25.3521 · Interpellanza · 2025-05-07
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Dal 1° gennaio 2025, le prescrizioni finali del pacchetto di riforme Basilea III sono vincolanti in Svizzera. L’anno precedente era stato ripetutamente sottolineato dalla banca di rilevanza sistemica attiva a livello internazionale («global sistemically important bank», G-SIB) e dalla consigliera federale Karin Keller-Sutter che l’attuazione di Basilea III avrebbe comportato per UBS un netto inasprimento delle esigenze in materia di capitale proprio. Gli effetti di questa transizione sono stati resi pubblici nel rapporto trimestrale di UBS, aggiornato al 31 marzo 2025 e pubblicato nel mese di aprile. I numeri parlano chiaro: contrariamente alle precedenti affermazioni, l’attuazione di Basilea III non ha evidentemente comportato un inasprimento delle esigenze in materia di capitale proprio, quanto piuttosto una loro riduzione. Il calo a 8,6 miliardi di dollari statunitensi degli attivi ponderati in funzione del rischio («risk weighted assets», RWA) corrisponde a una riduzione da cui risulta un’esigenza di capitale minimo stimata tra 0,9 e 1,3 miliardi di franchi, a seconda dei supplementi specifici all’istituto e al tasso di cambio applicato nel singolo caso. Si tratta della rappresentazione di un determinato momento, ma il quadro che si osserva è chiaro: UBS ha bisogno meno e non più capitale proprio.
Questa conclusione ci appare sconcertante, in quanto aumenta ulteriormente il rischio rappresentato dalla G-SIB per la Svizzera. Invito pertanto il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti.
Come spiega il Consiglio federale la valutazione errata formulata dalla consigliera federale Keller-Sutter e messa a verbale durante la sessione straordinaria del 2023, in cui affermava che le esigenze di Basilea III sarebbero state in ogni caso più severe e avrebbero richiesto un maggiore capitale proprio (Boll. Uff. N 2023 711)?
Come si spiega che le prescrizioni finali di Basilea III comportino una minore ponderazione dei rischi? Significa che Basilea III sottovaluta i rischi di UBS?
Il Consiglio federale intende correggere in tempi brevi la valutazione errata, eventualmente mediante supplementi specifici al singolo istituto?
Il Consiglio federale era partito dal presupposto che, con l’entrata in vigore delle prescrizioni finali di Basilea III, UBS avrebbe dovuto disporre di un maggiore capitale proprio, ma a quanto pare non è così. Quali ulteriori misure intende ora adottare il Consiglio federale?
Alla luce di quanto esposto, il Consiglio federale non ritiene indispensabile che in futuro UBS debba predisporre per le filiali una copertura al 100 per cento con capitale proprio e che l’Esecutivo debba includere questa decisione già nell’imminente modifica dell’ordinanza?
Sulla base di questa ammissione, il Consiglio federale proporrà anche un inasprimento generale delle esigenze in materia di capitale proprio in sede di consultazione?
Stellungnahme des Bundesrates
Ad domande 1 e 2: presso UBS, l’attuazione degli standard di Basilea III finale ha comportato effetti di diversa entità sul calcolo e sull’ammontare dei fondi propri minimi necessari. Nell’ambito dei rischi di mercato si è registrato un aumento di RWA, mentre per i rischi operativi, come pure nell’ambito dei rischi di credito e i rischi di credito della controparte, si è verificata una riduzione di RWA. Per quanto concerne i rischi operativi, la copertura con fondi propri secondo Basilea III finale dipende, tra l’altro, dalle perdite registrate dalla banca in questo campo negli ultimi dieci anni. Di conseguenza, una perdita di grande entità può determinare un aumento significativo della copertura con fondi propri. Nel contesto dei rischi di credito, è da notare che il criterio dell’«output floor», volto a limitare gli effetti dei modelli basati sui rischi sull’ammontare dell’RWA, viene introdotto in modo graduale entro il 2028. Solo dal 1⁰ gennaio 2028 se ne potranno osservare appieno le ripercussioni. Gli effetti illustrati nel rapporto trimestrale di UBS si riferiscono pertanto unicamente a una situazione determinata.Analogamente, anche la stima delle ripercussioni dell’attuazione di Basilea III finale sui fondi propri necessari formulata nel 2021 dalle banche interessate si riferisce a un determinato momento. Ciò significa che gli attivi disponibili in quel determinato momento sono stati presi come riferimento e che l’impatto sugli RWA, e di conseguenza la copertura con fondi propri, sono stati calcolati applicando sia le prescrizioni allora vigenti sia quelle modificate dalla nuova regolamentazione prevista (in particolare i fattori di ponderazione del rischio). Generalmente le banche formulano a tal fine delle ipotesi semplificative.Le affermazioni rilasciate dalla consigliera federale Karin Keller-Sutter nel 2023 in merito a UBS si basavano su una stima di questo tipo, riferita a un determinato momento. Dal 2021 le operazioni delle banche, e quindi i loro attivi, hanno subito mutazioni, anche in seguito all’integrazione di Credit Suisse. Pertanto, gli effetti concreti derivanti dalla nuova regolamentazione potrebbero differire sensibilmente dalle stime formulate quattro anni prima. Questo fenomeno si riscontra generalmente con ogni nuova regolamentazione: le banche tendono ad adeguarsi già prima dell’entrata in vigore di una nuova prescrizione, riducendo così l’impatto effettivo rispetto a quanto inizialmente stimato. Basilea III finale richiede una dotazione di fondi propri che consideri maggiormente i rischi. Analogamente a una tassa d’incentivazione, questo approccio spinge le banche ad adeguare i rischi di conseguenza. L’obiettivo di Basilea III finale non è necessariamente quello di aumentare i fondi propri o di fissarne requisiti molto elevati, ma piuttosto di adottare un approccio che consideri i rischi. Ad domande 3 e 4: con l’attuazione di Basilea III finale i rischi più elevati devono essere compensati da più fondi propri e quelli minori da meno fondi propri (maggiore sensibilità ai rischi). In questo modo le banche sono incentivate a ridurre la propria esposizione ai rischi. Non vi sono indicatori per ritenere che l’effetto atteso in questa forma non si sia concretizzato. Di conseguenza, al momento non sono necessarie misure correttive in questo ambito. Inoltre, la facoltà di obbligare singole banche a detenere fondi propri supplementari non rientra nelle competenze del Consiglio federale, ma in quelle della FINMA, in virtù dell’articolo 45 dell’ordinanza sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi delle banche e delle società di intermediazione mobiliare (ordinanza sui fondi propri, OFoP; RS 952.03). Ad domande 5 e 6: il Consiglio federale valuta la copertura con fondi propri delle partecipazioni estere indipendentemente dagli effetti di Basilea III finale. L’obiettivo di questa misura, così come di altre proposte dal Consiglio federale, non è quello di aumentare genericamente i fondi propri, bensì di eliminare in modo mirato le lacune individuate. Pertanto, non verrà proposto un incremento generale delle esigenze in materia di fondi propri.