Banche online estere e parità di trattamento. La Svizzera intende intervenire contro una concorrenza regolatoria asimmetrica?
26.3093 · Interpellanza · 2026-03-11
Dipartimento delle Finanze
La dichiarazione sull’intervento è disponibile
Wortlaut
Negli ultimi anni operatori digitali esteri come Revolut hanno rafforzato la loro presenza sul mercato svizzero. Tali attori non si limitano più a offrire mezzi di pagamento, ma propongono ormai una gamma ampia di servizi finanziari, inclusi cambi, custodia, investimenti e altre prestazioni assimilabili a quelle bancarie.
Essi acquisiscono clientela in Svizzera tramite canali digitali, pur senza essere sempre assoggettati allo stesso quadro normativo e prudenziale imposto agli istituti svizzeri. Ciò solleva interrogativi sia in termini di tutela della clientela, sia sotto il profilo della parità di trattamento concorrenziale.
La situazione è particolarmente delicata nelle regioni di frontiera, dove gli operatori svizzeri del settore finanziario incontrano spesso restrizioni o ostacoli per accedere ai mercati dei Paesi vicini, mentre fornitori digitali esteri possono rivolgersi con relativa facilità al pubblico svizzero.
Chiedo quindi al Consiglio federale:
Come valuta il fatto che alcune banche online estere, inizialmente attive soprattutto nei pagamenti, si siano trasformate in fornitori di servizi finanziari a 360 gradi che acquisiscono clientela in Svizzera?
Ritiene che il quadro giuridico attuale garantisca una sufficiente parità di trattamento tra operatori svizzeri e operatori esteri attivi digitalmente sul mercato svizzero?
Come valuta, sotto il profilo della reciprocità, il fatto che operatori svizzeri incontrino limiti nei Paesi vicini, mentre banche online estere possono penetrare il mercato svizzero con minori vincoli?
Ritiene opportuno valutare di precisare o adeguare la normativa quando un operatore estero si rivolge attivamente al mercato svizzero e offre, oltre ai pagamenti, anche investimenti o altri servizi finanziari?
Non si ritiene di fare una valutazione per intervenire a normare queste realtà, in ossequio alla parità di trattamento, alla tutela della clientela e alla credibilità della piazza finanziaria svizzera?
Stellungnahme des Bundesrates
AAd domande 1, 2, 4, 5: rispetto alle norme degli altri Paesi, le disposizioni del diritto svizzero che disciplinano l’attività transfrontaliera dei fornitori esteri di servizi finanziari sono piuttosto liberali, anche per quanto attiene al settore bancario. Di norma, la legislazione svizzera impone alle banche estere un obbligo di autorizzazione e di istituire una succursale solo se occupano persone, che, in nome dell’istituto finanziario estero interessato, a titolo professionale e permanente, in Svizzera o dalla Svizzera, concludono affari, tengono conti clienti o impegnano l’istituto giuridicamente oppure sono attive in altro modo. Ciononostante, i fornitori di servizi finanziari che forniscono attivamente servizi di consulenza in investimenti a livello transfrontaliero dall’estero devono osservare le norme di comportamento sancite dalla legge del 15 giugno 2018 sui servizi finanziari (LSerFi; RS 950.1). Il Consiglio federale ha esaminato a più riprese la possibilità di limitare l’accesso al mercato e stabilito misure di protezione mirate. Pertanto, al momento non ritiene sia necessario ricorrere ad altri provvedimenti simili, né sotto il profilo della stabilità, dell’integrità e della protezione dei clienti né per quanto attiene al funzionamento dei mercati. Tuttavia, nel rapporto «Finanza digitale: settori di attività 2022+», l’Esecutivo ha dichiarato che la digitalizzazione solleva nuove questioni in merito all’accesso al mercato e alla parità di trattamento. Il Consiglio federale segue tali sviluppi e, per i progetti normativi in corso, valuta se e in che misura prevedere eventuali adeguamenti. Ad domanda 3: l’accesso aperto al mercato rafforza la concorrenzialità della piazza finanziaria svizzera ed è nell’interesse delle imprese svizzere e dei privati che ricorrono ai servizi finanziari. Per favorire un’equa concorrenza e un funzionamento efficiente dei mercati è auspicabile che anche le altre giurisdizioni rendano i propri mercati accessibili. Di conseguenza, il Consiglio federale si adopera per assicurare un accesso al mercato possibilmente libero, in particolare nei confronti dell’Unione europea e degli Stati confinanti. Eventuali restrizioni a livello nazionale sarebbero in contrasto con tali sforzi intrapresi dall’Esecutivo.