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96.3207 · Interpellanza · 1996-06-03

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

1. Considerazioni generali

Il 3 aprile 1996 il consiglio d'amministrazione della Swissair ha deciso di trasferire la maggior parte dei voli intercontinentali dell'impresa da Ginevra a Zurigo. Nonostante il Consiglio federale in linea di massima non interferisca nelle decisioni imprenditoriali della Swissair, in questo caso, considerata l'importanza politica della decisione, si è visto costretto ad intervenire. Dopo intense trattative con tutte le parti interessate, ha deciso l'8 maggio 1996 di liberalizzare ulteriormente la politica aeronautica svizzera e di far cadere contemporaneamente il monopolio della Swissair per tutti i collegamenti aerei interni, continentali e intercontinentali di interesse generale, sancito nell'articolo 103 della legge federale sulla navigazione aerea (LNA).

2. Risposte alle singole domande

1. Il Consiglio federale è disposto ad effettuare la revisione dell'articolo 103 della legge sulla navigazione aerea il più rapidamente possibile. Una tale revisione sarà indispensabile dopo la stipulazione di un accordo internazionale relativo al traffico aereo con la CE. Per ottenere la maggior trasparenza possibile e per evitare costi amministrativi superflui, sarebbe adeguato elaborare il progetto di revisione unitamente all'accordo internazionale relativo al traffico aereo con la CE. Dovessero tardare ulteriormente le trattative, verrà tuttavia presentato al Parlamento un pacchetto separato di misure di revisione relative all'articolo 103 della legge federale sulla navigazione aerea. Sono intanto già stati avviati i lavori preliminari per la revisione.

2. Cfr. risposta n. 1.

3. Caduto il monopolio della Swissair, anche altre compagnie aeree svizzere potranno assicurare il traffico di linea da e verso la Svizzera. Ciò esige tuttavia un nuovo sistema di distribuzione dei diritti di traffico. In futuro, il fabbisogno di diritti di traffico e di capacità in Svizzera tenderà perciò ad aumentare. La Svizzera, considerata tale situazione di partenza, non potrà dunque permettersi di regalare i diritti di traffico, bensì dovrà impostare la prevista liberalizzazione sulla base della reciprocità. Non si può definire in modo astratto la contropartita per l'apertura di mercato effettuata. Le trattative saranno diverse a seconda della situazione. Quanto più i diritti di traffico sono già utilizzati da una compagnia aerea svizzera, tanto più elevata dovrà essere la contropartita richiesta. Non necessariamente, la contropartita deve consistere in diritti di traffico identici, bensì pub comprendere ad esempio anche un notevole aumento di capacità oppure di frequenze. La contropartita va stabilita di caso in caso, a dipendenza della relativa situazione.

4. Il Consiglio federale intende creare con la sua nuova politica aeronautica delle condizioni quadro ottimali per permettere all'aviazione civile di sostenere in modo sicuro, efficiente e nel pieno rispetto dell'ambiente il suo ruolo importante all'interno del sistema di trasporto pubblico nazionale e internazionale. L'aviazione civile è stata infatti integrata in questo senso nella politica dei trasporti globale. L'Ufficio federale dell'aviazione civile coordina prima di ogni fase oraria i piani di volo delle compagnie aeree del traffico di linea, senza tuttavia pretendere l'esercizio di determinate linee. Giuridicamente sarebbe sostenibile una tale pretesa, ma la Confederazione dovrebbe eventualmente assumersi il deficit della linea in questione. La pianificazione vera e propria dei piani di volo è dettata dalle esigenze del mercato. In un contesto liberalizzato, è insostenibile un'altra concezione della politica aeronautica. Non è perciò previsto che la Confederazioni promuova in particolar modo i collegamenti tra determinati aeroporti internazionali. Tali collegamenti sono tuttavia interessante per i cantoni aeroportuali, per le Ferrovie federali svizzere e per i rappresentanti delle associazioni ambientali, che unitamente cercano di armonizzare in modo ottimale le offerte dei vari mezzi di trasporto pubblico.

5. L'attuale concessione della Swissair scade nell'anno 2008. La questione se modificare o sostituire l'attuale concessione dovrà essere esaminata nel quadro della revisione dell'articolo 103 della legge sulla navigazione aerea.

Dopo la stipulazione dell'accordo internazionale relativo al traffico aereo con la CE, va rivisto il sistema di concessioni della Svizzera. In futuro sarà importante garantire in primo luogo l'accesso a nuove compagnie aeree svizzere.

Anche dopo la prevista apertura del mercato non verranno revocati i diritti di traffico esistenti. Si tratta piuttosto di creare le premesse giuridiche, economiche e settoriali per garantire un'utilizzazione ottimale dei diritti di traffico da parte delle compagnie aeree svizzere.

Risposta del Consiglio federale.

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