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96.3247 · Mozione · 1996-06-06

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

Il disciplinamento dell'articolo 49 numero 3 capoverso 3 del Codice penale, risalente al 1971 e a tenore del quale in caso di commutazione, un giorno di arresto è ragguagliato a ogni trenta franchi di multa, solleva effettivamente diverse questioni. Da un canto, durante 25 anni l'aliquota di commutazione non è mai stata adeguata alla svalutazione del denaro mentre l'ammontare medio delle multe inflitte dai giudici per reati comparabili nello stesso lasso di tempo ha conosciuto un incremento costante. Ne consegue che per il medesimo reato un condannato debba scontare oggi una pena commutata di durata maggiore rispetto a quella del periodo in cui è stata emanata tale disposizione. D'altro canto, esaminando la statistica dell'esecuzione delle pene si nota un importante aumento della percentuale di pene commutate rispetto al totale di quelle, espiate, privative della libertà. Se negli anni 1984-1991 la percentuale di internamenti per l'esecuzione della pena in ragione di commutazioni di multa si aggirava costantemente attorno al 5%, successivamente tale valore è salito fino a raggiungere il 9% nel 1995. Tuttavia in termini assoluti le condanne a pene pecuniarie e la loro percentuale a fronte del numero totale delle sanzioni penali pronunciate rimasero costanti durante questo lasso di tempo. A parere del Consiglio federale, in un prossimo futuro, occorre dunque contrastare tale evoluzione giacché essa sfocia in pene detentive sproporzionate e non più adeguate alla colpevolezza dell'autore del reato. Oltraggiò - come previsto dall'avamprogetto relativo alla revisione della Parte generale del Codice penale (AP-CP) -, si dovranno evitare, in generale e nella misura del possibile, le pene privative della libertà di breve durata, pronunciate senza sospensione condizionale, poiché causano costi elevati e sono discutibili dal punto di vista dell'effetto preventivo. In questo senso il Consiglio federale è d'accordo con l'autore della mozione.

Il Consiglio federale respinge invece l'idea di una revisione anticipata del Codice penale ai sensi della mozione. Questo essenzialmente per i motivi seguenti:

1. Quanto chiesto dalla mozione tende a sostituire l'attuale articolo 49 numero 3 capoverso 3 CP con l'articolo 31 in collegamento con l'articolo 29 capoverso 2 dell'AP-CP, precedentemente menzionato, e quindi a inserire anzitempo nel Codice penale un aspetto parziale del previsto nuovo disciplinamento relativo alla pena pecuniaria secondo il cosiddetto sistema di aliquota giornaliera. In occasione della commisurazione della pena pecuniaria in base a tale sistema il giudice deve in primo luogo fissare un numero di aliquote giornaliere proporzionate alla colpevolezza dell'autore del reato. In seguito egli determina l'ammontare di un'aliquota giornaliera in franchi corrispondente al reddito netto giornaliero nonché all'ulteriore situazione finanziaria dell'autore del reato. In caso di un'eventuale commutazione della multa, tale importo corrisponde a un giorno di privazione della libertà personale. Secondo l'articolo 29 AP-CP il numero massimo di aliquote giornaliere dev'essere di 360 giorni e un'aliquota giornaliera ascendere da 2 a 1 000 franchi. Il passaggio dal sistema dell'aliquota fissa di commutazione a un calcolo flessibile delle pene commutate che si fondi sul sistema di aliquota giornaliera non può avvenire senza adeguare l'intero disciplinamento delle multe. In caso contrario potrebbero insorgere inammissibili incoerenze in seno al diritto penale vigente. Qui appresso soltanto le più rilevanti:

La circostanza di applicare il sistema di aliquota giornaliera unicamente alla commutazione in pena detentiva e non alla commisurazione vera e propria della multa, provocherebbe in molti casi una proroga della privazione della libertà personale, il che sarebbe contrario agli intenti della mozione. E' ben vero che, secondo l'articolo 48 numero 2 del CP, attualmente in vigore, il giudice fissa l'importo della multa tenendo conto anche delle condizioni personali dell'autore del reato, segnatamente del reddito; tuttavia nella prassi odierna tale disposizione non è sempre applicata in modo conseguente. Tale circostanza è comprovata, per esempio, dalle multe commisurate in modo forfetario, in particolare nella legislazione sulla circolazione stradale e per reati relativi alle sostanze stupefacenti. Per autori di reati con reddito modesto o addirittura senza reddito, tale prassi, comporta multe smisurate. Nella maggioranza dei casi si tratta di persone che non sono poi in grado di pagare la multa. In questi casi il calcolo della pena commutata secondo il sistema di aliquota giornaliera, vale a dire in base al reddito netto, determinerebbe sovente aliquote giornaliere inferiori a quella fissa di commutazione pari a 30.-- franchi attualmente in vigore e, di conseguenza, un numero più elevato di giorni di privazione della libertà. D'altro canto una persona abbiente, che non sia in grado di pagare una multa, si troverebbe ingiustamente privilegiata. Per tali motivi sarebbe indispensabile, in linea di massima, sottoporre a immediata revisione anche l'articolo 48 CP in modo che si possa applicare il sistema di aliquota giornaliera già alla commisurazione della multa.

