26.3047 · Mozione · 2026-03-04
Dipartimento di giustizia e polizia
La dichiarazione sull’intervento è disponibile
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di elaborare le basi legali che vietino ai dipendenti dello Stato di indossare, nell’esercizio della loro attività ufficiale, copricapi vistosi (in particolare il velo che copre il capo secondo la tradizione islamica). Le eccezioni si fondano sugli articoli 10a Cost. e 2 LDDV. La normativa si applica ai collaboratori delle autorità e istituzioni statali finanziate integralmente o prevalentemente con fondi pubblici o che esercitano compiti di sovranità statale (p. es. insegnanti, corpi di polizia, amministrazioni).
Begründung
La Svizzera è uno Stato di diritto liberale e democratico in cui il settore dell’istruzione pubblica è disciplinato a livello cantonale. Il velo indossato in una funzione istituzionale mette in luce il conflitto esistente tra due valori fondamentali di rango costituzionale: la libertà religiosa e la parità tra uomo e donna. Il divieto del velo è compatibile con la libertà religiosa in quanto rafforza la neutralità religiosa dello Stato, in particolare il principio di neutralità della scuola, e si fonda su motivi antidiscriminatori. Resteranno ammessi simboli religiosi tradizionali discreti che non compromettono la percezione della neutralità politica o religiosa dello Stato, quali il crocifisso o la kippa ebraica. Le basi e le disposizioni relative al divieto di indossare il velo chiaramente definito per i dipendenti dello Stato nell’esercizio della loro attività ufficiale (amministrativa, scolastica, professionale) richiedono un disciplinamento nazionale che abbia la stessa validità in tutti i Cantoni. Ciò garantisce chiarezza, previene conflitti di matrice religiosa e rafforza la convivenza pacifica nella nostra società.
Antrag des Bundesrates
Respingere
Stellungnahme des Bundesrates
Un divieto specifico, per il personale dello Stato, di indossare il velo ma non altri simboli religiosi sarebbe problematico sul piano costituzionale: una distinzione di questo tipo potrebbe essere ritenuta discriminatoria e contraria al principio dell’uguaglianza (art. 8 della Costituzione federale [Cost.; RS 101]). Sarebbe problematico pure riguardo alla libertà di religione garantita dall’articolo 15 Cost. e dall’articolo 9 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (in combinato disposto con l’art. 14 Cost.), in quanto lo Stato non deve privilegiare determinati simboli religiosi rispetto ad altri. Inoltre, il divieto di un simbolo religioso che riguarda solo le donne potrebbe essere visto come una discriminazione diretta nell’assunzione secondo la legge federale sulla parità dei sessi (LPar; RS 151.1). Nel rapporto «Port du voile par les enfants dans les écoles publiques» in adempimento del postulato Binder-Keller 22.4559, il Consiglio federale ha già avuto l’occasione di sottolineare che sarebbe riduttivo presumere che il fatto di indossare il velo debba necessariamente costituire un segno di oppressione; il suo significato dipende piuttosto dalle circostanze concrete e dalla persona che lo indossa. Il Tribunale federale ha per contro ritenuto ammissibile il divieto di simboli religiosi per garantire la neutralità dello Stato (TF 2C_546/2018 nel Cantone di Basilea Città; TF 2C_87/2023; DTF 148 I 160 e DTF 123 I 296 nel Cantone di Ginevra). La giurisprudenza del Tribunale federale tende quindi a un approccio differenziato fondato sulle funzioni esercitate e il contesto. L’obbligo di neutralità dello Stato può giustificare un divieto di indossare in maniera visibile simboli religiosi per le persone che assumono funzioni sovrane o che rappresentano lo Stato, in particolare gli insegnanti (DTF 123 I 296, 305 segg.) e i magistrati (TF 2C_546/2018), se rispetta strettamente il principio di proporzionalità. Per contro, un divieto generalizzato applicabile a tutto il personale della funzione pubblica appare difficilmente conciliabile con il diritto vigente, in quanto le attività statali non implicano tutte il medesimo grado di neutralità. In qualità di datore di lavoro, la Confederazione provvede a promuovere la diversità in seno all’Amministrazione federale (https://www.epa.admin.ch > Temi > Diversità del personale). Tuttavia, a seconda della funzione esercitata il porto di simboli religiosi può essere soggetto a restrizioni, ad esempio se ostacola il processo lavorativo oppure causa problemi di sicurezza o di igiene. La Confederazione non ha la competenza di legiferare riguardo al personale della funzione pubblica cantonale e comunale. Come constatato dal Tribunale federale (DTF 148 I 160), i Cantoni dispongono di contesti storici differenti in materia di relazioni tra Stato e religioni. In uno Stato caratterizzato dal federalismo, l’autonomia dei Cantoni (art. 72 cpv. 1 Cost.) contribuisce a mantenere l’equilibrio istituzionale e permette di rispettare le loro tradizioni nonché la loro concezione delle relazioni tra Stato e comunità religiose.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.