possibilità. Questa procedura è compatibile con il diritto di neutralità. I sistemi ordinati non si trovano in nessun momento in Svizzera e non sono in suo possesso. Non sono quindi soggetti alle disposizioni della legge sul materiale bellico in materia di esportazione. Ogni scambio delle date forniture deve essere esaminato caso per caso ed è possibile solo se le ripercussioni sulla capacità di difesa della Svizzera sono accettabili. Il Consiglio federale ritiene quindi che non sia opportuno introdurre una prassi generale di proroga dei termini di consegna, come previsto dalla mozione.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.