25.499 · Iniziativa parlamentare · 2025-12-19
Parlamento
Assegnato alla commissione competente
Wortlaut
La creazione automatica di profili personali deve essere disciplinata in modo tale da vietare l’impiego di sistemi problematici e poco trasparenti sia per i privati che per il settore pubblico, se il loro funzionamento è determinato in misura sostanziale all’estero e non è soggetto al controllo giuridico svizzero.
Begründung
Lo sviluppo tecnologico odierno consente sia ai privati che agli enti statali di riunire dati provenienti dalle fonti più disparate e di ricavarne quadri situazionali e profili personali, senza alcuna trasparenza sulle fonti di dati e sugli algoritmi utilizzati e senza informarne le persone interessate. Palantir è una delle aziende più controverse in questo settore. È simile a una scatola nera e viene utilizzata in diversi Stati in contesti estremamente problematici.
L’utilizzo di tali sistemi, il cui funzionamento è determinato in misura sostanziale all’estero, dovrebbe per principio essere vietato a tutti i livelli dello Stato e anche ai privati.
Va considerato che una regolamentazione di questo tipo nella legge sulla protezione dei dati in particolare non disciplina l’eventuale utilizzo di tali sistemi da parte delle autorità cantonali. Occorre definire una base giuridica che assoggetti anche le autorità cantonali al divieto d’impiego di tali sistemi e che impedisca di giustificarne l’impiego mediante una legge cantonale.
Alla luce di quanto esposto si potrebbe ad esempio valutare l’inserimento di una disposizione nel Codice penale:
Art. 179 undecies CP
Chiunque crei, valuti, analizzi o colleghi profili della personalità mediante un sistema automatizzato il cui funzionamento è determinato in misura sostanziale all’estero e non ne informa in dettaglio la persona interessata, è punito con una pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria. È esclusa qualsiasi autorizzazione legale.
Nella seconda fase dell’iter dell’iniziativa parlamentare, la commissione competente dovrà decidere se eventuali altre possibilità di attuazione diverse dall’iscrizione nel CP possano rivelarsi più efficaci.
Il disciplinamento auspicato dall’autore dell’iniziativa non intende tuttavia vietare in linea di principio alle autorità di sicurezza di effettuare valutazioni automatiche segrete, a condizione che il sistema sia sviluppato in Svizzera, sia soggetto all’ordinamento giuridico svizzero e non violi altri limiti giuridici.