25.4362 · Mozione · 2025-09-26
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
La dichiarazione sull’intervento è disponibile
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di promuovere e di sostenere attivamente lo sviluppo di misure adeguate volte a proteggere i bovini dagli attacchi dei grandi predatori, in particolare:
La creazione di aree dotate di recinzioni notturne anti-lupo.
La ristrutturazione dei rifugi nei pascoli.
L’installazione di dispositivi deterrenti adeguati ai diversi ambienti pastorali.
È necessario prevedere finanziamenti per l’installazione, la manutenzione e la sorveglianza di tali misure nonché un indennizzo per l’onere supplementare a cui sono sottoposti gli agricoltori interessati.
A tal fine, al Consiglio federale è richiesto di lanciare un programma di progetti modello dedicati alla protezione dei bovini dai grandi predatori. Tale programma coinvolgerà Cantoni, associazioni agricole e ONG attive sul campo e disporrà di un finanziamento consistente, tenuto conto delle sfide poste dalla convivenza tra bovini e grandi predatori. Sarà anche organizzato un monitoraggio scientifico per valutare l’efficacia delle misure.
Begründung
Il ritorno del lupo in Svizzera è una grande sfida per l’agricoltura. La presenza di branchi di lupi nell’Arco giurassiano ha messo in evidenza i limiti dell’ordinanza sulla caccia, la quale prevede unicamente misure di protezione per ovini, capre e vitelli di età inferiore ai 14 giorni.
È inaccettabile lasciare che gli allevatori affrontino da soli il moltiplicarsi degli attacchi. Le misure di regolazione non bastano: la Confederazione deve impegnarsi a sviluppare e a finanziare dispositivi di protezione specifici per i bovini. Un programma di progetti modello che coinvolga Cantoni, associazioni agricole e ONG attive sul campo permetterebbe di testare soluzioni concrete e di finanziare direttamente le aziende agricole.
Sarà necessario riconoscere e sostenere il carico di lavoro supplementare generato dalle misure messe in atto, in particolare nel caso della creazione di recinti notturni o del rientro serale dei bovini. Inoltre, l’implementazione delle misure non deve comportare la perdita del sostegno della Confederazione ai programmi etologici volontari per il benessere dei bovini.
Considerando che gli allevamenti ovini e caprini beneficiano di sostegno, il Consiglio federale non può lasciare che gli allevatori si prendano carico da soli della protezione dei bovini.
Antrag des Bundesrates
Respingere
Stellungnahme des Bundesrates
Nell’ordinanza sulla caccia (OCP; RS 922.01) il Consiglio federale disciplina sia le misure di protezione del bestiame ragionevolmente esigibili sia il sostegno finanziario della Confederazione ad esse destinato. Per gli animali delle specie bovina l’unica misura riconosciuta come ragionevolmente esigibile consiste nella detenzione congiunta della madre e dei suoi piccoli su cosiddetti «pascoli per il parto» durante il parto e fino ai quattordici giorni successivi (art. 10b cpv. 2 lett. c OCP). Altre misure, come ad esempio l’impiego di cani da protezione del bestiame, non sono richieste o non sono ritenute ragionevolmente esigibili. Di conseguenza i lupi che hanno causato danni a bovini possono essere abbattuti rapidamente. A giustificare sia il singolo abbattimento di cui all’articolo 9b capoversi 1 e 2 lettera b OCP sia la regolazione reattiva di cui all’articolo 4c OCP è sufficiente un singolo animale gravemente ferito. Allo stesso tempo i detentori interessati possono ricorrere al sostegno finanziario della Confederazione per proteggere il loro bestiame attraverso l’impiego di materiale di dissuasione oppure recinzioni. I Cantoni possono richiedere tale sostegno all’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) conformemente all’articolo 10f, capoverso 1, lettera d OCP. Inoltre, conformemente all’ordinanza concernente i pagamenti diretti all’agricoltura (OPD; RS 910.13) è possibile a partire dal 1° gennaio 2024 richiedere all’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) un contributo supplementare per l’attuazione di misure volte alla protezione del bestiame di età non superiore a un anno (art. 47b cpv. 1 e cpv. 2 lett. d OPD). Per il risanamento dei ricoveri per i pascoli o degli alloggi dei pastori è disponibile un fondo destinato ai miglioramenti strutturali; per accedervi è necessario presentare apposita domanda al servizio cantonale competente (ufficio dell’agricoltura o della consulenza agricola). Il Consiglio federale non ritiene necessarie ulteriori misure, tanto più che la fondazione KORA sta conducendo il progetto di ricerca «Wolves and Cattle», che studia i fattori di rischio degli attacchi dei lupi ai bovini ma valuta anche possibili misure di difesa e di protezione del bestiame.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.