Accordi istituzionali Svizzera-UE e conseguenze per l'agricoltura. Nuovo aumento della burocrazia e dei controlli?
25.3653 · Interpellanza · 2025-06-18
Dipartimento dell'interno
La dichiarazione sull’intervento è disponibile
Wortlaut
L’eccessiva burocrazia e l’aumento sproporzionato del numero di controlli figurano tra i problemi principali dell’agricoltura svizzera. Il Consiglio federale si è impegnato a ridurre il numero dei controlli (v. parere del Consiglio federale in risposta alla mozione Page 24.3020). Nel quadro del rapporto esplicativo del 13 giugno 2025 sui nuovi accordi istituzionali tra la Svizzera e l’Unione europea (UE), il Consiglio federale ha posto in consultazione una modifica della legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (LDerr; RS 817.0). Il progetto di revisione include, in numerosi articoli, rimandi a regolamenti dell’UE che prevalgono sulla legge federale (art. 3 «Rapporto con il Protocollo sulla sicurezza alimentare»). L’articolo 3 lettera a sancisce esplicitamente il primato del regolamento (UE) 2017/625. Quest’ultimo è un documento di ben 142 pagine che disciplina numerosi controlli concernenti la salute e il benessere degli animali, la sanità delle piante e l’impiego di prodotto fitosanitari.La Svizzera dovrà subordinare l’organizzazione dei controlli agricoli al tenore del regolamento (UE) 2017/625?Se no, il Consiglio federale è disposto a stralciare il rinvio al menzionato regolamento da tutta la legislazione svizzera?La Confederazione svizzera sarà tenuta a riprendere eventuali modifiche successive del menzionato regolamento?Se no, per quale motivo l’articolo 3 LDerr vi rinvia esplicitamente indicandone il primato?Come intende attuare il Consiglio federale la sua volontà di ridurre e semplificare i controlli agricoli dovendo al contempo implementare il disciplinamento europeo in materia di controlli ufficiali?L’articolo 23 del regolamento (UE) 2017/625 disciplina i «controlli ufficiali sugli OGM per la produzione di alimenti e mangimi»: le disposizioni legali concernenti gli organismi geneticamente modificati (OGM) sono compatibili con la posizione della Svizzera in materia di OGM (proroga della moratoria)?Se dovesse rifiutarsi di applicare determinate norme problematiche di cui nel regolamento (UE) 2017/625, la Svizzera potrebbe essere condannata dal tribunale arbitrale sulla base dell’articolo 7a del Protocollo di modifica dell’Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricolio sulla base di altre disposizioni previste da tali accordi?Se sì, e in caso di condanna da parte del tribunale arbitrale, l’UE potrebbe prendere misure di compensazione sulla base dell’articolo 7b del summenzionato Protocollo?
Stellungnahme des Bundesrates
Il 13 giugno 2025 il Consiglio federale ha avviato la consultazione in merito al pacchetto «Stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE». Questo pacchetto consolida la comprovata via bilaterale e garantisce per il futuro il funzionamento degli accordi bilaterali vigenti (Accordo sulla libera circolazione delle persone, ostacoli tecnici al commercio [MRA], trasporto aereo e terrestre, agricoltura). Inoltre, con il pacchetto si intende sviluppare ulteriormente le relazioni nei settori di interesse per la Svizzera (sanità, energia elettrica e sicurezza alimentare). In quanto parte del pacchetto, l’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (RS 0.916.026.81; di seguito denominato Accordo agricolo) sarà in futuro suddiviso in due parti: una parte relativa all’agricoltura e una parte relativa alla sicurezza alimentare. Quest’ultima sarà regolamentata da un protocollo che istituisce uno Spazio comune di sicurezza alimentare (di seguito denominato Protocollo sulla sicurezza alimentare). L’istituzione di uno Spazio comune di sicurezza alimentare mira a rafforzare la sicurezza alimentare nell’UE e in Svizzera lungo l’intera filiera alimentare, che comprende i settori della salute delle piante (all. 4 dell’Accordo agricolo vigente), dei mangimi (all. 5 dell’Accordo agricolo vigente), delle sementi (all. 6 dell’Accordo agricolo vigente), del commercio di animali, dei prodotti di origine animale e vegetale (all. 11 dell’Accordo agricolo vigente) e, quale novità, anche delle derrate alimentari di origine non animale e dell’omologazione dei prodotti fitosanitari. Nella parte relativa all’agricoltura sono mantenuti gli altri allegati dell’Accordo agricolo vigente: allegati 1–3 (concessioni tariffarie, libero scambio di formaggi), allegato 7 (commercio di prodotti vitivinicoli), allegato 8 (bevande spiritose), allegato 9 (prodotti agricoli e alimentari ottenuti con il metodo di produzione biologico), allegato 10 (riconoscimento dei controlli di conformità alle norme di commercializzazione per i prodotti ortofrutticoli freschi) e allegato 12 (protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari). Questi allegati continueranno ad applicarsi come finora e non saranno soggetti, in futuro, al recepimento dinamico del diritto. Rimane esclusa un’armonizzazione delle politiche agricole tra la Svizzera e l’UE. Ciò significa che la Svizzera mantiene la propria autonomia nella definizione della politica agricola e decide in modo indipendente in merito al sistema svizzero dei pagamenti diretti. 