25.3881 · Interpellanza · 2025-06-20
Dipartimento delle Finanze
La dichiarazione sull’intervento è disponibile
Wortlaut
L’imposizione individuale, oggetto del messaggio 24.026 del 21 febbraio 2024 concernente l’iniziativa popolare «Per un’imposizione individuale a prescindere dallo stato civile (Iniziativa per imposte eque)» e il controprogetto indiretto (Legge federale sull’imposizione individuale), solleva una serie di interrogativi che toccano diversi ambiti. Di seguito si espongono le principali questioni.
A. Attribuzione fiscale, pianificazione e rischio di abuso
Quali saranno le conseguenze della soppressione dell’articolo 13 capoverso 1 della LIFD concernente la responsabilità solidale, nel caso in cui un coniuge generi reddito, lo trasferisca all’altro o gliene conceda l’usufrutto, senza che tale reddito venga dichiarato dal primo?
In che modo si intende garantire che, pur in presenza di un necessario coordinamento tra coniugi (ad esempio per i costi legati alla cura dei figli da parte di terzi), venga comunque rispettata la separazione amministrativa della tassazione?
Come intende l’Amministrazione federale delle contribuzioni gestire eventuali ricorsi divergenti presentati dai coniugi, qualora entrambe le tassazioni interessate siano soggette al segreto fiscale?
B. Segreto fiscale e coordinamento procedurale
Come valuta il Consiglio federale il rischio che un coordinamento insufficiente tra le dichiarazioni d’imposta dei coniugi possa condurre a decisioni di tassazione errate?
Quali misure saranno adottate per assicurare che le informazioni riguardanti il domicilio e la cura dei figli siano riportate in modo coerente e corretto in entrambe le dichiarazioni d’imposta, senza compromettere la separazione delle tassazioni?
C. Interazioni con la normativa sociale
Come giustifica il Consiglio federale il fatto che, mentre il diritto fiscale si fonda su un’imposizione individuale, strumenti quali la riduzione dei premi, le prestazioni complementari e le borse di studio continuino a basarsi sulla situazione finanziaria dell’economia domestica?
Quali sono le differenze fiscali tra una coppia sposata e una convivente? L’imposizione individuale potrebbe incentivare la scelta di non sposarsi?
L’introduzione dell’imposizione individuale potrebbe generare una crescente pressione politica affinché anche nella normativa sociale si abbandoni l’approccio basato sull’economia domestica a favore della considerazione della situazione individuale?
D. Attuazione, gestione e attribuzione delle competenze
In che modo si prevede di affrontare, sotto il profilo organizzativo e delle risorse umane, l’attuazione simultanea del nuovo sistema in tutti i Cantoni?
In che modo si intende garantire il rispetto del principio costituzionale di sussidiarietà, considerando che l’introduzione dell’imposizione individuale, di fatto, obbliga i Cantoni a riorganizzare i propri sistemi?
Stellungnahme des Bundesrates
Ad domanda 1: i rapporti di diritto civile sono determinanti ai fini dell’assegnazione degli elementi del reddito e della sostanza. Ciò significa che ciascuna persona dichiara il reddito e gli elementi della sostanza che le spettano secondo i rapporti di diritto civile. Ciascun coniuge ne risponde separatamente. Se un coniuge concede all’altro l’usufrutto di un valore patrimoniale, la dichiarazione e la relativa responsabilità spettano al beneficiario. Ad domande 2–5: per la tassazione dell’imposta federale diretta si applica una procedura mista. Le autorità di tassazione accertano insieme ai contribuenti i rapporti effettivi e giuridici determinanti ai fini di un’imposizione completa ed esatta. A tal fine, il contribuente è tenuto ad adempiere ad ampi obblighi di collaborazione: deve inviare la dichiarazione d’imposta compilata in modo completo e veritiero, con gli allegati prescritti, entro il termine stabilito e segnatamente fornire, a domanda dell’autorità di tassazione, informazioni orali e presentare libri contabili, giustificativi e altri attestati, come anche documenti concernenti le relazioni d’affari. Tali disposizioni rimangono applicabili in modo invariato anche dopo l’introduzione dell’imposizione individuale. Già oggi, secondo quanto sancito