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25.4899 · Mozione · 2025-12-19

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

La dichiarazione sull’intervento è disponibile

Wortlaut

Visti gli articoli 9 e 37 della LAgr nonché l'ordinanza concernente l’estensione delle misure di solidarietà delle organizzazioni di categoria e delle organizzazioni di produttori (OOCOP), il Consiglio federale è incaricato di vincolare il conferimento dell’obbligatorietà generale secondo l’Interprofessione Latte (IP Latte)alle seguenti condizioni:esistenza di un contratto standard per la compravendita di latte in cui siano definiti i quantitativi dei singoli segmenti in kg e i prezzi per almeno tre mesi;volontarietà della fornitura di latte dei segmenti B e C.

Begründung

Per la Svizzera, Paese a vocazione pastorizia, è importante che su tutto il territorio vi siano aziende contadine dedite alla produzione lattiera che forniscano un contributo sostanziale alla sicurezza alimentare, a un sistema alimentare sostenibile e alla fertilità del suolo. I bassi prezzi alla produzione del latte spingono numerose aziende a cessare l’attività. Il mercato lattiero svizzero presenta problemi strutturali cronici, come dimostrano l'attuale riduzione del prezzo indicativo e la reintroduzione del latte del segmento C con effetto alla fine del 2025. Nel novembre 2025 il Consiglio federale ha riconfermato l’obbligatorietà generale del contratto standard per la compravendita di latte, della segmentazione e dei prezzi indicativi dell’IP Latte. Il contratto standard, che si basa sull'articolo 37 LAgr, è lo strumento principale per la gestione del mercato lattiero.Sebbene l'UFAG riconosca i problemi del mercato lattiero, l’obbligatorietà generale è stata sancita senza porre alcuna condizione. La situazione attuale palesa impietosamente che il contratto standard applicato finora non contribuisce alla risoluzione dei problemi.L'IP Latte ignora il Parlamento: nel 2019 e nel 2020 entrambe le Camere avevano accolto una mozione tesa a migliorare le condizioni del contratto standard dell'organizzazione di categoria, in particolare rendendo facoltativa la fornitura di latte a basso prezzo per il segmento B. L’IP Latte si era però rifiutata di attuare questa decisione. Eppure, la definizione per i singoli segmenti di un quantitativo in kg e di un prezzo per la durata di tre mesi, nonché la volontarietà della fornitura consentirebbero ai produttori di disporre della necessaria libertà imprenditoriale e migliorerebbero la sostenibilità economica, senza provocare un aumento dei prezzi dei latticini per i consumatori. Anziché continuare in modo irresponsabile sulla stessa strada, così facendo si darebbe una prospettiva alla produzione lattiera in Svizzera.

Antrag des Bundesrates

Respingere

Stellungnahme des Bundesrates

Ai sensi dell’articolo 37 della legge sull’agricoltura (LAgr; RS 910.1), l’elaborazione di un contratto standard per la compravendita di latte crudo spetta alle organizzazioni di categoria del settore lattiero. Nell’esecuzione di tale compito le organizzazioni sono autonome. Il legislatore ha stabilito all’articolo 37 capoverso 2 LAgr quali elementi devono essere obbligatoriamente contenuti nel contratto standard. Quest’ultimo deve prevedere una durata e una proroga contrattuale di almeno un anno e contenere almeno norme sui quantitativi, sui prezzi e sulle modalità di pagamento. Il Consiglio federale non può imporre ulteriori prescrizioni all’Interprofessione Latte (IP Latte) in merito a cosa deve disciplinare nel suo contratto standard o a cosa deve indicare come condizione per l’obbligatorietà generale. Il contratto standard rimane innanzitutto un contratto di diritto privato, pertanto non devono essere formulate disposizioni dettagliate da parte dello Stato sul suo contenuto.

Dopo che il Parlamento aveva accolto la mozione 19.3952 «Attendibilità del contratto standard dell’Interprofessione latte», l’IP Latte aveva esaminato possibili adeguamenti del proprio contratto standard per la compravendita di latte, decidendo, nel giugno 2021, di modificare il rispettivo regolamento; da allora, gli acquirenti di latte avrebbero dovuto comunicare a ciascun fornitore, entro il 20 del mese precedente, ovvero almeno 10 giorni prima di quanto precedentemente previsto, i prezzi e i quantitativi per i segmenti A e B per il mese successivo. Per la seconda fase di acquisto di latte, le condizioni avrebbero dovuto essere comunicate in franchi e kg, mentre per la prima fase di acquisto in franchi e kg o in percentuale (per segmento). Ciò aveva ulteriormente migliorato la pianificabilità e la trasparenza per i rivenditori di latte, in particolare per i produttori di latte.

Con quanto più anticipo gli acquirenti di latte dovessero fissare prezzi e quantitativi, tanto più terrebbero conto del rischio di fluttuazioni del mercato nei prezzi fissati anticipatamente: le prospettive di mercato positive, con prezzi del latte più elevati, verrebbero traslate sui produttori solo in un secondo tempo, mentre le prospettive di mercato negative verrebbero considerate immediatamente nei prezzi. Se gli acquirenti di latte dovessero comunicare i prezzi del latte con già tre mesi di anticipo, i prezzi risulterebbero quindi più bassi. Per questi motivi, i rappresentanti dei produttori di latte nell’IP Latte si sono espressi contro questo sistema effettivamente più stabile, ma più svantaggioso per i produttori.

Stabilire quantitativi fissi in kg nei singoli segmenti per tre mesi renderebbe più difficile riflettere le fluttuazioni naturali della produzione di latte e andrebbe piuttosto a detrimento dei produttori. Nel 2021, nell’ambito delle discussioni sull’attuazione della mozione 19.3952, l’IP Latte aveva rinunciato a fissare nel contratto standard per la compravendita di latte quantitativi e prezzi per i singoli segmenti per almeno tre mesi e quantitativi per i produttori in kg.

Il contratto standard dell’IP Latte garantisce che la fornitura di latte del segmento C avvenga su base volontaria per i produttori di latte. Con il latte del segmento B, gli addetti alla trasformazione del latte fabbricano prodotti con un valore aggiunto limitato e una maggiore intensità di concorrenza. La fornitura di latte del segmento B su base volontaria ridurrebbe la pianificabilità per gli addetti alla trasformazione del latte. A seconda del volume delle forniture di latte del segmento B, gli addetti alla trasformazione del latte fabbricherebbero sempre più prodotti nel segmento B con latte del segmento A. Ciò metterebbe sotto pressione anche il prezzo del latte del segmento A. La fornitura di latte nel segmento B su base volontaria comprometterebbe quindi la segmentazione. A suo tempo l’IP Latte aveva pertanto rinunciato a includere la volontarietà della fornitura di latte del segmento B nel contratto standard. La distinzione tra il latte del segmento A e quello del segmento B serve principalmente a migliorare la trasparenza per i produttori di latte sull’utilizzo dei quantitativi di latte consegnati.



Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.