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Naturalizzazione. Non escludere più gli ex funzionari internazionali perfettamente integrati in Svizzera solo perché non dispongono di un permesso di domicilio

25.4001 · Mozione · 2025-09-11

Dipartimento di giustizia e polizia

Assegnato alla commissione competente

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di modificare l’articolo 9 della legge sulla cittadinanza sostituendo, per le persone titolari di un permesso di dimora che in precedenza disponevano di una carta di legittimazione del DFAE, il requisito del permesso di domicilio previsto nel capoverso 1 con la presenza ininterrotta in Svizzera per almeno dieci anni al momento della domanda.

Begründung

Dal 2018 l’articolo 9 della legge sulla cittadinanza esige un permesso di domicilio per la naturalizzazione. Gli ex funzionari internazionali perfettamente integrati in Svizzera, i cui figli sono spesso diventati cittadini svizzeri, sono pertanto esclusi, poiché durante il loro lungo soggiorno in Svizzera possedevano una carta di legittimazione del DFAE e non un permesso di dimora e, successivamente, un permesso di domicilio. Al termine del mandato possono quindi domandare il permesso di domicilio solo dopo altri cinque-dieci anni.Molti funzionari internazionali hanno trascorso gran parte della loro vita professionale in Svizzera, Paese con cui hanno legami più stretti che con il loro Paese d’origine. Finché sono in possesso di una carta di legittimazione del DFAE non possono essere naturalizzati. Al termine del loro mandato con la conseguente revoca della carta di legittimazione possono presentare una domanda di naturalizzazione solo dopo altri cinque o dieci anni di residenza in Svizzera in virtù di un permesso di dimora, ossia fino al raggiungimento della durata di residenza necessaria al rilascio del permesso di domicilio. Questa situazione sembra essere più il risultato di un’omissione al momento dell’adozione della nuova legge sulla cittadinanza, entrata in vigore nel 2018, che una volontà del legislatore. Gli ex funzionari devono infatti adempiere le stesse condizioni in materia di integrazione degli altri richiedenti. Solo il loro soggiorno in Svizzera sottostà a un regime diverso da quello degli altri lavoratori, che dopo un determinato periodo di soggiorno in Svizzera ottengono un permesso di domicilio.Occorre correggere questa disparità, che penalizza in maniera ingiustificata numerosi ex funzionari internazionali che considerano la Svizzera come il loro Paese d’adozione.

Antrag des Bundesrates

Respingere

Stellungnahme des Bundesrates

Nel suo messaggio concernente la revisione totale della legge federale sulla cittadinanza svizzera (Legge sulla cittadinanza, LCit; FF 2011 2567), adottata dal Parlamento, il Consiglio federale ha in particolare precisato che la naturalizzazione costituisce l’ultima tappa dell’integrazione e presuppone che il candidato disponga dello status più stabile conferito dal diritto in materia di stranieri, ossia il permesso di domicilio (permesso C). Ha parimenti indicato che i titolari di una carta di legittimazione e i loro famigliari non possono accedere alla naturalizzazione, poiché il loro status di soggiorno non riveste il carattere durevole richiesto (cfr. n. 1.2.3.1). Infatti, secondo il Consiglio federale, di norma queste persone soggiornano in maniera provvisoria in Svizzera e solo una minoranza intende soggiornarvi durevolmente, se ha legami personali con la Svizzera (sezione 4 art. 33 LCit). A questo titolo, la giurisprudenza costante dei tribunali federali conferma il carattere temporaneo dei soggiorni effettuati in virtù di una carta di legittimazione (p. es. DTF 2C_1023/2016 e DTAF F-3505/2021). Gli anni trascorsi in Svizzera in virtù di una carta di legittimazione sono tuttavia considerati nel calcolo degli anni richiesti per presentare una domanda di naturalizzazione (cfr. art. 33 LCit).

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

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