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Misure per contrastare i certificati medici compiacenti o incompleti a detrimento dei datori di lavoro e delle assicurazioni sociali

26.3002 · Mozione · 2026-01-09

Dipartimento dell'interno

Fine delle discussioni della Commissione del degli Stati

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di adottare tutte le misure adeguate per combattere efficacemente le pratiche fraudolente connesse con i certificati medici compiacenti nonché i certificati medici redatti con negligenza, inesatti o incompleti; l'obiettivo è di ridurre gli oneri ingiustificati a carico dei datori di lavoro e delle assicurazioni sociali e di promuovere un rapido reinserimento nei processi di lavoro. All’occorrenza sottopone al Parlamento le modifiche di legge necessarie.

Il Consiglio federale è inoltre incaricato di adeguare le basi giuridiche in modo tale da allentare in misura limitata il segreto professionale dei medici nei confronti dei datori di lavoro e delle autorità preposte all’aiuto sociale (revoca dell’obbligo del segreto professionale in relazione al posto di lavoro). I medici curanti devono essere tenuti fin dall'inizio a fornire, su richiesta, informazioni sulle limitazioni concrete connesse con lo stato di salute dei pazienti, nella misura in cui ciò sia necessario per adeguare il posto di lavoro o per il reinserimento professionale. Sono escluse le diagnosi e le anamnesi; è invece obbligatorio fornire informazioni relative alla capacità di svolgere attività concrete.

Una minoranza (Porchet, Crottaz, Funiciello, Gaillard Benoît, Gysi Barbara, Marti Samira, Piller Carrard, Weichelt) propone di respingere la mozione.

Begründung

Il postulato 22.3196 incaricava il Consiglio federale di analizzare quali misure potessero essere attuate per contrastare i certificati medici compiacenti e quelli falsificati, compresa una rilevazione statistica da effettuare presso i datori di lavoro. Invece di effettuare le analisi previste, il Consiglio federale si è limitato a organizzare due tavole rotonde, i cui risultati sono stati fortemente messi in discussione dai datori di lavoro. Gli abusi connessi con il rilascio di tali certificati causano costi considerevoli e minano la fiducia dei datori di lavoro e delle assicurazioni sociali, tanto che diversi Paesi limitrofi hanno già adottato contromisure efficaci. La presente mozione rinnova e precisa il mandato parlamentare attribuendo un chiaro mandato che comprende anche i possibili adeguamenti legislativi.

Nella pratica, il rigido obbligo del segreto medico fa sì che né i datori di lavoro né le autorità preposte all’aiuto sociale siano a conoscenza delle limitazioni concrete rilevanti per l’attività lavorativa. Ciò impedisce di effettuare gli opportuni adeguamenti sul posto di lavoro e di organizzare un reinserimento più rapido, ma anche di valutare in modo adeguato le capacità lavorative, con conseguenti ripercussioni negative sia per le persone interessate che per i servizi sociali. Un allentamento mirato e proporzionato dell’obbligo del segreto medico – con l'esplicita esclusione di diagnosi e anamnesi – contribuirebbe quindi alla sicurezza sul posto di lavoro, al reinserimento professionale e a sgravare le assicurazioni sociali.

Antrag des Bundesrates

Respingere

Stellungnahme des Bundesrates

Nel suo rapporto dell’ottobre del 2025 in adempimento del postulato Nantermod 22.3196 «Quali misure per contrastare i certificati medici compiacenti?», il Consiglio federale ha dichiarato che i certificati medici attestanti un’incapacità lavorativa per motivi di salute non hanno carattere assoluto. Nel quadro delle basi legali vigenti, i datori di lavori hanno già la possibilità di adottare misure per contrastare in modo efficace i certificati medici falsi, indipendentemente dal fatto che siano stati rilasciati intenzionalmente (certificati medici compiacenti) o per negligenza. Inoltre, un datore di lavoro può esigere che i suoi dipendenti presentino un certificato medico già dal primo giorno di assenza. Il valore aggiunto di questa misura deve tuttavia essere valutato caso per caso rispetto all’onere amministrativo connesso. Il Consiglio federale attribuisce grande importanza alla riduzione del carico amministrativo dei medici nel contesto della carenza di personale qualificato. Se dubita della correttezza di un certificato medico, il datore di lavoro può chiedere che sia rilasciato un certificato (supplementare) da un medico di fiducia. Se sospetta che sia stato presentato intenzionalmente un certificato medico falso (compiacente), può intraprendere ulteriori azioni. Per i medici che agiscono intenzionalmente, oltre alle misure deontologiche, possono essere prese in considerazione anche misure penali e disciplinari. Le misure disciplinari e deontologiche possono essere applicate anche in caso di negligenza, ad esempio se un medico viola il proprio dovere di diligenza. Per i dipendenti che presentano intenzionalmente certificati medici falsi possono essere rilevanti anche aspetti penali. Il ripristino della punibilità per negligenza in caso di rilascio di certificati medici falsi per negligenza, così come richiesto dalla mozione, non apporterebbe alcun valore aggiunto rispetto al diritto vigente. La punibilità per negligenza è stata stralciata dal Codice penale (CP; RS 311.0) nel luglio del 2023, tra l’altro a causa del conflitto di lealtà in cui si trovano i medici per via del rapporto particolare che hanno con i loro pazienti. Lo stralcio è stato motivato anche dal fatto che il reato di cui all’articolo 318 CP costituisce una fattispecie privilegiata rispetto alla falsità in documenti (art. 251 CP) e non sembrava coerente punire la negligenza nel caso della fattispecie privilegiata, ma non nel caso della falsità in documenti. Il Consiglio federale è dell’avviso che sarebbe incoerente reinserire nel CP quest’incongruenza poco dopo la sua eliminazione. Secondo la statistica delle condanne penali, tra il 1984 e il 2024 sono state pronunciate soltanto 68 sentenze di condanna contro adulti in applicazione dell’articolo 318 CP, ovvero una media di 1,66 condanne all’anno. Il Consiglio federale non ritiene opportuno nemmeno allentare l’obbligo del segreto medico, poiché i medici sono già autorizzati a fornire indicazioni sulla capacità lavorativa dei dipendenti (parzialmente) non idonei al lavoro, nella misura in cui sia ritenuto utile per il loro reinserimento nei processi di lavoro. Un datore di lavoro può dunque richiedere, con il consenso del dipendente in questione, un certificato medico dettagliato che, sulla base della descrizione del posto di lavoro, illustri le attività che il dipendente può continuare a svolgere. In questo contesto si rimanda al profilo reWork (https://rework.compasso.ch/it/), sviluppato dall’Unione svizzera degli imprenditori e da Compasso. Secondo il diritto in materia di assicurazioni sociali, gli assicurati sono già oggi tenuti ad autorizzare tutte le persone e i servizi interessati, segnatamente i medici, a fornire i documenti e le informazioni necessari per accertare il diritto alle prestazioni (art. 28 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali [RS 830.1], nonché art. 6a della legge federale sull’assicurazione per l’invalidità [RS 831.20]). I medici autorizzati sono quindi tenuti a fornire informazioni veritiere alle assicurazioni sociali. Come esposto nel rapporto summenzionato in adempimento del postulato 22.3196, il Consiglio federale ritiene che attualmente non sussista la necessità di intervenire a livello legislativo. Le richieste avanzate nella mozione possono già essere adempiute nell’ambito del diritto vigente.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

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