96.1011 · Interrogazione ordinaria · 1996-03-13
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
Le centrali telefoniche private di certi alberghi possono essere equipaggiate di un dispositivo accessorio, che permette di stampare il numero di telefono dei destinatari delle chiamate telefoniche in uscita, nonché data, ora e durata delle conversazioni.
Il gestore di un albergo che disponga di un'installazione di questo genere riveste posizione di terzo nei confronti dell'Azienda della PTT. Egli non fornisce nessun servizio di telecomunicazioni (servizio di base o servizi aggiunti) a tenore dell'articolo 3 lettere f e g della legge sulle telecomunicazioni (LTC); non è incaricato d'assicurare un servizio di telecomunicazioni ai sensi degli articoli 15 di tale legge e 38 dell'ordinanza e, a tale titolo, costretto a rispettare il segreto delle telecomunicazioni.
L'articolo 36 capoverso 4 Cost. che garantisce il segreto postale e, di conseguenza, quello delle telecomunicazioni, non ha in principio effetti nei rapporti tra le persone private, fatta eccezione del caso speciale del servizio di telecomunicazioni fornito da terze persone. Esso costituisce un elemento di protezione della personalità, vale a dire del diritto costituzionale alla libertà individuale, ma nella forma di un diritto costituzionale specifico, ed è diretto sia contro gli organi dell'Azienda delle telecomunicazioni sia contro tutti gli organi della collettività pubblica.
Malgrado la diversità delle leggi di procedura penale cantonali in vigore nel nostro Paese, l'attività della polizia fuori di una procedura penale risponde in principio ovunque alle stesse norme essenziali: la polizia può esercitare misure di coercizione sia, come nel caso di cui si tratta nella presente evenienza, esigere documenti relativi a un privato soltanto se vi sia pericolo nella mora. Vale a dire che al di fuori di situazioni d'urgenza, l'albergatore non è tenuto a rimettere alla polizia che glielo richieda, i rilevamenti concernenti i colloqui telefonici dei clienti; ove però agisca spontaneamente in questo senso, non si rende colpevole di violazione del segreto delle telecomunicazioni, come tale non è il caso neppure per l'agente di polizia che richieda informazioni.
Resta tuttavia da osservare che le misure di polizia soggiacciono ai principi costituzionali del rispetto della garanzia della libertà individuale, della legalità, dell'interesse pubblico e della proporzionalità. Occorre altresì distinguere tra la polizia che agisce nell'ambito di un'indagine preliminare o per assicurare il mantenimento della sicurezza o dell'ordine pubblico. Nessuna legge di procedura penale cantonale o federale autorizza però esplicitamente la polizia giudiziaria a esigere dati personali, quali rilevamenti telefonici, nell'ambito di un'indagine preliminare; durante l'istruzione, siffatti atti d'indagine sono di competenza del giudice e sono disciplinati dalle leggi di procedura: il giudice può esigere e sequestrare i rilevamenti telefonici e può anche, ad esclusione della polizia, chiedere per scritto tali informazioni all'Azienda delle PTT, conformemente all'articolo 16 LTC.
La questione potrebbe anche essere considerata nell'ottica della legge federale sulla protezione dei dati. Vi è violazione della personalità a tenore dell'articolo 12 della legge, se i dati siano comunicati contro la volontà esplicita della persona interessata o qualora si tratti di dati sensibili. I rilevamenti Telecom non sono dati sensibili a tenore dell'articolo 3 lettera c della legge. Si potrebbe per contro immaginare che il cliente dell'albergo si opponga formalmente, già in partenza, alla comunicazione di tali dati. L'albergatore potrebbe allora far valere che il sequestro da parte della polizia costituisce per lui un motivo giustificativo.
La questione sollevata dall'interpellante merita un esame più approfondito, che sarà eseguito nel quadro della revisione della legge sulle telecomunicazioni nonché dei lavori volti all'unificazione della procedura penale, ai quali procede attualmente una commissione peritale. Si tratterà essenzialmente di risolvere la questione, se una base legale esplicita debba essere creata per permettere agli organi di polizia d'accedere ai rilevamenti telefonici nelle condizioni qui descritte.