nel Codice civile, ciascun coniuge può esigere che l’altro lo informi sui suoi redditi, la sua sostanza e i suoi debiti. Ciò consente ai coniugi di adempiere ai loro obblighi nell’ambito della procedura d’imposizione. Spetta alle autorità fiscali cantonali eseguire nei singoli casi le inchieste necessarie presso i coniugi, ricorrendo anche alla possibilità di svolgere confronti incrociati. Già oggi le autorità di tassazione procedono a controlli incrociati degli incarti, per esempio nel caso di coniugi separati o genitori non sposati, confrontando le prestazioni di mantenimento e la deduzione per i figli. Se sono interessate più sovranità fiscali, nell’ambito dell’assistenza amministrativa le autorità fiscali si comunicano a vicenda le informazioni necessarie. Se l’autorità fiscale constata nuovi fatti o scopre nuovi mezzi di prova, in determinate circostanze può anche rivedere una tassazione cresciuta in giudicato o riscuotere posticipatamente l’imposta non riscossa a causa di una tassazione omessa o incompleta. La tassazione è infine effettuata e notificata separatamente per ciascun coniuge. Questo vale anche per la procedura di esame del reclamo, in cui le autorità fiscali hanno le medesime attribuzioni loro spettanti nella procedura di tassazione. Ad domande 6 e 8: lo stato civile oggi influisce, tra l’altro, sulle prestazioni delle assicurazioni sociali, in particolare dell’AVS/AI, della previdenza professionale, dell’assicurazione contro gli infortuni e dell’assicurazione militare, nonché sulle prestazioni a titolo di riversamento (p. es. riduzioni dei premi della cassa malati, borse di studio) e sull’imposta di culto. Questi settori giuridici fanno riferimento al matrimonio come comunione economica e non sono modificati dalla legge federale sull’imposizione individuale. Per quanto riguarda in particolare le prestazioni a titolo di riversamento, se si tenesse conto anche della situazione individuale, l’incentivo a svolgere un’attività lucrativa legato all’imposizione individuale risulterebbe compromesso, per esempio perché la persona che non esercita un’attività lucrativa o che esercita un’attività lucrativa con un basso tasso di occupazione avrebbe diritto a riduzioni dei premi della cassa malati. Secondo il Consiglio federale, a livello giuridico l’introduzione dell’imposizione individuale non genera alcuna pressione volta a far abbandonare l’approccio basato sull’economia domestica a favore della considerazione della situazione individuale nella normativa sociale. L’Esecutivo rimanda tuttavia al rapporto di ricerca (https://www.bsv.admin.ch/bsv/it/home/pubblicazioni-e-servizi/forschung/forschungspublikationen.exturl.html?lang=it&lnr=04/24#pubdb, riassunto in italiano alle pag. XIX-XXVI) in adempimento del postulato Nantermod 21.4430 «Conseguenze di una previdenza per la vecchiaia indipendente dallo stato civile?» che incarica il Consiglio federale di presentare le possibili conseguenze dell’introduzione di una previdenza per la vecchiaia individuale, ossia indipendente dallo stato civile. Ad domanda 7: per quanto riguarda l’imposizione individuale, le imposte non rappresentano un fattore che incide sulla decisione di sposarsi o meno. Nelle stesse condizioni economiche, una persona sposata paga lo stesso ammontare d’imposta di una persona non sposata. Ad domande 9–10: è indiscutibile che una differenza tra l’imposizione a livello federale e quella a livello cantonale sarebbe difficilmente gestibile dal punto di vista economico-amministrativo sia per le autorità fiscali sia per i contribuenti. Anche solo per questo motivo, l’imposizione individuale deve essere introdotta a tutti i tre livelli statali. Questa misura comporta per i Cantoni un dispendio una tantum per l’introduzione della nuova modalità di imposizione, pertanto viene loro concesso un adeguato termine di attuazione. Tale termine sarà superiore ai consueti due anni, ma non supererà i sei anni. Il principio costituzionale della sussidiarietà (art. 5a Cost.) è rispettato in quanto la legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (RS 624.14) lascia ai Cantoni un margine di manovra nell’attuazione. I Cantoni rimangono inoltre responsabili dell’esecuzione.