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Fondo nazionale per il finanziamento di rifugi e offerte di sostegno successive per donne vittime di violenza

25.4706 · Postulato · 2025-12-18

Dipartimento dell'interno

La dichiarazione sull’intervento è disponibile

Wortlaut

Il Consiglio federale è invitato a valutare l’istituzione di un fondo di finanziamento nazionale per garantire il buon funzionamento delle case protette per donne vittime di violenza e delle offerte di protezione che le accompagnano. Il fondo dovrà:

  • fornire contributi di base ai Cantoni per coprire i costi della messa a disposizione di rifugi;

  • coinvolgere nel finanziamento solidale anche i Cantoni che non dispongono di case protette per donne vittime di violenza;

  • cofinanziare offerte di sostegno successive al soggiorno in una casa protetta, come alloggi transitori dotati di assistenza;

  • promuovere requisiti minimi relativi alla qualità, all’accessibilità e al coordinamento intercantonale.

Begründung

Le case protette per donne vittime di violenza costituiscono un elemento centrale nella protezione dalla violenza domestica e di genere. Benché la CDOS abbia elaborato raccomandazioni su un finanziamento di base, la loro attuazione non è vincolante. Il finanziamento di queste strutture non può essere lasciato in mano alla lotteria delle priorità cantonali. Un fondo nazionale permetterebbe di pianificare con sicurezza, compensare le disparità tra Cantoni e concretizzare il compito di protezione della Svizzera conformemente agli articoli 8 e 23 della Convenzione di Istanbul.

Antrag des Bundesrates

Respingere

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale condivide la preoccupazione dell’autrice del postulato: è necessario mettere a disposizione strutture d’accoglienza in tutti i Cantoni, per evitare uno squilibrio nelle prestazioni che devono essere fornite alle potenziali vittime. Tuttavia, l’attuazione dell’aiuto alle vittime e, in particolare, la messa a disposizione di alloggi d’emergenza (cfr. art. 14 della legge federale concernente l’aiuto alle vittime di reati, LAV; RS 312.5) sono di competenza dei Cantoni. Questi ultimi adottano misure per migliorare l’accesso agli alloggi d’emergenza e alle offerte di sostegno successive, nonché il loro finanziamento. Il miglioramento dell’offerta e dell’accesso agli alloggi d’emergenza è inoltre uno degli obiettivi perseguiti nel messaggio sulla modifica della LAV, che il Consiglio federale ha adottato il 22 ottobre 2025 (FF 2025 3332). Il progetto prevede l’obbligo, per i Cantoni, di mettere a disposizione alloggi d’emergenza e alloggi temporanei, tenendo conto dei bisogni particolari delle diverse categorie di vittime (art. 14b D-LAV). Nella sua riunione del novembre del 2025, anche la Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle opere sociali (CDOS) ha deciso di migliorare l’accesso agli alloggi protetti e di emergenza nell’ambito della lotta alla violenza domestica. L’assemblea plenaria della CDOS ha quindi definito tre priorità in materia (cfr. decisione della CDOS del 7 novembre 2025 disponibile in tedesco e francese su www.sodk.ch > Themen > Opferhilfe > Schutzunterkünfte). Il Consiglio federale ritiene che le preoccupazioni espresse siano prese in considerazione nell’ambito delle competenze cantonali e delle revisioni in corso. Parte dal presupposto che i Cantoni mettano a disposizione e gestiscano gli alloggi protetti necessari.

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

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