Lexipedia

96.1098 · Interrogazione ordinaria · 1996-10-03

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Domanda 1

Come già indicato nella risposta all'interrogazione ordinaria del 21 giugno 1996 di Müller Erich, sia la Cablecom, di cui la Telecom PTT possiede un terzo delle azioni, sia la Rediffusion sono società anonime di diritto private. Il Consiglio federale non ha il diritto di assoggettare operazioni di rilevamento di aziende private alla sua approvazione.

Secondo il diritto vigente le Telecom PTT detengono il monopolio nei settori reti e telefonia. Altre prestazioni come la trasmissione dei dati, i terminali ecc. devono essere fomite in condizioni di concorrenza. Per legge vi è una distinzione tra i servizi soggetti alla concorrenza e i servizi di monopolio; a queste condizioni è impensabile che gli utili della Telecom PTT provengano unicamente dai servizi soggetti alla concorrenza. Dal rapporto di gestione 1995 delle PTT si deduce che il profitto lordo della Telecom PTT l'anno scorso ammontava a 4'182 miliardi di franchi. Circa un quarto di tale somma deriva da prestazioni che le PTT forniscono a condizioni di mercato. Sulla scorta delle disposizioni legali in vigore è inevitabile che non solo le partecipazioni ma anche gli investimenti siano finanziati con gli utili provenienti da prestazioni di monopolio.

Domanda 2

Il Consiglio federale non sa come si sono svolte le trattative tra la venditrice ed altri enti interessati all'acquisto e quali erano le offerte in gioco.

Domande 3-6

Nel messaggio del 10 giugno 1996 concernente la revisione della legge sulle telecomunicazioni il Consiglio federale ha espresso la. ferma volontà di liberalizzare il settore delle telecomunicazioni di pari passo con l'Ue. I monopoli tuttora esistenti dovranno cadere e il mercato dovrà essere accessibile a tutti gli operatori interessati. Una commissione indipendente si incaricherà del rilascio delle concessioni e in particolare farà sì che le imprese di telecomunicazioni dominanti sul mercato permettano l'interconnessione agli altri operatori senza discriminazioni.

Come indicato poc'anzi, le operazioni di rilevamento di aziende private non sono soggette all'approvazione del Consiglio federale. D'altro canto la Confederazione deve far valere i suoi interessi di proprietaria nei confronti delle PTT. In questa prospettiva il DFF e il DFTCE hanno espresso una raccomandazione positiva nei confronti dell'operato della Telecom PTT. Al tempo stesso i due Dipartimenti hanno tuttavia fatto presente che, nell'ottica della politica della concorrenza, questa operazione solleva una serie di quesiti delicati il cui esame spetta alla Commissione della concorrenza. La nuova legislazione sui cartelli offre una serie di strumenti molto efficaci per combattere partecipazioni e alleanze che provocano distorsioni del mercato. Applicando questi strumenti la Commissione della concorrenza si sta occupando dal mese di agosto 1996 della questione relativa alla partecipazione della Telecom PTT alla Cablecom SA. Entro la fine di gennaio 1996 la Commissione sottoporrà il suo rapporto al Consiglio federale il quale in seguito deciderà della via da seguire.

96.1098 | Lexipedia | Lexipedia