A tal riguardo tuttavia sarebbe necessario appurare diverse altre questioni come per esempio quella relativa all'importo minimo e massimo dell'aliquota giornaliera nonché al suo calcolo. Tra l'altro l'applicabilità del sistema di aliquota giornaliera è opinabile per quanto riguarda il diritto relativo alle leggi penali, considerato che in tal ambito commina sovente multe tariffate. Una commutazione secondo il sistema di aliquota giornaliera di tali pene pecuniarie, spesso inflitte, condurrebbe a gravi ingiustizie e sarebbe nel contesto dei reati di massa (p. es. nella LCStr) troppo complicato.

Come risulta dalla procedura di consultazione, le proposte dell'AP-CP per risolvere tali questioni non sono incontestate. Pertanto il DFGP si occupa attualmente della loro parziale rielaborazione. E' probabile che se ne discuterà ampiamente anche in sede parlamentare. Il disciplinamento proposto dalla mozione, se applicato coerentemente, anticiperebbe invero una parte importante delle previste innovazioni. Tuttavia è da temere che la materia subisca una nuova modifica in occasione della successiva revisione, più ampia, dell'intero sistema delle sanzioni, poiché l'AP-CP propone un disciplinamento fondamentalmente nuovo della pena pecuniaria: rispetto alla multa attuale, la pena pecuniaria riveste un valore sostanzialmente diverso e s'inserisce in un concetto del tutto nuovo delle pene e delle misure. Visto quanto precede, la possibilità di un adeguamento rapido del diritto vigente, ai sensi della mozione, appare perlomeno dubbia.

2. Il Consiglio federale ha incaricato il DFGP di presentare entro la metà del 1997 progetto e messaggio relativi alla nuova Parte generale del Codice penale. La discussione in seno alle commissioni parlamentari potrebbe quindi iniziare nel corso del 1998. In considerazione delle difficoltà precedentemente descritte, appare improbabile che si possa nel senso della mozione presentare in anticipo alle Camere un progetto avulso dalla revisione. Per di più si andrebbe incontro a doppioni e si innescherebbe molto probabilmente un'indesiderabile nonché rapida successione di modifiche legislative in un ambito delicato, il che complicherebbe e ritarterebbe notevolmente il progetto globale. Per analoghi motivi, gli interventi parlamentari riguardanti il diritto relativo alle pene e alle misure, dal momento della presentazione dell'avamprogetto in poi, sono stati costantemente trasmessi alla commissione peritale nell'intento di integrali nella revisione della Parte generale. Procedere altrimenti nel caso della presente mozione sarebbe contrario a tali prassi.

Tutt'al più sarebbe pensabile mantenere intanto il sistema dell'aliquota di commutazione fissa e ritoccarne soltanto l'importo. Tale procedimento ridurrebbe probabilmente le pene privative della libertà commutate come auspicato dallo spirito della mozione. Resta tuttavia da considerare che così facendo il sistema lacunoso delle cosiddette pene pecuniarie si troverebbe rafforzato e renderebbe più difficoltoso un successivo passaggio al sistema di aliquota giornaliera. Per di più anche in questo caso non v'è garanzia di un notevole risparmio di tempo nei confronti della revisione della Parte generale.

Occorre da ultimo accennare al fatto che lo stesso articolo 49 del CP, attualmente in vigore, consente di evitare pene commutate, effettivamente ingiustificate: al condannato è concesso di riscattare la multa con il lavoro. Inoltre il giudice può con decisione posteriore escludere la commutazione della multa quando il condannato gli abbia fornito la prova che egli si trova, senza colpa propria, nell'impossibilità di pagare la multa. Peraltro la durata della pena d'arresto non potrà superare i tre mesi.

Viste le considerazioni che precedono, il Consiglio federale è disposto ad accogliere in forma di postulato la richiesta della mozione e a tenerne conto in sede della corrente revisione della Parte generale del Codice penale.

Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.