96.3092 · Mozione · 1996-03-20
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale ritiene che il legislatore, soprattutto nel caso delle leggi più recenti, debba intervenire di nuovo soltanto per risolvere questioni importanti che non possano essere risolte dalla giurisprudenza. Le modificazioni delle disposizioni del Codice delle obbligazioni sulla protezione dalla disdetta nel diritto del lavoro contrastano questo principio e la fiducia risposta nei nostri tribunali.
Da un canto, a tenore della mozione, alla parte che disdice il rapporto di lavoro deve incombere l'onere della prova per quanto attiene al motivo della disdetta. La questione a chi debba essere accollato l'onere della prova è però d'importanza secondaria per le controversie - come quelle di diritto del lavoro - in merito alle quali il giudice accerta d'ufficio i fatti e apprezza liberamente le prove (art. 343 cpv. 4 CO). Si aggiunge poi la circostanza - rilevata del resto dall'autrice della mozione - che già oggi i tribunali praticano alleviamenti dell'onere
In secondo luogo l'elencazione a titolo d'esempio dei casi in cui la disdetta di un rapporto di lavoro è abusiva (art. 336a CO) dovrebbe essere completata da una clausola generale che fissa il carattere abusivo delle disdette che violano le regole della buona fede. Come la mozionante rileva, a giusto titolo, dai materiali nonché dalla dottrina univoca risulta che l'elencazione che figura nell'articolo 336a capoverso 1 CO non è esaustiva. Non v'è quindi motivo alcuno di rammentare ai tribunali che il mandato d'agire secondo il principio della buona fede e il divieto d'abuso del diritto si applicano anche in materia di disdetta del rapporto di lavoro.
Ai sensi della mozione occorrerebbe infine rinunciare alla disposizione giusta la quale la parte che intende chiedere un'indennità deve fare opposizione per scritto alla disdetta presso l'altra parte, il più tardi alla scadenza del termine di disdetta (cfr. art. 336b CO). Questa disposizione, invero l'opposizione e il termine di perenzione di 180 giorni, non prevista dal progetto del Consiglio federale, è stata adottata dal Parlamento dopo discussione dettagliata e circostanziata. Dalla norma risulta in effetti l'ostacolo al rimedio di diritto cui si riferisce l'autrice della mozione; questa barriera non si è tuttavia dimostrata proibitiva in pratica.
Per questi motivi, il Consiglio federale respinge la revisione di una normativa in vigore da pochi anni soltanto.
Dichiarazione del Consiglio federale
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.