Rispetto dei diritti fondamentali nel quadro della perquisizione dei telefoni cellulari dei richiedenti l'asilo
25.3830 · Interpellanza · 2025-06-20
Dipartimento di giustizia e polizia
La dichiarazione sull’intervento è disponibile
Wortlaut
Dal 1° aprile 2025 la Segreteria di Stato della migrazione può perquisire i telefoni cellulari dei richiedenti l’asilo se la loro identità, nazionalità o il loro itinerario non possono essere accertati in altro modo. Questa misura suscita tuttavia vivi timori sul piano giuridico, etico e pratico.
I percorsi migratori sono contraddistinti da precarietà, violenza e illegalità imposta. I dati contenuti nei telefoni provengono spesso da cellulari condivisi, acquistati di seconda mano o riconfigurati dopo perdite, furti o distruzioni. Gli account, le applicazioni e le carte SIM sono sovente condivisi, rendendo incerta l’attribuzione dei dati. Questi elementi compromettono l’affidabilità delle interpretazioni che potrebbero darne le autorità.
L’esperienza tedesca mostra che questa misura è costosa, poco efficace (2 % di casi pertinenti) ed è stata ritenuta sproporzionata. In Svizzera, la trasparenza resta insufficiente: quale software è utilizzato? Quali garanzie contro le distorsioni algoritmiche? Come sono conservati, consultati e protetti i dati? Gli interessati sono informati in merito ai loro diritti, alle possibilità di ricorso, ai termini?
La misura s’iscrive in una logica di sospetto e in una tendenza all’ampliamento dei mezzi di sorveglianza. Rischia di allungare le procedure invece che di accelerarle, calpestando il diritto alla protezione dei dati e la dignità delle persone.
Invito il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti:
Quali criteri determinano il ricorso a questa perquisizione e quali sono i suoi obiettivi?
Quali tipi di dati sono analizzati: dati personali «degni di particolare protezione» e/o dati di terzi?
Come e per quanto tempo i dati sono conservati (software, server)? Da chi sono consultati e quali sono le garanzie in termini di sicurezza dei dati degni di particolare protezione e privati?
Quale valutazione della fase test a Chiasso e Basilea è prevista?
Quali informazioni sono fornite ai richiedenti in merito ai loro diritti, in particolare quello al ricorso?
Il Consiglio federale prevede di far realizzare una valutazione indipendente dell’efficacia, dei costi e della conformità di questa misura con il diritto fondamentale?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Per ogni singolo caso, la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) analizza preventivamente la necessità e la proporzionalità della procedura di analisi dei supporti di dati (art. 8a cpv. 4 della legge sull’asilo, LAsi; RS 142.31). Tiene conto di tutte le informazioni e dichiarazioni fornite dall’interessato nonché dei documenti ufficiali presentati. Successivamente esamina se altre misure idonee, in particolare il trattamento dei dati segnaletici biometrici e l’audizione mirata della persona, permettono di acquisire le informazioni desiderate (art. 10c dell’ordinanza 3 sull’asilo relativa al trattamento di dati personali, OAsi 3; RS 142.314).
L’analisi dei supporti di dati s’iscrive nel quadro dell’obbligo di collaborazione dei richiedenti l’asilo. Serve a determinare l’identità, la cittadinanza e l’itinerario dell’interessato (art. 8 cpv. 1 lett. g LAsi).
2. In occasione di tale analisi, la SEM può trattare anche dati personali degni di particolare protezione (art. 8a cpv. 1 LAsi; art. 10a OAsi 3).
I dati personali di terzi possono essere trattati solo se i dati personali del richiedente l’asilo non sono sufficienti per conseguire gli obiettivi dell’accertamento (art. 8a cpv. 2 LAsi).
3. I dati dei supporti elettronici di dati sono consultati e analizzati manualmente e non sono registrati (art. 10f OAsi 3). Il risultato dell’analisi è messo a verbale. Il verbale e la presa di posizione dell’interessato sono archiviati nel dossier sull’asilo, che è conservato a lungo termine (art. 18 cpv. 2 ordinanza SIMIC; RS 142.513). In un’ulteriore fase dell’attuazione del mandato legislativo sarà possibile impiegare una soluzione IT per agevolare l’analisi dei supporti di dati (art. 10d e 10e OAsi 3).
I dati personali sono trattati esclusivamente da collaboratori della SEM che adempiono compiti in materia di accertamento dell’identità, esecuzione della procedura d’asilo o del sostegno nell’esecuzione degli allontanamenti (art. 10b cpv. 1 OAsi 3). In materia di sicurezza, i dati provenienti da supporti elettronici di dati sottostanno alle medesime regole e misure previste per gli altri dati personali degni di particolare protezione nella procedura d’asilo.
4./6. La fase pilota svolta nei centri federali d’asilo (CFA) di Basilea e Chiasso è valutata in base ai dati statistici, alle risorse necessarie e alle esperienze maturate dai partecipanti.
Conformemente alla disposizione transitoria della modifica del 1° ottobre 2021 della LAsi, il Consiglio federale presenta al Parlamento, tre anni dopo l’entrata in vigore della modifica, un rapporto sull’adeguatezza, l’efficacia e l’economicità delle misure. La modifica è entrata in vigore il 1° aprile 2025. Il rapporto sarà presentato entro il 31 marzo 2028. I dettagli su questa valutazione, in particolare se sarà allestita da un servizio esterno all’Amministrazione, non sono ancora noti allo stato attuale.
5. Nel momento in cui è sollecitato a consegnare alla SEM i supporti elettronici di dati in suo possesso, il richiedente l’asilo è informato della procedura prevista (art. 8a cpv. 6 LAsi). La disposizione d’esecuzione precisa che la persona è informata già al suo arrivo in un CFA o all’aeroporto (art. 10h cpv. 1 OAsi 3). Il richiedente è informato in merito al suo diritto di essere presente durante il trattamento dei dati, di ottenere una decisione sulla proporzionalità dell’analisi, alla portata dell’obbligo di collaborare, alle conseguenze di una violazione di tale obbligo nonché al suo diritto di ricorso secondo la LAsi.