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94.3574 · Mozione · 1994-12-16

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è invitato a rivedere l'articolo 16 capoverso 3 della legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati e ad abrogare il termine di perenzione di due anni per l'inoltro delle domande di indennizzo e di riparazione morale.

Begründung

Le condizioni per la richiesta di indennizzo o di riparazione morale sono chiaramente definite nella legge concernente l'aiuto alle vittime di reati. E'escluso qualsiasi abuso. Un breve termine di perenzione di due anni non è però materialmente giustificato. Donne e bambini sfruttati sessualmente hanno sovente bisogno di anni prima di poter rompere il silenzio. Con l'attuale disciplinamento previsto dall'articolo 16 capoverso 3 della LAV, essi non hanno nessuna possibilità di far valere richieste di indennizzo o di riparazione morale. Abolendo il termine di perenzione si tiene conto della situazione delle vittime di delitti a sfondo sessuale e si migliora il sostegno a loro favore.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

Diverse ragioni giustificano l'inoltro il piú rapido possibile della domanda di indennizzo o di riparazione morale. Col trascorrere del tempo diventa infatti sempre piú difficile accertare gli eventi determinanti ed esaminare se fino a che punto questi ultimi siano causa del danno. Inoltre esiste il pericolo che le richieste di risarcimento del danno da parte della vittima nei confronti dell'autore del danno o di assicurazioni sociali o private cadano in prescrizione e di conseguenza il Cantone, nel quale è stato compiuto il reato, si trovi ad essere il solo obbligato alla prestazione, senza avere diritto di regresso verso l'autore del danno o altri terzi obbligati alla prestazione. In tal modo viene compromessa l'intenzione del legislatore di prevedere un'indennità da parte dello Stato soltanto se nessun altro servizio può versare un indennizzo (art. 14 della legge federale del 4 ottobre 1991 concernente l'aiuto alle vittime di reati [LAV; RS 312.5]). Anche la vittima ha senz'altro interesse a inoltrare rapidamente domanda di indennizzo, poiché, di solito, si ha bisogno di un aiuto finanziario soprattutto nel periodo che segue immediatamente il reato, nell'attesa di prestazioni fornite da altri terzi. La vittima può inoltre richiedere il sostegno dei consultori / cfr. anche FF 1983 III 720 segg., 1990 II 724 e 740). Un'abrogazione completa del termine di perenzione giusta l'articolo 16 capoverso 3 LAV è quindi praticamente non auspicabile.

In determinate situazioni però la vittima potrebbe essere impedita di agire tempestivamente, ad esempio nei casi in cui ha un rapporto di dipendenza dall'autore del reato (rapporto filiale, matrimoniale, lavorativo) o in cui, in ragione della natura del reato, sorgono forti inibizioni psichiche che impediscono un'azione rapida, come nel caso di atti sessuali. In tali frangenti potrebbe essere adeguato un disciplinamento piú flessibile del termine di perenzione. Tuttavia l'abrogazione del termine di perenzione non è la sola soluzione e neppure necessariamente la piú adatta. Sarebbe anche possibile, per esempio, far decorrere il termine soltanto dal momento in cui finisce il rapporto di dipendenza. Partendo dal fatto che la legge concernente la protezione delle vittime contiene prescrizioni minime, il Cantone di Zurigo ha previsto nella propria legge d'introduzione una simile disposizione.

Inoltre la legge federale concernente l'aiuto alle vittime è entrata in vigore soltanto il 1 gennaio 1993. Il Consiglio federale vorrebbe quindi dapprima vederla alla prova dei fatti, prima di sottoporre modifiche al Parlamento.

Dichiarazione del Consiglio federale

Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.

Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.

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