25.4456 · Interpellanza · 2025-12-03
Dipartimento di giustizia e polizia
La dichiarazione sull’intervento è disponibile
Wortlaut
Secondo l’articolo 43 capoverso 1 lettera d della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI), il coniuge straniero di una persona titolare del permesso di domicilio ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora se, oltre ad altre condizioni cumulative, è in grado di comunicare nella lingua nazionale parlata nel luogo di residenza. Per il rilascio (ma non la proroga) del permesso di dimora, in luogo di questa condizione è sufficiente l’iscrizione a un’offerta di promozione linguistica (cpv. 2). Secondo l’articolo 44 capoverso 1 lettera d LStrI, al coniuge straniero di una persona titolare del permesso di dimora può essere rilasciato o prorogato un permesso di dimora se è in grado di comunicare nella lingua nazionale parlata nel luogo di residenza. Anche in questo caso per il rilascio (ma non la proroga) del permesso di dimora è sufficiente l’iscrizione a un’offerta di promozione linguistica. Ai fini della proroga del permesso di dimora conformemente all’articolo 43 o 44 LStrI, il coniuge di uno straniero titolare del permesso di domicilio o di dimora deve dimostrare di possedere, per quanto riguarda le competenze orali della lingua nazionale parlata nel luogo di domicilio, almeno il livello di riferimento A1 del quadro di riferimento (art. 73a cpv. 2 OASA[DF1]). Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle domande seguenti: Quante persone non hanno dimostrato di possedere le competenze linguistiche richieste al momento della proroga del permesso di dimora nel 2022, 2023 e 2024?Quanti permessi di dimora non sono stati prorogati e quanti allontanamenti sono stati disposti dalle autorità migratorie in questi anni solo per la mancata prova delle competenze linguistiche?Quante di queste decisioni sono passate in giudicato?Quante sono state eseguite e quante persone sono partite in maniera controllata?
Stellungnahme des Bundesrates
1. – 4. Il rilascio e la proroga dei titoli di soggiorno sono di competenza dei Cantoni. Spetta alle autorità cantonali della migrazione esaminare se il coniuge soddisfa i requisiti linguistici per il rilascio o la proroga del permesso di dimora in caso di ricongiungimento familiare (art. 73a cpv. 2 dell’ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa, OASA; RS 142.201). Dall’introduzione, il 7 marzo 2023, del Sistema d’informazione Schengen rinnovato, le misure di allontanamento e di respingimento sono rilevate a livello svizzero nel sistema eMAP. I motivi di allontanamento rilevati nell’eMAP sono raggruppati in rubriche, che non comprendono la mancata prova delle competenze linguistiche. Non è quindi possibile valutare statisticamente se i mancati rinnovi dei permessi e gli allontanamenti siano dovuti alla mancata prova delle competenze linguistiche. Per le medesime ragioni non è nemmeno possibile valutare il numero di esecuzioni.