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94.3040 · Interpellanza urgente · 1994-02-28

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Le misure provvisionali comunicate ai Cantoni lo scorso 22 febbraio da parte dell'Ufficio federale delle strade hanno comprensibilmente provocato sconcerto.

In generale, non solo a livello popolare, la misura è stata letta come forma di ritorsione da parte dell'autorità politica federale.

Tale reazione non può mancare di preoccupare, perché destinata ad accrescere le tensioni già presenti nel Paese e la sfiducia nell'autorità federale.

Sono dell'opinione che già con un esame più puntuale, da parte del Dipartimento competente, dei singoli tronchi stradali oggetto della decisione di sospensione sarà possibile abrogare il provvedimento per un certo numero di essi.

La necessità e l'opportunità di un tale esame appare evidente, ad esempio, alla luce della realtà dei tronchi stradali colpiti in Ticino dalle misure provvisionali.

Ciò premesso chiedo al Consiglio federale:

- entro quando intende operare la verifica suddetta?;

- se non ritiene di dover definire l'applicazione del cappoverso 3 del nuovo articolo costituzionale 36sexies con l'adozione di un decreto federale urgente, che permetterebbe di meglio considerare gli aspetti urgenti legati alla soluzione di problemi di mobilità, ambientali e di natura economica?

Stellungnahme des Bundesrates

In generale

Durante la campagna in vista della votazione sull'iniziativa per la protezione della regione alpina dal traffico di transito, il Consiglio federale ha evidenziato chiaramente i problemi di portata nazionale e internazionale che sarebbero scaturiti dall'accettazione dell'iniziativa popolare. Il popolo ha deciso di accoglierla. Come dimostrano le reazioni all'estero e all'interno del Paese, i timori del Consiglio federale erano fondati. Agli argomenti di economia regionale e di politica europea, popolo e Cantoni hanno preferito argomenti di politica ambientale.

Ovviamente, la decisione popolare va accettata e il Consiglio federale farà di tutto per fronteggiare le difficoltà nel modo più rapido, innovativo ed efficiente possibile. Tuttavia, non ci si può aspettare che vi siano rimedi infallibili per i problemi connessi all'accettazione dell'iniziativa, che permettano di risolvere tutte le questioni in modo soddisfacente e il più rapidamente possibile. E' necessario infatti un accurato lavoro concettuale, sia per esaminare e sviluppare le basi della problematica, sia per condurre i negoziati con l'estero. In alcuni settori, la politica dei trasporti necessita di un nuovo orientamento. Non si possono precipitare le cose.

Dal punto di vista della politica nazionale l'accento è posto sull'articolo 36sexies capoverso 3 della Costituzione federale, entro in vigore con l'accettazione dell'iniziativa. Il Consiglio federale e l'amministrazione sono tenuti ad applicare tempestivamente le disposizioni previste dal suddetto articolo costituzionale. Durante la campagna, il Consiglio federale aveva evidenziato che nozioni come "capacità delle strade di transito", "regione alpina", "aumentare la capacità", "strade di circonvallazione" e "strade di transito" (cpv. 3) non erano chiaramente definite. Proprio la loro applicazione pratica presenta, tra l'altro, alcune difficoltà d'interpretazione: il capoverso 3 non specifica infatti se l'articolo costituzionale si applica unicamente al traffico merci di transito o al traffico viaggiatori transfrontaliero. Inoltre, il divieto di potenziamento è valido per tutte le strade della regione alpina, nella misura in cui possono servire al traffico merci o al traffico viaggiatori di transito (Spiegazioni del Consiglio federale, p. 14).

Occorre pertanto, per prima cosa, definire queste nozioni e chiarire quali sono le ripercussioni concrete dell'articolo costituzionale. Per l'interpretazione si applicano, secondo il Tribunale federale, i principi interpretativi riconosciuti. La volontà soggettiva dei promotori dell'iniziativa non è determinante o, perlomeno, non è l'unico fattore determinante.

Da un canto, le autorità federali devono garantire l'uguaglianza di trattamento a tutte le regioni alpine. Dall'altro, la popolazione mette a disposizione dello Stato mezzi finanziari tra cui figurano i proventi dei dazi sui carburanti. Questi ultimi vanno utilizzati con accuratezza e precauzione. Bisogna evitare ulteriori investimenti nella pianificazione di progetti che, probabilmente, non potranno essere realizzati giusta l'articolo 36sexies capoverso 3 della costituzione.

Per i motivi esposti sopra è stato necessario adottare una misura immediata, ossia il blocco della pianificazione e della progettazione dei progetti di costruzione stradale nella regione alpina. Qusta misura ha carattere preventivo, fino a quando non saranno elaborate le disposizioni d'esecuzione. Bisogna evitare di creare un fatto compiuto che potrebbe impedire l'analisi obiettiva della situazione. Il dibattito politico può dunque iniziare. tuttavia, dovrà ispirarsi al nuovo articolo costituzionale senza per questo trascurare l'importanza che una rete stradale opportunamente potenziata assume per determinate regioni alpine.

Per quanto concerne la politica estera, il Consiglio federale era cosciente che l'Unione europea avrebbe integrato il risultato della votazione svizzera nelle riflessioni in materia di politica dei trasporti. In parte, le reazioni sono state dure. Tuttavia, molteplici interessi comuni giustificano l'avvio rapido di negoziati bilaterali, come già dellineato nell'accordo sul traffico di transito.

L'iniziativa non ha come conseguenza di bloccare in Svizzera il traffico merci europeo in transito attraverso le Alpi. Tuttavia, al Consiglio federale è stato conferito l'incarico di mettere a disposizione nei prossimi dieci anni le capacità ferroviarie necessarie. Nel quadro della valutazione del progetto di massima NTFA, il Consiglio federale deciderà lo scadenzario e le tappe dei lavori in modo tale da permettere il trasbordo di merci dalla strada alla rotaia. In tal modo, sarà a disposizione in Europa, entro breve, un'infrastruttura ferroviaria moderna in grado di far fronte al traffico merci di transito.

Nel concretare la decisione popolare, il Consiglio federale si adopererà per rispettare gli impegni assunti a livello internazionale, evitando di dar luogo a discriminazioni. Inoltre, il Consiglio federale farà il possibile per dare ai nostri partner europei i necessari chiarimenti.

Risposta alle singole domande

1. Il Consiglio federale è disposto a collaborare alla rapida elaborazione di una legge d'applicazione che permetta di chiarire al più presto su quale tratte sarà possibile levare il blocco della pianificazione e della progettazione. Il DFTCE ha istituito un gruppo di lavoro interdipartimentale incaricato di definire i margine d'interpretazione del testo dell'articolo 36sexies capoverso 3.

2. Rimane tuttavia aperta la questione della forma e del contenuto della legge d'applicazione, se si considerano in particolare gli interventi parlamentari controversi che sono stati presentati (iniziativa e mozioni concernenti o meno la N 9).

Non è tuttavia possibile esonerare singoli progetti dalle misure decise, che si applicano anche alla strada del Cantone Ticino. I direttori dei servizi cantonali competenti per la costruzione di strade sono stati informati che sarà possibile continuare singoli progetti di minor importanza dopo aver preso contatto con l'Ufficio federale delle strade. In tal modo sarà possibile risolvere velocemente alcuni dei problemi sollevati.