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25.3263 · Mozione · 2025-03-21

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

La dichiarazione sull’intervento è disponibile

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di presentare le modifiche di legge e delle relative ordinanze per:

1. Concedere maggiore autonomia ai Cantoni nella regolamentazione degli abbattimenti dei lupi, eliminando la necessità di ottenere preventivamente l'autorizzazione dell'UFAM;

2. Definire criteri chiari e vincolanti che i Cantoni devono rispettare nell'attuazione delle misure di regolamentazione, assicurando la compatibilità con le disposizioni nazionali e internazionali;

3. Introdurre l'obbligo per i Cantoni di redigere un rapporto annuale destinato al Consiglio federale, con il numero di abbattimenti effettuati, il rispetto dei parametri legali e altri criteri eventualmente stabiliti;

4. Stabilire obiettivi chiari e misurabili per contenere il numero di lupi e la loro diffusione, prevedendo eventuali adeguamenti normativi in caso di problematiche nella gestione della specie.

Begründung

Considerato che:

  • La crescente presenza del lupo in Svizzera ha provocato un forte aumento delle predazioni, mettendo in seria difficoltà gli allevatori e l’intero settore agricolo, soprattutto nelle regioni montane;

  • Il fenomeno preoccupa gran parte della popolazione, poiché il predatore si avvicina sempre più spesso, senza timore, alle abitazioni e ai centri abitati, anche durante il giorno;

  • Le attuali procedure per l’abbattimento dei lupi problematici richiedono un’autorizzazione preventiva dell’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM), con tempi di attesa spesso troppo lunghi e decisioni talvolta negative, rendendo difficile una gestione tempestiva ed efficace della situazione;

  • I Cantoni, essendo più vicini alle realtà locali, sono nella posizione migliore per valutare rapidamente e in modo adeguato le misure da adottare;

  • Un quadro normativo chiaro e vincolante a livello federale può garantire che l’autonomia concessa ai Cantoni venga esercitata nel rispetto del sistema di allevamento tradizionale, assicurando la sua continuità come raccomandato dalle Camere federali e dalla Strategia Lupo Svizzera, senza ulteriori restrizioni e nel rispetto della biodiversità e della sostenibilità ambientale;

  • Anche a livello europeo, la protezione assoluta del lupo prevista dalla Convenzione di Berna è stata recentemente allentata, di conseguenza si giustifica un allentamento anche a livello Svizzero.

Antrag des Bundesrates

Respingere

Stellungnahme des Bundesrates

A causa dell’aumento degli effettivi di lupi e dei problemi che ciò comporta per l’agricoltura, il 16 dicembre 2022 il Parlamento ha adottato una revisione della legge sulla caccia (LCP; RS 922.0). Questa revisione prevede il consenso dell’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) per la regolazione dei branchi di lupi (art. 7a, 12 LCP). Tutte le disposizioni rivedute dell’ordinanza sulla caccia (OCP; RS 922.01) sono entrate in vigore il 1° febbraio 2025, mentre le disposizioni sulla regolazione dei lupi sono già entrate in vigore a titolo provvisorio il 1° dicembre 2023.A partire dal 1° dicembre 2023, i Cantoni hanno quindi la possibilità di regolamentare in modo proattivo i branchi di lupi. L’obiettivo è concedere ai Cantoni un maggiore spazio di manovra e permettere loro di agire in modo rapido ed efficiente sul territorio. In caso di pericolo grave e imminente per le persone, i Cantoni possono ordinare l’abbattimento di un lupo appartenente a un branco senza l’approvazione preventiva dell’UFAM (art. 9c OCP). Allo stesso tempo, sono stati accordati fondi supplementari per la protezione del bestiame. Ciò va di pari passo con le regolamentazioni summenzionate. Sebbene a livello della Convenzione di Berna (RS 0.231.15) lo stato del lupo sia cambiato, questo animale continua a figurare tra le specie protette. Tra l’altro, poiché gli abbattimenti costituivano l’ultima misura da attuare, nell’OCP sono stati definiti criteri chiari in materia. In quanto autorità di vigilanza, l’UFAM è responsabile di far osservare queste disposizioni. Per tale ragione, i Cantoni hanno l’obbligo di fornire all’UFAM le informazioni pertinenti su base regolare, in particolare al momento della domanda di regolazione. I due periodi di regolazione proattiva hanno permesso di frenare la crescita esponenziale della popolazione di lupi e mantenere stabile il numero di branchi in Svizzera. Il Consiglio federale ritiene che le richieste della presente mozione siano state soddisfatte con l’entrata in vigore della revisione dell’OCP il 1° febbraio 2025. Prima di considerare nuove regolamentazioni, occorre appurare l’effetto delle nuove disposizioni. Il Consiglio federale propone pertanto l’adozione del postulato 25.3027 della CAPTE-N «Valutazione della legge sulla caccia e del tiro di difesa come possibile complemento».

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.