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25.4641 · Mozione · 2025-12-18

Dipartimento dell'interno

Nella Commissione del Consiglio nazionale

Wortlaut

Sulla base dell’articolo 57 capoverso 2 ODerr, deve essere emanata una regolamentazione per l’omologazione semplificata di prodotti cosmetici tradizionali a base di erbe. La regolamentazione dovrà applicarsi a prodotti fabbricati in piccole quantità e costituiti principalmente da derrate alimentari, erbe aromatiche coltivate ed erbe selvatiche.

Begründung

Prodotti a base di erbe, saponi e prodotti cosmetici simili costituiscono un patrimonio culturale tradizionale della Svizzera. Questi prodotti o «rimedi casalinghi» sono cosmetici fabbricati artigianalmente con ingredienti naturali (prevalentemente derrate alimentari). Per la produzione vengono impiegati procedimenti semplici come il riscaldamento, l’infusione, la miscelazione, la saponificazione e il filtraggio. Molte donne contadine e delle zone rurali coltivano orti di erbe aromatiche e si sono create una nicchia di mercato grazie a tali prodotti. Conservano le antiche conoscenze e preservano questo patrimonio culturale. È quindi sproporzionato esigere da loro la stessa documentazione dettagliata sulla sicurezza (informazioni sul prodotto e schede di dati di sicurezza) richiesta per i cosmetici fabbricati industrialmente. La produzione e quindi le vendite di queste erboriste sono troppo esigue per coprire i costi di tali verifiche e oneri con i ricavi.La modifica proposta mira a preservare il patrimonio culturale. Inoltre, comporta per queste produttrici e gli organi di esecuzione minori oneri amministrativi, costi più bassi e una maggiore certezza del diritto.

Antrag des Bundesrates

Respingere

Stellungnahme des Bundesrates

I cosmetici, fabbricati artigianalmente o meno, non necessitano di un’omologazione per essere immessi sul mercato. Tuttavia, per proteggere la salute dei consumatori, la loro sicurezza deve essere verificata e documentata in un apposito rapporto nell’ambito del controllo autonomo (art. 57 cpv. 1 dell’ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso [ODerr; RS 817.02]), indipendentemente dalla quantità e dal luogo di vendita. Se tale rapporto manca o non soddisfa i requisiti, durante eventuali controlli le autorità cantonali di esecuzione contesteranno la mancanza di prove della sicurezza del prodotto.

L’eccezione prevista dall’articolo 1 capoverso 3 dell’ordinanza del DFI sui cosmetici (OCos; RS 817.023.31) per i cosmetici artigianali distribuiti localmente (bazar, festa scolastica o situazione analoga) proviene dal settore dei giocattoli, in cui vige un’eccezione simile.

Tuttavia, l’estensione di questa eccezione a tutti i cosmetici venduti nei negozi delle aziende agricole non è appropriata, in particolare per i seguenti motivi:

- Molti di questi prodotti tradizionali sono dei cosiddetti «rimedi casalinghi» contenenti erbe medicinali che rientrano nel campo di applicazione della legislazione sugli agenti terapeutici. Anche se non si applicano i requisiti della legislazione alimentare in merito al rapporto sulla sicurezza, tali prodotti non sono commercializzabili come cosmetici.

- I prodotti devono essere sicuri, anche se fabbricati in piccole quantità (p. es. allergeni).

- Un’eccezione, in definitiva, dovrebbe essere formulata in termini generali e non riguardare in modo specifico i negozi delle aziende agricole. Ne sarebbero interessati molti altri attori, il che aumenterebbe il rischio di immettere sul mercato prodotti non sicuri.

- Non vi è alcuna eccezione neanche nei Paesi limitrofi: la sicurezza dei cosmetici deve essere documentata in un apposito rapporto.

Come menzionato nella risposta all’interpellanza 25.4075 «Prodotti a base di erbe dell’orto di casa. Un patrimonio culturale da salvaguardare», l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria è in dialogo con le rappresentanti dell’Unione svizzera delle donne contadine e rurali per cercare insieme, in tempo utile, una soluzione pragmatica che permetta di continuare a vendere i prodotti locali nel quadro dei requisiti di legge vigenti, garantendo al contempo la sicurezza dei consumatori. Ad esempio, è stato suggerito che la sicurezza potrebbe essere documentata con un rapporto generico per ogni formula. Ciò consentirebbe a diverse produttrici di unire le forze per non dover redigere ciascuna il proprio rapporto sulla sicurezza. Si attendono i risultati di questi lavori prima di decidere come procedere.



Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.