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Adeguare le indennità minime dei quadri superiori dell'esercito svizzero per incentivare l'aumento della quota di donne

25.3286 · Interpellanza · 2025-03-21

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Attualmente le donne possono prestare volontariamente servizio nell’esercito svizzero e si auspica un netto aumento della loro quota. A tal fine è necessario eliminare gli incentivi o effetti negativi a discapito delle donne (e anche degli uomini).

In Svizzera un maggiore deve prestare 1050 giorni di servizio e svolgere diverse formazioni come la scuola reclute, la scuola sottufficiali, la scuola ufficiali ecc. L’indennità di base dell’ordinamento delle indennità di perdita di guadagno (IPG) indica l’indennità minima e quella massima per ogni grado di servizio.

Per le persone che non conseguono un reddito da lavoro si applicano gli importi minimi. Durante la scuola reclute un/una casalingo/a senza reddito da lavoro riceve 69 franchi al giorno più gli assegni per i figli. Durante l’istruzione dei quadri, l’indennità di base è di 124 franchi al giorno più gli assegni per i figli.

Secondo l’ordinamento delle IPG, un maggiore che ha svolto l’intera formazione, senza reddito da lavoro e che ha già prestato 1000 giorni di servizio guadagna 69 franchi al giorno più gli assegni per i figli. Per una giornata lavorativa media di 12 ore, il suo salario orario è di 5.75 franchi.

Alla luce di questo esempio, invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:

  1. Come valuta il fatto che gli ufficiali superiori con 1000 giorni di servizio che accudiscono i figli a casa e non conseguono un reddito da lavoro ricevano la stessa indennità (fr. 69 al giorno) delle reclute che prestano il loro primo giorno di servizio?

  2. Quali sono i motivi per cui durante l’istruzione dei quadri viene versata l’indennità minima di 124 franchi al giorno e dopo la formazione dirigenziale si torna all’importo minimo versato alle reclute, ossia 69 franchi al giorno?

  3. Come valuta l’impatto e gli incentivi di queste indennità di base dell’ordinamento delle IPG sulle donne e sugli uomini che accudiscono i figli a casa e aspirano a un grado di servizio superiore?

  4. Non condivide il parere che, una volta conclusa l’istruzione, i quadri superiori debbano continuare a ricevere lo stesso importo minimo versato durante la medesima?

  5. Quali sarebbero le conseguenze in termini di costi di un tale adeguamento delle indennità dell’ordinamento delle IPG e quante persone sarebbero interessate (vi sono costi supplementari soltanto a partire dalla fine della scuola sottufficiali, se si percepisce l’importo minimo)?

  6. Ritiene necessario intervenire per rivedere le indennità?

Stellungnahme des Bundesrates

1. e 3. Secondo l’articolo 59 capoverso 4 della Costituzione federale (Cost.), la Confederazione emana prescrizioni per un’adeguata compensazione della perdita di guadagno in caso di servizio militare e servizio sostitutivo. In base a questo mandato costituzionale, l’ordinamento delle indennità di perdita di guadagno (IPG) è stato impostato quale assicurazione incentrata sul danno, tesa a indennizzare almeno in parte la perdita di guadagno derivante dal periodo di servizio. Non è invece suo scopo valutare in termini monetari l’intervento fornito in occasione del servizio militare o la funzione esercitata. Conformemente all’articolo 10 della legge sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG; RS 834.1), le persone prestanti servizio ricevono di norma un’indennità pari all’80 per cento del reddito lavorativo medio conseguito prima del servizio; l’indennità minima ammonta a 69 franchi al giorno (sabato e domenica inclusi). Durante il servizio di avanzamento, invece, l’indennità minima ammonta a 124 franchi al giorno. Oltre all’indennità di perdita di guadagno, le persone prestanti servizio ricevono il soldo per ogni giorno di servizio. Durante il servizio di avanzamento, hanno diritto, oltre che al normale soldo, a un supplemento di soldo secondo l’articolo 32 dell’ordinanza concernente l’amministrazione dell’esercito (OAE; RS 510.301). Il supplemento di soldo è versato però soltanto durante il servizio di avanzamento e viene quindi meno una volta concluso tale servizio. Le persone che svolgono corsi di ripetizione conseguono generalmente un reddito, che di norma viene indennizzato nella misura dell’80 per cento tramite le IPG. Le persone senza attività lucrativa non subiscono alcuna perdita di guadagno a causa del servizio militare. Eppure, contrariamente a quanto avviene con l’indennità di maternità e l’indennità per l’altro genitore, anch’esse disciplinate nell’ordinamento delle IPG, queste persone hanno diritto a un’indennità minima. Nel caso delle persone con figli, all’indennità minima si aggiungono peraltro anche ulteriori indennità: per le persone prestanti servizio senza reddito lavorativo conseguito prima del servizio con figli, l’indennità di base nel servizio normale, compresi gli assegni per i figli, ammonta a 110 franchi al giorno per un figlio (sabato e domenica inclusi). A questi può anche aggiungersi un’indennità di assistenza, che ammonta al massimo a 75 franchi al giorno (sabato e domenica inclusi). Non è dunque corretto affermare che le persone prestanti servizio senza reddito lavorativo che svolgono corsi di ripetizione e hanno figli ricevono un’indennità di 69 franchi al giorno. Nel loro caso, infatti, l’indennità può ammontare a 185 franchi (sabato e domenica inclusi). Considerato che le persone in questione non conseguono alcun reddito lavorativo nella vita civile, l’indennità dell’ordinamento delle IPG può sicuramente rappresentare un incentivo a prestare servizio militare con un grado di servizio superiore. 2., 4. e 6. L’indennità minima più elevata e il supplemento di soldo durante i servizi di avanzamento mirano a motivare i futuri quadri a svolgere formazioni continue e ad assumere posizioni dirigenziali. La concessione di un’indennità maggiore incentiva a partecipare attivamente all’istruzione dei quadri, il che va in definitiva a rafforzare la competenza dirigenziale in ambito militare. L’indennità più elevata non è una componente permanente dell’indennità successiva a un cambio di grado e rispetta quindi anche il principio della parità di trattamento nel sistema di milizia, dato che in linea di massima si applicano gli stessi importi alle indennità delle persone con un’istruzione e di quelle senza. Il Consiglio federale ritiene che gli importi delle indennità adempiano appieno il mandato costituzionale dell’articolo 59 capoverso 4 Cost. e che non vi sia quindi alcuna necessità d’intervento. 5. Un aumento dell’indennità minima da 69 a 124 franchi interesserebbe tutte le persone che hanno concluso la scuola sottufficiali che ricevono un’indennità giornaliera inferiore a 124 franchi. Secondo la statistica dell’esercito, il 35 per cento delle persone prestanti servizio che svolgono corsi di ripetizione ha almeno il grado di sottufficiale. In base ai dati del registro delle IPG e della statistica dell’esercito 2023, un aumento dell’indennità minima a 124 franchi genererebbe spese supplementari pari a circa 9 milioni di franchi. Questa stima si fonda sul presupposto che la quota delle persone beneficiarie di un’indennità giornaliera inferiore a 124 franchi tra le persone con un grado di sottufficiale sia identica a quella di tutte le persone prestanti servizio in generale. Si tratterebbe quindi di circa 8000 persone.

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