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Condizioni salariali e lavorative dei collaboratori delle istituzioni parastatali. Garantire il pari trattamento rispetto alle funzioni pubbliche (2)

25.4625 · Interpellanza · 2025-12-18

Dipartimento delle Finanze

La dichiarazione sull’intervento è disponibile

Wortlaut

Numerosi enti pubblici svolgono oggi le proprie funzioni ricorrendo a strutture parastatali quali associazioni intercomunali, fondazioni o istituti autonomi di diritto pubblico o privato.

Tali organizzazioni adempiono compiti fondamentali dello Stato: protezione degli adulti, assistenza sociale, formazione, custodia dei bambini, sicurezza o sanità pubblica.

Casi recenti hanno dimostrato tuttavia che, pur svolgendo i medesimi compiti, le condizioni salariali e previdenziali degli impiegati delle strutture parastatali sono notevolmente peggiori rispetto a quelle del personale comunale o cantonale.

Per alcuni di questi collaboratori è stato stabilito che fossero considerati come funzionari pubblici, sebbene siano trattati contrattualmente come personale di diritto privato. Questa situazione implica grandi disparità di trattamento, in particolare per quanto attiene alla previdenza professionale, alla protezione dalla disdetta o alla partecipazione procedurale.

Dette differenze non derivano da una scelta libera dei collaboratori, ma sono il risultato di decisioni strutturali prese dalle stesse autorità politiche.

Le due interpellanze depositate congiuntamente mirano a ottenere dal Consiglio federale un chiarimento sulle responsabilità dei poteri pubblici in relazione alle condizioni salariali nel settore parastatale.

  1. Il Consiglio federale riconosce il rischio crescente di elusione indiretta dell’ordinamento delle funzioni pubbliche attraverso la creazione di strutture parastatali in cui i collaboratori sono trattati alla stregua del personale privato, senza offrire loro garanzie salariali e sociali equivalenti?

  2. Quali misure intende adottare il Consiglio federale per prevenire le discriminazioni salariali nelle strutture parastatali, in particolare per quanto riguarda la previdenza professionale (disciplinata dalla legge federale del 15 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità; RS 831.40)?

  3. Il Consiglio federale è disposto ad esaminare la possibilità di istituire un quadro giuridico minimo che garantisca la parità di trattamento tra il personale pubblico e quello parastatale, se questi svolgono compiti di servizio pubblico analoghi?

Stellungnahme des Bundesrates

La Confederazione non ha alcuna competenza né in materia di diritto del personale dei Cantoni e dei Comuni, né in merito alle strutture organizzative da essi adottate per adempiere i propri compiti.

Di conseguenza, il Consiglio federale non può esprimersi sulle condizioni di assunzione delle istituzioni parastatali che operano su mandato comunale e cantonale. Per questo motivo, la risposta del Consiglio federale si limita alle condizioni di assunzione dell’Amministrazione federale decentralizzata secondo l’articolo 2 capoverso 3 della legge del 21 marzo 1997 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA; RS 172.010), l’articolo 7a e l’allegato 1 dell’ordinanza del 25 novembre 1998 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (RS 172.010.1).

Ad domande 1 e 2:
secondo l’articolo 8 capoverso 4 LOGA, il Consiglio federale controlla, conformemente alle disposizioni particolari, le unità amministrative decentrate e gli organi esterni all’Amministrazione incaricati di compiti amministrativi della Confederazione. I corrispondenti diritti e obblighi del Consiglio federale derivano in particolare dalle disposizioni organizzative emanate dal Parlamento in merito all’unità in questione ed eventualmente al diritto della società anonima. Una base essenziale per la vigilanza o il controllo e l’orientamento strategico da parte del Consiglio federale è rappresentata dagli obiettivi strategici (art. 8 cpv. 5 LOGA).

Secondo l’articolo 2 capoverso 1 lettera e della legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (RS 172.220.1), il diritto in materia di personale si applica anche alle unità decentralizzate dell’Amministrazione federale, sempre che le disposizioni delle leggi speciali non prevedano altrimenti. Nell’ambito dell’approvazione degli atti legislativi in materia di personale di queste unità, il Consiglio federale garantisce che le condizioni di assunzione previste siano comparabili a quelle dell’Amministrazione federale.

Anche i principi in materia di governo d’impresa, che disciplinano la gestione e la vigilanza dei compiti federali scorporati dall’Amministrazione federale centrale, contengono linee guida riguardanti le condizioni previdenziali e di assunzione del personale delle unità rese autonome (cfr. principio 29). Pertanto, nell’ambito della definizione degli obiettivi strategici, la Confederazione stabilisce direttive in materia di politica del personale per tali unità. Inoltre, gli standard minimi in materia di diritto del lavoro e l’obbligo di condurre trattative ai fini della conclusione di un contratto collettivo di lavoro devono essere stabiliti nel quadro della regolamentazione del mercato. Il regime previdenziale previsto per i collaboratori delle unità decentralizzate può differire da quello del personale federale solo se i compiti o la struttura del personale del datore di lavoro lo richiedono.

Il Consiglio federale non ravvisa alcun rischio di discriminazione dei collaboratori delle unità amministrative decentralizzate a causa delle disposizioni vigenti. Ritiene fondamentale che le unità amministrative decentralizzate continuino ad assumersi autonomamente la loro responsabilità di datori di lavoro, in particolare in relazione ai loro compiti specifici e alla struttura del personale. Pertanto, al momento non considera necessario adottare alcuna misura.

Ad domanda 3:
come già illustrato nella risposta alle domande 1 e 2, nell’ambito dell’approvazione degli atti legislativi in materia di personale delle unità decentralizzate, il Consiglio federale garantisce che le condizioni di assunzione siano comparabili a quelle dell’Amministrazione federale. Di conseguenza, il Consiglio federale non ritiene necessario esaminare la possibilità di istituire un quadro giuridico minimo. Le disposizioni vigenti vengono verificate periodicamente e, se del caso, adeguate alle nuove circostanze.

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