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25.4027 · Interpellanza · 2025-09-17

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

La mozione 20.4267, accolta nel giugno del 2021 da un’ampia maggioranza del Parlamento federale, mirava a rendere obbligatoria la dichiarazione per i prodotti vegetali e animali i cui metodi di produzione sono vietati in Svizzera. Questa iniziativa rispondeva a un bisogno di trasparenza nei confronti dei consumatori nonché a un’esigenza di coerenza con i requisiti imposti ai produttori svizzeri.

Il 28 maggio 2025, il Consiglio federale ha apportato una modifica all’ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr), entrata in vigore il 1° luglio 2025, al fine di attuare la suddetta mozione. Sebbene siano stati compiuti progressi per alcuni prodotti animali (p. es. foie gras, cosce di rana, carne prodotta con castrazione o decornazione senza anestesia), il Consiglio federale ha deciso di non introdurre l’obbligo di dichiarazione per i prodotti vegetali, poiché tale proposta è stata respinta durante la procedura di consultazione. Questa decisione non corrisponde alla volontà del Parlamento, che si era espresso a favore di un obbligo di dichiarazione sia per i prodotti animali sia per quelli vegetali. Inoltre, la questione della dichiarazione dei metodi di produzione degli ingredienti dei prodotti trasformati rimane in gran parte irrisolta.

Incarico pertanto il Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:

  1. Con la modifica dell’ODerr del 28 maggio 2025, il Consiglio federale ritiene di aver messo in atto la mozione 20.4267 o ci sono ancora altri progetti in sospeso volti a garantire l’obiettivo iniziale di trasparenza e protezione delle norme di produzione svizzere?

  2. Perché, in seguito alla consultazione, si è scelto di accantonare la dichiarazione obbligatoria per i prodotti vegetali, anziché di limitarla ad alcune sostanze problematiche come era previsto nel progetto posto in consultazione?

  3. Il Consiglio federale può confermare di essere tuttora dell’avviso che la soluzione dell’obbligo di dichiarazione per i prodotti vegetali posta in consultazione potesse essere conforme al diritto internazionale e applicabile, come richiesto dalla mozione 20.4267?

  4. Sarebbe ipotizzabile associare tale dichiarazione per i prodotti vegetali a un obbligo documentale a carico degli importatori e a controlli basati sull’analisi del rischio per Paese, tipo di coltura e prodotto?

  5. In che misura i prodotti trasformati sono attualmente esenti da qualsiasi obbligo di dichiarazione, nonostante contengano prevalentemente ingredienti ottenuti con metodi vietati?

  6. Il Consiglio federale è disposto a prendere in considerazione un obbligo di dichiarazione per i prodotti trasformati, per esempio quando più del 20 per cento della quantità di un prodotto finito è costituito da un ingrediente ottenuto con metodi vietati in Svizzera?

Stellungnahme des Bundesrates

1. e 2. Il progetto di modifica dell’ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr; RS 817.02), sottoposto a consultazione dal Consiglio federale, prevedeva un obbligo di dichiarazione non soltanto per le derrate alimentari di origine animale, ma anche per quelle di origine vegetale (RU 2025 369). Le relative indicazioni riguardavano il metodo di produzione nel caso dei prodotti di origine animale, e il Paese di provenienza nel caso delle derrate alimentari vegetali. La procedura di consultazione ha tuttavia evidenziato che l’obbligo di dichiarazione per i prodotti vegetali, benché limitato alle derrate fabbricate con sostanze fitosanitarie problematiche, non era applicabile. L’obbligo in questione avrebbe infatti provocato oneri amministrativi eccessivi per i fabbricanti e le autorità di controllo, senza peraltro offrire un reale valore aggiunto ai consumatori. Inoltre, avrebbe generato delle incoerenze: ad esempio, prodotti biologici importati da Paesi in cui l’uso delle suddette sostanze è autorizzato avrebbero dovuto recare una dichiarazione pur non essendo stati effettivamente trattati, il che avrebbe creato più confusione che trasparenza.Il Consiglio federale ritiene dunque adempiuta la mozione 20.4267 della Commissione della scienza, dell’educazione e della cultura del Consiglio degli Stati «Dichiarazione dei prodotti ottenuti mediante metodi vietati». Le misure adottate consentono di raggiungere l’obiettivo di trasparenza per i prodotti di origine animale rispettando al tempo stesso i principi di proporzionalità e di fattibilità.3. Il Consiglio federale si è adoperato affinché il progetto posto in consultazione fosse conforme al diritto internazionale. Da un’analisi approfondita e dai risultati della procedura di consultazione è tuttavia emerso che la soluzione proposta, benché giuridicamente fattibile, non risultava applicabile in modo efficace e proporzionato. 4. L’introduzione di un obbligo di documentazione per gli importatori e di un controllo fondato sull’analisi dei rischi per Paese è stato preso in considerazione, ma comporterebbe gli stessi problemi in termini di fattibilità e di proporzionalità ricordati in precedenza. L’attuazione di tali misure risulterebbe assai complessa sul piano amministrativo per gli importatori e le autorità, senza del resto garantire un’informazione chiara e utile per i consumatori. Per giunta, le derrate alimentari contenenti residui di prodotti fitosanitari classificati come pericolosi non possono in ogni caso essere immesse sul mercato svizzero. 5. e 6. L’obbligo di dichiarazione riguarda la carne intera o in pezzi (p. es. cosce di pollo, bistecche di manzo, sminuzzato di maiale ecc.), ma non la carne tritata o mista (terrine di carne, salsicce ecc.). L’informazione non cambia invece a seconda del fatto che la carne sia venduta fresca o trasformata. Ad esempio, sia che venga immessa sul mercato fresca, marinata o servita cotta in un ristorante, una bistecca di manzo deve recare la medesima indicazione.Per i motivi ricordati in precedenza, tale obbligo non si estende ai prodotti di origine animale utilizzati come ingredienti di prodotti trasformati quali i prodotti a base di latte o le preparazioni contenenti delle uova, e ciò a prescindere dalla loro percentuale. Questo consente di garantire un’informazione pertinente e comprensibile per i consumatori senza imporre oneri inutili agli attori coinvolti.