1., 2. e 5. L’allegato I del Protocollo sulla sicurezza alimentare elenca tutti gli atti giuridici dell’UE che si applicano allo Spazio comune di sicurezza alimentare e che in futuro si applicheranno anche in Svizzera. Tra questi rientra anche il regolamento UE 2017/625, che disciplina i controlli ufficiali lungo la filiera alimentare. Un principio fondamentale del regolamento è che la frequenza dei controlli va determinata in base al rischio. Il regolamento stabilisce frequenze minime di controllo per singoli settori, al fine di garantire l’uniformità in tutti gli Stati parte dello Spazio comune di sicurezza alimentare. Poiché la Svizzera ha già ampiamente armonizzato la propria legislazione in materia con quella dell’UE, i principi fondamentali dei controlli ufficiali sono gli stessi di quelli dell’UE. Tuttavia, in alcuni casi specifici possono essere effettuati controlli aggiuntivi a seguito della futura applicazione del regolamento UE 2017/625, ad esempio nel settore della salute delle piante. In Svizzera, il regolamento UE 2017/625 non si applica ai settori che non rientrano nello Spazio comune di sicurezza alimentare, ad esempio ai controlli nell’ambito dei pagamenti diretti, o laddove il Protocollo sulla sicurezza alimentare prevede eccezioni, ad esempio nel settore degli organismi geneticamente modificati (OGM). Per quanto riguarda il settore dei pagamenti diretti, il Consiglio federale dovrebbe definire, nell’ambito del prossimo pacchetto di ordinanze, misure volte ad alleggerire gli oneri a carico delle aziende agricole in materia di controlli. 3. e 4. Il regolamento UE 2017/625 è riportato nell’allegato I del Protocollo sulla sicurezza alimentare ed è applicato dalla Svizzera. Il campo di applicazione del Protocollo sulla sicurezza alimentare prevede il recepimento dinamico del diritto. Tale recepimento è circoscritto al campo di applicazione e agli obiettivi del Protocollo e ne garantisce il regolare aggiornamento. In tal modo si intende garantire che nello Spazio comune di sicurezza alimentare si applichino sempre le stesse norme. Per ogni aggiornamento del Protocollo sulla sicurezza alimentare è tuttavia necessaria l’approvazione da parte della Svizzera e dell’UE (nessun automatismo). Per la Svizzera si applicano le consuete procedure interne per l’approvazione degli accordi internazionali. Gli interessi fondamentali della Svizzera sono tutelati in particolare da eccezioni all’obbligo di recepimento dinamico (v. risposta alla domanda 6). Nella misura in cui le modifiche del regolamento UE 2017/625 rientrano nel campo di applicazione del Protocollo sulla sicurezza alimentare e non in quello di un’eccezione, le parti sono tenute, in ottemperanza all’obbligo del recepimento dinamico, a integrarle nell’allegato I del Protocollo sulla sicurezza alimentare. L’articolo 3 della legge sulle derrate alimentari (RS 817.0) dovrebbe quindi disciplinare il rapporto tra la stessa e gli atti giuridici dell’UE applicabili conformemente all’allegato I del Protocollo sulla sicurezza alimentare. 6. L’articolo 7 del Protocollo sulla sicurezza alimentare disciplina le eccezioni all’obbligo del recepimento dinamico del diritto. Nel campo di applicazione di tali eccezioni, la Svizzera non è tenuta a recepire il diritto dell’UE e può continuare ad applicare le proprie disposizioni di legge che differiscono dal diritto UE in materia. Una di queste eccezioni riguarda l’emissione deliberata nell’ambiente di OGM, l’immissione sul mercato di prodotti contenenti OGM o da essi costituiti e di alimenti ottenuti da OGM. La Svizzera può continuare a regolamentare in autonomia questo settore, alle condizioni previste dal Protocollo. L’articolo 23 del regolamento UE 2017/625 non è quindi applicabile e non incide sull’attuale moratoria sull’ingegneria genetica. 7. e 8. Per quanto riguarda la risoluzione di future controversie, occorre operare una distinzione tra la parte relativa all’agricoltura e quella relativa alla sicurezza alimentare. Nella parte agricola è previsto un nuovo meccanismo di risoluzione delle controversie che prevede un tribunale arbitrale nel quale la Corte di giustizia dell’Unione europea non ha alcun ruolo e che interviene in caso di difficoltà di interpretazione o di applicazione della parte agricola dell’accordo. In caso di inosservanza di una decisione del tribunale arbitrale, la controparte può adottare eventuali misure di compensazione soltanto nell’ambito dell’Accordo agricolo (parte relativa alla sicurezza agricola e alimentare) (art. 7b Protocollo di modifica dell’Accordo agricolo). La parte relativa alla sicurezza alimentare prevede anch’essa un meccanismo di risoluzione delle controversie che si avvale di un tribunale arbitrale. Tale meccanismo è conforme al regolamento arbitrale applicabile a tutti gli accordi sul mercato interno del pacchetto Svizzera-UE. Qualora il Comitato misto non giunga a una soluzione entro tre mesi dalla data in cui è stato chiamato a comporre una controversia, la Svizzera o l’UE possono chiedere che la questione sia sottoposta a un tribunale arbitrale (art. 20 cpv. 2 Protocollo sulla sicurezza alimentare). Nel caso in cui la Svizzera si opponesse al recepimento di un atto normativo controverso dell’UE in materia di sicurezza alimentare, anche se il tribunale arbitrale dovesse giungere alla conclusione che tale atto rientra nel campo di applicazione del Protocollo sulla sicurezza alimentare e non riguarda alcuna eccezione, l’UE potrebbe adottare misure di compensazione proporzionate nel quadro dell’Accordo agricolo (compresa la parte relativa all’agricoltura) o di un altro accordo sul mercato interno (art. 21 Protocollo sulla sicurezza alimentare).