Fondi pubblici e industria del tabacco nelle nostre scuole universitarie. Quali sono i limiti dei partenariati accademici?
26.3081 · Interpellanza · 2026-03-10
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
La dichiarazione sull’intervento è disponibile
Wortlaut
A seguito della recente pubblicazione di un rapporto di OxySuisse nel quadro del progetto Transparency and Truth, rapporto nel quale si mette in risalto il legame preoccupante tra l’industria del tabacco e numerose scuole universitarie svizzere, invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:
Ritiene accettabile la collaborazione tra istituti che ricevono fondi pubblici e un’industria responsabile di una quota significativa della mortalità svizzera che potrebbe essere evitata?
Condivide la preoccupazione riguardo al rischio di influenza dell’industria del tabacco sulla ricerca accademica svizzera?
Prevede di introdurre regole nazionali vincolanti che vietino o limitino fortemente questi partenariati, come già avviene in determinai codici etici internazionali?
Quali misure concrete prevede per garantire la trasparenza completa dei contratti tra le scuole universitarie e l’industria del tabacco?
Begründung
Le rivelazioni del rapporto sopracitato arrivano dopo che il Parlamento ha attuato l’iniziativa popolare «Giovani senza tabacco» (giugno 2025), al termine di dibattiti segnati dall’influenza persistente della lobby del tabacco. Stando al rapporto, dei 31 istituti interrogati 16 hanno o hanno avuto collaborazioni con l’industria del tabacco dal 2019. Alcuni istituti si sono rifiutati di trasmettere i contratti richiesti, contravvenendo così alle leggi sulla trasparenza. In un caso concernente la Svizzera francese molto mediatizzato, una scuola universitaria sostenuta con diverse decine di milioni di franchi di soldi pubblici ha contestato, fino ad adire le vie legali, l’obbligo di rendere accessibili tali informazioni.L’industria del tabacco è responsabile del 14 per cento circa dei decessi in Svizzera (9500 all’anno): non è quindi possibile considerarla un partner economico uguale agli altri. La sua lunga strumentalizzazione della ricerca scientifica per seminare dubbi, ritardare la regolamentazione e difendere i suoi interessi commerciali è documentata a livello internazionale.Quanto detto fa sorgere grandi interrogativi circa la coerenza delle nostre politiche pubbliche: è possibile conciliare gli obiettivi costituzionali di protezione dei giovani e di promozione della salute con partenariati accademici che potrebbero legittimare scientificamente un’industria i cui prodotti causano malattie gravi, croniche ma soprattutto evitabili?
Stellungnahme des Bundesrates
La prevenzione del tabagismo riveste grande importanza per il Consiglio federale. Uno degli obiettivi della legge sui prodotti del tabacco (RS 818.32) è la riduzione del consumo di prodotti del tabacco e di sigarette elettroniche.1. Le scuole universitarie sono istituti di diritto pubblico con personalità giuridica. La libertà della ricerca e dell’insegnamento e l’autonomia delle scuole universitarie sono garantiti dalla Costituzione (art. 20 e art. 63a Cost., RS 101). La stipula di contratti con i partner di ricerca è quindi di competenza delle scuole universitarie. In generale si constata che la cooperazione con i privati fornisce importanti input per la ricerca e l’innovazione. L’acquisizione di fondi di terzi definita nella legge federale sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (RS 414.20) rappresenta un criterio importante per il finanziamento.2. In quanto istituti di diritto pubblico le scuole universitarie sono oggetto di vigilanza politica e finanziaria e, in osservanza dei relativi regolamenti, fanno puntualmente rapporto agli organi di vigilanza dei loro enti responsabili. In caso di collaborazione scientifica con terzi sottopongono le fonti di finanziamento ad analisi di rischio mirate, in particolare per quanto riguarda la garanzia della libertà dell’insegnamento e della ricerca e la garanzia dell’autonomia, la conformità alla strategia, l’impatto sulla reputazione, la trasparenza e la possibilità di rendere pubbliche le fonti di finanziamento e gli accordi contrattuali (v. anche 4).3. La consapevolezza dell’integrità scientifica è notevolmente aumentata. A seguito di una presa di posizione della Conferenza delle Rettrici e dei Rettori delle scuole universitarie svizzere (swissuniversities) sull’impiego di fondi di privati presso le scuole universitarie (2016), le Accademie svizzere delle scienze hanno pubblicato il Codice di condotta sull’integrità scientifica (2021). Da quest’anno è in funzione il Centro svizzero di competenza per l’integrità scientifica, istituito dalla Conferenza svizzera delle scuole universitarie, come centro nazionale di notifica e consulenza. Per garantire la parità di trattamento, il Consiglio federale non prevede misure legislative che restringano la cooperazione con singoli rami.4. La trasparenza e la possibilità di divulgazione sono elementi importanti dell’integrità scientifica disciplinati nella legge federale sul principio di trasparenza dell’amministrazione (RS 152.3) e nelle leggi cantonali sulla trasparenza. In singoli casi, la trasparenza può anche essere richiesta dinanzi a un’istanza giudiziaria. Il Consiglio federale non intravede alcuna necessità di intervenire ulteriormente, ma continuerà a seguire la questione.